Nel mese di Luglio 2021, è stato sottoscritto un accordo di partnership commerciale tra Acea Energia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. avente ad oggetto la definizione, promozione e pubblicizzazione delle offerte relative alla fornitura di energia elettrica e di gas da parte di Acea Energia caratterizzate dal brand “Wind Tre powered by Acea Energia”. La promozione delle offerte commerciali dedicate all’iniziativa avverrà a partire da Luglio 2021 all’interno dei punti vendita appartenenti alla rete di vendita di Wind Tre delle regioni Veneto e Puglia, estendendosi poi nel corso del 2022 a tutto il territorio nazionale.
Tale scelta è in linea con il piano strategico dell’azienda, che punta ad ampliare il portafoglio clienti al di fuori del proprio territorio di riferimento beneficiando della capillarità della rete di punti vendita WIND sul territorio nazionale.
Con riferimento ai procedimenti aperti dall’AGCM e dall’ARERA sono di seguito descritti i principali aggiornamenti:
Procedimento PS9815 dell’AGCM per attivazioni non richieste: in data 15 Maggio 2019 la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del TAR Lazio disponendo che: (i) non sussiste un conflitto tra le direttive sulle pratiche commerciali scorrette e sui contratti a distanza (29/2005 e 83/2011) e le direttive settoriali (72/2009 e 73/2009); (ii) anche nel settore dell’energia è possibile applicare la disciplina generale a tutela dei consumatori (con conseguente competenza dell’AGCM, ai sensi dell’art. 27, comma 1bis, del Codice del Consumo). Ne deriva che l'ARERA, ai sensi delle direttive 2009/72 e 2009/73, non è competente a sanzionare le suddette condotte. In data 28 Febbraio 2020 Acea Energia ha ricevuto una comunicazione con la quale il TAR Lazio ha fissato per il 20 Luglio 2020 l’udienza pubblica per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio. In data 24 Settembre 2020 è stata ricevuta la sentenza con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto nel 2016 da Acea Energia contro il provvedimento AGCM sulla PCS riguardante le attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica e gas.
In data 23 Dicembre 2020 è stato depositato l’appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio.
Procedimento A513 dell’AGCM per abuso di posizione dominante: in data 17 Ottobre 2019, il TAR del Lazio, ha pronunciato la sentenza n. 03306/19, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Acea SpA e le sue controllate e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento sanzionatorio del 20 Dicembre 2018 n. 27496 con il quale era stato accertato che Acea SpA e le sue controllate avevano commesso un abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 102 del TFUE, che aveva determinato l’irrogazione di una sanzione amministrativa di € 16.199.879,09.
In data 17 Gennaio 2020 è stato notificato l’atto di appello con il quale l’Autorità, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare e/o riformare la sentenza n. 11960/2019 resa dal TAR Lazio e, per l’effetto, respingere la domanda proposta dalle società in I° grado.
In data 14 Febbraio 2020 è stato depositato l’atto di appello incidentale contenente anche la riproposizione dei motivi di ricorso che sono stati assorbiti dalla sentenza di I° grado. In particolare, in una prima parte, l’appello si sofferma sull’unico motivo di ricorso respinto dal TAR Lazio, riguardante la carenza di istruttoria in merito alla definizione del mercato rilevante; in una seconda parte, ripropone – ricopiandoli dunque integralmente – i motivi da IV a VII del ricorso che il TAR ha dichiarato “assorbiti”, avendo il TAR ritenuto sufficiente l’accoglimento dei motivi II e III del ricorso ai fini dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
In data 30 Aprile 2020 Acea ha ricevuto una comunicazione nella quale AIGET, in data 23 Aprile 2020, ha depositato un atto di costituzione formale a supporto dell’appello di AGCM.
Procedimento PS10958 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): in data 21 Aprile 2020 l'AGCM ha fatto pervenire ad Acea Energia una richiesta di informazioni riguardante “ciascuna offerta commerciale inerente i servizi di energia elettrica e gas naturale, proposta all’utenza domestica e alle microimprese, a far data dal secondo semestre 2019 fino al primo quadrimestre 2020”, in particolare: i) copia delle condizioni tecnico economiche - CTE - e delle condizioni generali di fornitura - CGF - inerenti le suddette offerte commerciali, ii) numero dei contratti sottoscritti dagli utenti domestici e dalle microimprese in relazione a ciascuna offerta commerciale proposta nel periodo considerato; iii) copia dei messaggi promozionali relativi alle medesime offerte commerciali diffusi mediante i diversi canali di comunicazione (web, radio, TV, brochure pubblicitarie); iv) copia degli script utilizzati dagli agenti di vendita nel medesimo periodo (secondo semestre 2019 - primo quadrimestre 2020) al fine di proporre alla clientela le offerte commerciali suddette, sia attraverso il canale di vendita teleselling che porta a porta.
