Idrico

Dati operativi e risultati economici e patrimoniali del periodo

Dati operativi U.M 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %
Volumi Acqua Mm3 532 530 2 0,4%
Energia Elettrica Consumata GWh 726 691 35 5,1%
Fanghi Smaltiti kt 209 169 40 23,7%
Gas Vettoriato Mc 83.453.608 57.354.910 26.098.698 45,5%
Gas Nr. Utenti attivi Nr. 93.926 62.058 31.868 51,35%
Rete Realizzata Km 844 835 9 1,1%.
Certificati Bianchi Nr. 4.220 4.066 154 3,79%

 

Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %
Ricavi 1.237,9 1.208,4 29,5 2,4 %
Costi 582,6 594,0 (11,4) (1,9 %)
Margine operativo lordo (EBITDA) 655,3 614,4 40,9 6,7 %
Risultato operativo (EBIT) 307,7 309,9 (2,2) (0,7 %)
Dipendenti medi (n.) 3.475 3.292 183 5,5 %
Investimenti 522,0 476,0 46,0 9,6 %
Posizione Finanziaria Netta 1.681,4 1.483,7 197,6 13,3 %

 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (€ milioni) 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %
Margine operativo lordo Area Idrico 655,3 614,4 40,9 6,7 %
Margine operativo lordo GRUPPO 1.256,1 1.155,5 100,6 8,7 %
Peso percentuale 52,2 % 53,2 % (1,0 p,p,)  

Commento dell'anno

L’EBITDA dell’Area al 31 Dicembre 2021 si attesta a € 655,3 milioni e registra un incremento di € 40,9 milioni rispetto al 31 Dicembre 2020 (+ 6,7 %).
L’incremento è da imputare in prevalenza ad Acea Ato 2 (+ € 26,6 milioni) a seguito del maggior valore degli ERC Capex valorizzati sulla base di quanto previsto dal MTI-3 con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2019 e del FONI, compensato dal minor valore dei Capex, degli Opex e dei conguagli. Concorrono al miglioramento dei margini l’efficientamento dei  costi (- € 11 milioni) le maggiori capitalizzazioni (+ € 8 milioni) la diminuzione dei costi per smaltimento fanghi, per effetto del superamento della crisi della gestione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione all’interno del territorio regionale (- € 7,2 milioni); contribuiscono inoltre all’aumento dei margini Acea Ato 5 (+ € 7,0 milioni) e AdF (+ € 2,3 milioni) entrambe per l’efficientamento dei costi. La variazione di perimetro per effetto dei nuovi consolidamenti è data da SII (+ € 11,6 milioni) e da Adistribuzionegas (+ € 3,1 milioni).
Infine, il contributo all’EBITDA delle società idriche valutate a patrimonio netto, pari a € 16,7 milioni, risulta in diminuzione di € 10,8 milioni per l’effetto dei decrementi registrati da Publiacqua (- € 5,9 milioni) e dal Gruppo Acque (- € 3,2 milioni) imputabili in prevalenza a maggiori ammortamenti anche in considerazione dell’approssimarsi della scadenza della concessione.
Di seguito si rappresenta in dettaglio il contributo all’EBITDA delle società valutate a Patrimonio Netto:

(€ milioni) 2021 2020 Variazione Variazione %
Publiacqua 4,7 10,6 (5,9) (55,3%)
Gruppo Acque 9,4 12,6 (3,2) (25,1%)
Umbra Acque 1,6 2,2 (0,6) (28,9%)
Nuove Acque e Intesa Aretina 0,7 0,8 (0,0) (2,8%)
Geal 0,2 0,8 (0,6) (69,1%)
SII 0,0 0,6 (0,6) (100,0%)
Totale 16,7 27,6 (10,8) (39,3%)

La quantificazione dei ricavi del periodo, rinvenienti dal servizio idrico integrato, è valorizzata in coerenza con il nuovo metodo MTI – 3. La voce comprende la stima dei conguagli tariffari relativi alle partite c.d. passanti del periodo che saranno fatturati a partire dal 2021. Nel prosieguo della presente sezione sono riportate due tabelle che sintetizzano da un lato lo status degli iter di approvazione delle proposte tariffarie e dall’altra i ricavi da SII distinti per società e per componente nonché le considerazioni alla base della determinazione dei ricavi di competenza del periodo.

