Con delibera 50/2018/R/eel del 1° febbraio 2018 l’Autorità ha approvato un meccanismo di riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema.
Al 31 dicembre 2021 il credito complessivo maturato dalla Società ammonta ad € 69 milioni comprensivo degli interessi fatturati. Tali interessi sono stati esclusi dal meccanismo di reintegro degli oneri generali con delibera 300/2019/R/EEL e successivamente riammessi al meccanismo con delibera 495/2019/R/EEL.
Con la circolare N. 2/2020/ELT del 30 Gennaio 2020, CSEA ha provveduto alla predisposizione di una modalità di integrazione delle istanze già presentate al fine di reintegrare la quota relativa agli interessi moratori fatturati secondo quanto inizialmente previsto dall’art. 1.4 lettera a), num. iv) della deliberazione 50/2018//R/EEL. In data 18 Febbraio 2020 è stata inoltrata formale richiesta di partecipazione al meccanismo di reintegro degli interessi moratori fatturati ed è pervenuto l’importo richiesto pari a 2,9 milioni di euro con data valuta 30 Marzo 2020.
In data 27 Dicembre 2019 è stata altresì emanata la delibera 568/2019/R/EEL che prevedeva il reintegro dei crediti altrimenti non recuperabili afferenti ai servizi di rete analogo al modello relativo al riconoscimento degli oneri generali di sistema non incassati. Tale meccanismo è stato confermato dalla deliberazione 461/2020/R/EEL pubblicata in data 19/11/2020, con cui sono state meglio definite le modalità di accesso all’istanza di reintegro. Con tale deliberazione sono stati riconosciuti i corrispettivi tariffari per servizi di misura, distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica, le componenti tariffarie UC3 e UC6 e alcuni contributi per prestazioni specifiche, in riferimento a fatture scadute da almeno 12 mesi, al netto di una franchigia pari al 10%.
L’Autorità ha fissato la data del 30 Giugno 2021 come limite per presentare la domanda di ammissione al meccanismo, concedendo tuttavia ai DSO, la possibilità, di richiedere un acconto pari al 50% dell’ammontare di reintegrazione spettante con richiesta da inviare entro il 7 Dicembre 2020 con accredito entro il 31 Dicembre 2020. Areti S.p.A. ha pertanto deciso di beneficiare di tale possibilità inviando istanza di partecipazione in data 4 Dicembre 2020. L’importo complessivo per i servizi di rete afferenti a Gala per le tariffe di rete non riscosse ammonta a circa € 11,0 milioni mentre la quota corrisposta da CSEA con data valuta 30 Dicembre 2020 a titolo di acconto è stata pari a € 5,4 milioni. In data 30 Giugno 2021 è stata completata la richiesta di saldo al reintegro per il mancato incasso delle tariffe servizi di rete; come stabilito dall’art. 2.5 della Deliberazione 461/2020/R/EEL, la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa da Areti, ha riconosciuto con data valuta 28 settembre 2021 l’importo pari a € 5,1 milioni a saldo delle tariffe di rete Gala non riscosse.
Nel mese di luglio 2021, è stata inoltre presentata a CSEA l’ulteriore istanza 2021 afferente il reintegro degli OgS come previsto anche dalla Circolare CSEA N. 13/2021/ELT. Per effetto dell’incasso ricevuto da Gala nel mese di giugno 2021, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 8096/2021, Areti ha provveduto ad effettuare i conteggi per la restituzione degli OgS incassati nelle precedenti istanze. Da tali conteggi, è scaturita la somma oggetto di restituzione a favore di CSEA, pari a circa € 3,2 milioni pagata alla fine di ottobre 2021.
Allo stato della situazione, anche tenuto conto delle modifiche del quadro regolatorio derivanti dall’approvazione del meccanismo di reintegro degli oneri generali che si sono succedute nel corso del tempo, si è proceduto prudenzialmente a rilevare la riduzione di valore del credito di areti verso Gala maturato.
Sempre dal punto di vista regolatorio, l’ARERA con la succitata delibera 2 febbraio 2021 n. 32/2021/R/eel, pubblicata il 5 febbraio 2021 ha dato disposizioni relative al meccanismo di riconoscimento, in favore dei venditori, degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici, con l’obiettivo strategico di migliorare gli strumenti per la gestione del rischio attraverso l’implementazione di misure atte, da un lato, a garantire il sistema e i clienti finali rispetto alle conseguenze economiche di possibili default degli operatori della vendita e, dall'altro, a garantire la solidità e l'affidabilità dei processi che li coinvolgono, mantenendo sotto controllo e contenendo l'esposizione degli stessi con evoluzione dei sistemi di garanzie minimali e dei meccanismi di recupero degli insoluti dei venditori con particolare riferimento alle quote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico.
Il provvedimento, che ha concluso il procedimento di ottemperanza alle sentenze della giustizia amministrativa sopra citate, fa seguito agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 445/2020/R/eel e istituisce un meccanismo di riconoscimento, in favore dei venditori, degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali inadempienti e tuttavia dai venditori già versati alle imprese distributrici, prevedendone la relativa liquidazione da parte di CSEA. Inoltre, il provvedimento ha integrato la disciplina delle garanzie nei contratti di trasporto, in merito al loro dimensionamento con riferimento agli oneri generali di sistema.
Il Meccanismo copre il periodo compreso tra l’anno 2016 (entrata in vigore del Codice di rete tipo) e l’eventuale adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli oneri generali di sistema e del sistema di garanzie a essa correlato.