In data 23 Aprile 2020 la Società, a seguito della richiesta, ha inviato all'AGCM, una comunicazione nella quale, in considerazione dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020 e della Comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° Aprile e del 10 Aprile, chiedeva conferma che il termine per la risposta alla richiesta di informazioni fosse sospeso ed iniziasse a decorrere solo a far data dal giorno 16 Maggio 2020.
A seguito di interlocuzioni telefoniche, pur in mancanza di un riscontro formale dell’AGCM alla suddetta richiesta della Società, si conveniva con l’Autorità un maggior termine per l’invio della documentazione richiesta.
In data 21 Maggio 2020 Acea Energia ha quindi provveduto a raccogliere tutta la documentazione richiesta e ad inviarla all’AGCM, unitamente ad una nota di riscontro, illustrando, inoltre, i criteri adottati per la raccolta della documentazione.
Istruttoria conoscitiva in merito alle partite economiche relative all’energia elettrica destinata agli Stati interclusi nello Stato italiano: ai sensi della delibera 58/2019/E/eel, in data 20 Marzo 2019 l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva nei confronti di Acea Energia finalizzata all’acquisizione di informazioni e dati utili in merito alla gestione delle partite economiche relative all’energia elettrica destinata al punto di dispacciamento in epsortazione.
Ai sensi della stessa delibera e nelle more della conclusione della citata istruttoria, l’Autorità ha indicato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di procedere, in via transitoria e salvo conguaglio, alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all’anno 2017, di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.
Con la delibera 180/2019/C/EEL, l’Autorità ha deliberato di proporre opposizione al ricorso straordinario, proposto dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, per l’annullamento della deliberazione 670/2018/R/eel (che aggiornava le tariffe di trasmissione per l’anno 2019) e della deliberazione 58/2019/R/eel.
Nelle more della conclusione dell’istruttoria l’Autorità ha richiesto alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di sospendere, in via transitoria e salvo conguaglio, eventuali erogazioni relative alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all’anno 2018, di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.
Con la delibera 491/2019/E/eel, l’Autorità ha chiuso l’istruttoria conoscitiva indicando ad Acea Energia e ad Areti le azioni da porre in essere, entro la fine del 2019. Acea Energia ha dato evidenza all’Autorità di aver adempiuto a quanto prescritto. La delibera 491/2019/E/eel, inoltre, ha dato mandato (i) a Terna, alle imprese distributrici competenti e a CSEA di effettuare i ricalcoli delle partite economiche sottese ai prelievi di energia elettrica destinata al punto di dspacciamento in esportazione applicando i criteri evidenziati nelle risultanze istruttorie allegate alla medesima delibera (ii) al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità per gli atti conseguenti alle evidenze riscontrate. A seguito di ciò l’Autorità, con la determina 5/2020/eel, ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti di Acea Energia e di Areti. In data 12 Giugno 2020, Acea Energia ha inviato ad ARERA la propria proposta di impegni contenente la rinuncia al credito maturato verso il sistema, il versamento di un indennizzo ad ARERA e l'obbligo di inviare una reportistica bimestrale per 10 anni. Con delibera 262/2021 l’Autorità ha parzialmente modificato le modalità per effettuare le attività di ricalcolo indicate nella delibera 491/2019 e CSEA ha quindi trasmesso ad Acea Energia i ricalcoli definitivi in data 12 luglio 2021. La liquidazione delle partite economiche dovrà avvenire al termine dei procedimenti sanzionatori avviati con la determina 5/2020/eel. Acea Energia è attualmente in fase di discussione degli impegni con ARERA.
Con la delibera 576/2021 ARERA ha riformato la regolazione relativa alle partite economiche relative all’energia elettrica destinata al punto di dispacciamento in esportazione, con lo scopo di uniformarla ai principi della regolazione nazionale. In particolare, l’Autorità è intervenuta sui corrispettivi di trasmissione e trasporto, sul dispacciamento e sulla regolazione degli sbilanciamenti.
Procedimento PS11216 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): in data 29 Aprile 2021 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto pervenire ad Acea Energia S.p.A. una richiesta di informazioni riguardante gli accorgimenti utilizzati dalla società per evitare l’addebito degli importi potenzialmente soggetti a prescrizione biennale in caso di utilizzo da parte dei clienti, della domiciliazione bancaria o di altre modalità di pagamento automatico della bolletta.
In data 20 Maggio 2021 Acea Energia ha riscontrato la richiesta dell’Autorità, rappresentando alla stessa le modalità attraverso le quali vengono gestite le eccezioni di prescrizione. In particolare, l’eccezione di prescrizione, su fatture domiciliate e non, può essere avanzata attraverso distinti canali, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- sportello;
- reclamo
- e-mail per Mercato Libero: prescrizioneML@aceaenergia.it;
- e-mail per Servizio di Maggior Tutela: prescrizioneSMT@aceanergia.it;
- posta: casella postale 5114_00154 Roma Ostiense.