Il risultato operativo risente della crescita degli ammortamenti (+ € 34,9 milioni) principalmente legati al consolidamento di SII (+ € 8,5 milioni) e Adistribuzionegas (+ € 3,0 milioni) e per la restante parte in via principale ai maggiori ammortamenti registrati da Acea Ato 2 anche dovuti all’entrata in esercizio di nuovi impianti (+ € 19,6 milioni).

L’organico medio al 31 Dicembre 2021 pari a 3.475 unità si incrementa rispetto al valore al 31 Dicembre 2020 di 183 unità principalmente imputabili a Acea Ato 2 (+ 71 unità) e Gori (+ 78 unità).

Gli investimenti dell’Area si attestano a € 522,0 milioni con un incremento di € 46,1 milioni, riconducibili ai maggiori investimenti registrati da Acea Ato 2 per € 32,9 milioni e Gori per € 6,0 milioni mentre il consolidamento di SII contribuisce per € 8,3 milioni e Adistribuzionegas per € 2,5 milioni. Tale variazione è compensata dai minori investimenti registrati da Acea Ato 5 (- € 6,3 milioni). Gli investimenti si riferiscono principalmente agli interventi manutenzione straordinaria, rifacimento, ammodernamento e ampliamento degli impianti e delle reti, alla bonifica e all’ampliamento delle condotte idriche e fognarie dei vari Comuni e agli interventi sui depuratori e agli impianti di trasporto (adduttrici ed alimentatrici).

La posizione finanziaria netta dell’Area si attesta al 31 Dicembre 2021 a € 1.681,4 milioni e registra un peggioramento di € 197,6 milioni rispetto al 31 Dicembre 2020 imputabile in prevalenza ad Acea Ato 2 per gli investimenti di periodo e per le dinamiche di cash flow operativo.

Area Lazio - Campania

Acea Ato 2

Il Servizio Idrico Integrato nell’ATO2 Lazio Centrale - Roma è stato avviato il 1° gennaio 2003. La presa in carico dei servizi dai Comuni dell’ATO è avvenuta gradualmente e i Comuni attualmente gestiti sono 80 rispetto ai 113 dell’intero ATO. Tuttavia, rispetto allo scorso esercizio, si segnala che in data 14 luglio 2021 con Delibera di Consiglio Regionale n° 10, che faceva seguito alla deliberazione della Giunta regionale n° 752 del 3 novembre 2020 con pari oggetto, è stato modificato l’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 Lazio Centrale-Roma inserendovi il Comune di Campagnano di Roma prima appartenente all’ATO n° 1 Lazio Nord-Viterbo. In questo modo il numero complessivo di Comuni dell’ATO2 è passato da 112 agli attuali 113. Inoltre, con decorrenza 1° dicembre 2021 è stato acquisito il servizio di idrico potabile del Comune di Arsoli mentre, per la fognatura, l’acquisizione verrà effettuata all’avverarsi della condizione sospensiva prevista nello stesso Verbale. Di seguito è riportata la situazione complessiva del territorio gestito che non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Situazione acquisizioni n° comuni
Comuni che hanno dichiarato di non voler entrare nel S.I.I.* 7
Comune con Soggetto Tutelato 2
Comuni interamente acquisiti al S.I.I. 80
Comuni parzialmente acquisiti nei quali Acea ATO2 svolge uno o più servizi: 17
Comuni da acquisire 7
* Sono Comuni sotto i 1.000 abitanti che potevano esprimere la loro volontà in base al comma 5 del D.Lgs. 152/06.