Soggetti che ne beneficiano sono dunque gli utenti del servizio di trasporto erogato dalle imprese distributrici, titolari di contratti di trasporto in essere o risolti, che, nella loro qualità di venditori, sono l’unica controparte contrattuale su cui incombe l’obbligo di versare gli oneri generali di sistema alle imprese distributrici (ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99).
Al contempo, il provvedimento continua a prevedere che le imprese distributrici abbiano titolo di richiedere (e i venditori, utenti del servizio di trasporto, siano tenuti a prestare): (a) idonea garanzia del pagamento dell’intero corrispettivo del servizio, compresa la componente relativa agli oneri generali di sistema, seppure in ammontare convenientemente ridotto affinché rappresenti la miglior stima degli importi normalmente riscossi dai venditori presso i propri clienti finali; (b) il pagamento del totale ammontare del corrispettivo fatturato e pertanto anche dell’eventuale quota parte della componente relativa agli oneri generali di sistema eventualmente non (ancora) riscossi, salvo ora il beneficio del meccanismo di reintegrazione previsto dalla delibera 32/2021.
La delibera 32/2021 ha pertanto confermato:
- l’obbligo, nascente da norma primaria, per il venditore di versare per intero gli oneri di sistema fatturati dal distributore, che a sua volta ha l’obbligo di riversarli per intero a GSE e CSEA;
- il diritto del venditore, limitatamente agli oneri non incassati presso i clienti finali e però versati al distributore, di accedere al meccanismo di compensazione di cui alla stessa delibera n. 32/2021;
- l’assetto regolatorio già previsto con la delibera 109/2017, ivi compreso l’obbligo per il venditore di prestare la garanzia in favore del distributore, secondo i parametri ivi indicati correlati alla miglior stima degli importi normalmente riscossi presso i clienti finali;
- il riconoscimento del diritto del distributore di disciplinare contrattualmente con il venditore idonea clausola di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni di quest’ultimo;
- il riconoscimento della facoltà di accesso al meccanismo di compensazione in favore del venditore a partire dal 2016, anche in caso di contratto risolto dal distributore per inadempimento (del medesimo venditore);
- l’obbligo del venditore di incassare gli oneri di sistema presso gli utenti finali e di provvedere, con l’opportuna diligenza professionale ex art. 1176 c.c., al recupero della morosità verso i clienti finali, essendo il solo soggetto deputato a interagire, in fatto e in diritto, con quest’ultimi.
Da ultimo, si evidenzia che, con notifica avvenuta ad areti quale controinteressata in data 2 Aprile 2021, Gala S.p.A. ha promosso ricorso avanti al Consiglio di Stato al fine (i) di accertare e reprimere l’asserita inottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 5619/2017 e 5620/2017 del 30 Novembre 2017 e, al contempo, (ii) di annullare parzialmente la Deliberazione 32/2021/R/EEL del 2 febbraio 2021 (sul ristoro dei trader in caso di mancato incasso degli OGdS) per elusione del suddetto giudicato. In sintesi, Gala assume che le suddette sentenze del Consiglio di Stato - le quali, annullando parzialmente il codice di rete, hanno confermato che gli oneri di sistema gravano sui clienti finali (in quanto soggetti obbligati al pagamento degli stessi) e hanno ribadito l’assenza della potestà dell’Autorità di traslare sui Trader l’obbligo di pagamento degli oneri di sistema (come derivante dall’imposizione di garanzie a copertura di tali oneri, nonché del diritto dei distributori di risolvere il contratto con i Trader nell'ipotesi di mancato versamento degli stessi oneri di sistema) - non siano state adeguatamente ottemperate da ARERA con i successivi provvedimenti amministrativi emessi, l’ultimo dei quali è la citata Deliberazione n. 32, che reitera i vizi già censurati ponendosi in violazione dei suddetti giudicati.
Trattandosi di una mossa processuale inusuale – la Delibera 32/2021 non è stata impugnata da Gala innanzi al TAR nei termini e la parte impugnata davanti al Consiglio di Stato non era foriera di elementi di novità rispetto alle precedenti deliberazioni in materia – è prevedibile un rigetto per infondatezza; tuttavia, l’intenzione di Gala potrebbe essere quella di ottenere degli obiter dicta da poter utilizzare nei giudizi civili ancora pendenti.
Il 1° luglio 2021 si è tenuta l’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale il CdS, con ordinanza istruttoria, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti dei giudizi definiti dalle sentenze ottemperande non evocate e cioè Società Green Network Spa, Utilitalia, Aiget - Associazione Italiana di Grossisti e Trader, Esperia Spa e del Fallimento Esperia Spa in Liquidazione; il CdS ha altresì richiesto all’ARERA di chiarire il procedimento di calcolo seguito per la determinazione degli OGdS normalmente riscossi. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 dicembre 2021. Con ordinanza comunicata il 27 dicembre 2021, Gala è stata rimessa in termini per rinotificare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Utilitalia; nel contempo, il giudizio è stato rimesso dinanzi alla II sezione per la fissazione della camera di consiglio di discussione del ricorso.
A tal proposito, è utile precisare che, da un’indagine svolta sul portale della giustizia amministrativa, risultano pendenti tre giudizi di impugnazione della suddetta Delibera 32/2021, uno dei quali (592/2021) proposto dall’associazione di trader e reseller “ARTE”. Il ricorso è stato affidato al medesimo legale di fiducia di Gala e la domanda rivolta al giudice amministrativo è la medesima formulata nel sopra menzionato giudizio di ottemperanza.