Acea Energia ha introdotto un sistema di contatto telefonico che consente al cliente domiciliato di essere informato circa l’emissione di una fattura contenente importi prescrittibili, al fine di agevolarlo nell’esercizio del diritto ad eccepire la prescrizione.
La società ha ritenuto, altresì, opportuno sensibilizzare la propria clientela all’utilizzo dell’autolettura, al fine di ridurre il più possibile il fenomeno dell’addebito di importi potenzialmente prescrittibili.
Ciò posto, la Società, sta portando avanti uno sviluppo dei propri sistemi informatici al fine di implementare una funzionalità che consenta di bloccare automaticamente la domiciliazione bancaria con esclusivo riferimento alla quota parte di consumi prescrittibili per le fatture contenenti importi rispetto ai quali sia maturata la prescrizione biennale. Nelle more della definizione del suddetto processo, con riferimento ai clienti domiciliati, la Società ha deciso di attivare transitoriamente il meccanismo – già implementato con riferimento alla prescrizione quinquennale – volto a rendere automaticamente inesigibili gli importi soggetti a prescrizione biennale. In data 2 luglio 2021 è pervenuta alla Società una comunicazione con la quale l’AGCM ha rappresentato che nell’adunanza del 1° luglio 2021, sulla base delle informazioni fornite dalla società stessa in data 21 maggio 2021, è stata deliberata l’insussistenza di elementi sufficienti per un approfondimento istruttorio e, pertanto, è stata disposta l’archiviazione del procedimento.
Procedimento PS12106 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): in data 18 ottobre 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "AGCM") ha fatto pervenire ad Acea Energia un invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della condotta commerciale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.
In particolare, l’invito riguardava, da un lato, il mancato richiamo all’esistenza e all’entità degli “oneri di commercializzazione”, indicati nelle condizioni tecnico economiche presenti sul sito, all’interno del materiale pubblicitario delle offerte veicolate dalla Società tramite il proprio sito web e, dall’altro, la circostanza che le condizioni tecnico-economiche e le condizioni generali di fornitura, non precisassero il valore monetario del deposito cauzionale previsto dall’art. 6 co. 9 delle CGF attraverso un rinvio alle delibere ARERA e non nel suo valore monetario.
In data 19 novembre 2021 la Società ha provveduto a riscontrare la citata richiesta raccogliendo l’invito formulato dall’Autorità e comunicando alla stessa la disponibilità ad aggiornare tutte le offerte veicolate attraverso il proprio sito web, indicando in maniera evidente, per ciascuna di esse, l’esistenza e l’importo di eventuali ulteriori componenti discrezionalmente applicate dalla Società.
Altresì, la Società, ha comunicato all’AGCM che per tutte le offerte diverse dalla PLACET e tutela gas ha provveduto a rimuovere dalle Condizioni generali di fornitura ogni riferimento alla “facoltà di richiedere al cliente di versare un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia di ciascuna Fornitura secondo i criteri dettati dall’ARERA” ed inserito, all’interno del paragrafo della scheda sintetica denominato “Garanzie richieste al cliente”, la dicitura “Nessuna”.
Successivamente, a seguito di interlocuzioni intercorse per le vie brevi con l’AGCM, la Società ha provveduto a trasmettere all’ Autorità una integrazione al riscontro precedentemente inviato, contenente una specifica delle modalità di rappresentazione delle offerte veicolate attraverso il proprio sito web. In particolare,
- la Società ha comunicato all’Autorità che provvederà ad indicare, con pari evidenza grafica rispetto alla componente energia/gas, gli oneri di commercializzazione anche all’interno della card relativa all’offerta presente sul sito. Inoltre, a ulteriore rafforzamento del set informativo messo a disposizione dei consumatori, la Società ha rappresentato che, relativamente alla voce “Prezzo ingrosso” presente sulla card di ciascuna offerta, provvederà ad inserire – entro la fine del mese di gennaio 2022 – una specifica nella quale, accanto alla citata voce, è riportata anche l’informazione del prezzo medio all’ingrosso espresso in €/kWh per la luce oppure €/Smc per il gas, riferito ad un lasso temporale predeterminato ed esplicitamente indicato;
- la Società ha comunicato, altresì, di aver provveduto a compiere ulteriori interventi sul proprio sito web. Nel dettaglio, nell’ottica di rafforzare ulteriormente le tutele verso i propri utenti, sono state apportate alcune precisazioni in merito al “Bonus Fedeltà di 80 euro”, attraverso l’esplicitazione che il suddetto bonus sarà erogato in bolletta dopo il 12° mese di fornitura, e alla dicitura “Sconto del 100% sul contributo mensile per un anno”, attraverso la modifica del riferimento al predetto sconto, chiarendo che la Società si farà carico, per il 1° anno di fornitura, del pagamento del contributo mensile indicato nelle condizioni economiche