La Società cura il servizio di distribuzione di acqua potabile nella sua interezza (captazione, adduzione, distribuzione al dettaglio e all’ingrosso). L’acqua è derivata dalle sorgenti in virtù di concessioni a durata pluriennale.
Le fonti di approvvigionamento forniscono l’acqua potabile a circa 3.900.000 abitanti di Roma e Fiumicino e in più di 61 Comuni del Lazio, attraverso cinque acquedotti ed un sistema di condotte in pressione.
Tre ulteriori fonti di approvvigionamento forniscono la risorsa non potabile da immettere nella rete di innaffiamento di Roma.
Acea Ato 2, al fine di salvaguardare le fonti di approvvigionamento e attuare una gestione sempre più sostenibile della risorsa idrica, nel corso del 2021 ha perfezionato lo studio della disponibilità, in termini quantitativi, delle potenziali risorse idriche sotterranee e dei possibili impatti relativi al prelievo di risorsa idrica tramite il monitoraggio di alcune variabili e l’implementazione di adeguati modelli interpretativi. Inoltre, è proseguita la campagna di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite fisiche e commerciali e all’efficientamento delle reti.
In particolare, nell’anno 2021:

  • è stata completata la distrettualizzazione di ulteriori 3.049 km rete idrica. La distrettualizzazione delle reti ovvero la delimitazione dei distretti di distribuzione (o distretti di misura), ha la finalità di efficientare il funzionamento della rete, controllare in modo dettagliato l’entità delle perdite nei singoli distretti e guidare le attività di ricerca strumentale per la riduzione delle stesse. Complessivamente, al 31 dicembre 2021, sono circa 10.700 i km di rete idrica distrettualizzata e monitorata in continuo e da remoto con 2.222 sensori installati in campo;
  • è stata condotta l’attività di ricerca delle perdite occulte attraverso un’attività di analisi puntuale e sistematica delle reti in funzione delle anomalie emergenti dal monitoraggio dei distretti idrici realizzati;
  • sono stati installati oltre 100 dispositivi di regolazione delle pressioni, in grado di attuare una gestione attiva delle stesse e ridurre la frequenza di accadimento delle rotture nelle reti di distribuzione;
  • è proseguita l’implementazione del telecontrollo sui misuratori installati sulle fonti di approvvigionamento, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità della misura di processo e la tempestività di acquisizione delle misure finalizzata alla redazione di un corretto bilancio idrico;
  • sono stati installati, in alcune zone rurali, dispositivi per la regolazione delle portate presso i singoli misuratori idrici, in modo da contenere i consumi in caso di utilizzi impropri della fornitura idrica;
  • sono proseguite, anche con il ricorso a nuove strategie, le azioni finalizzate alla regolarizzazione amministrativa di casi di prelievi abusivi, forniture non riattivate, contratti non correttamente trasferiti dalle precedenti gestioni, ecc.;
  • è continuata l’attività di censimento e georeferenziazione delle reti gestite, con ulteriori 450 km di rete gestita acquisiti sul sistema geografico.

Al 31 dicembre 2021, Acea Ato 2 gestisce un totale di circa 7.011 chilometri di rete fognaria, 675 impianti di sollevamento fognari - di cui 180 nel territorio di Roma Capitale - ed un totale di 160 impianti di depurazione - di cui 33 nel territorio di Roma Capitale-, per un totale di acqua trattata pari a 591 Mmc (dato riferito ai soli depuratori gestiti al 31 dicembre 2021).

La Società gestisce il sistema depurativo e gli impianti di sollevamento annessi alla rete ed ai collettori fognari.
Al 31 dicembre 2021, i sei principali impianti di depurazione hanno trattato un volume di acqua pari a circa 16,37 Mmc in linea rispetto a quanto trattato nel corso del 2020 (16,20 Mmc).
Durante il 2021 è proseguito il programma di monitoraggio in tempo reale delle portate trattate dagli impianti che ad oggi hanno raggiunto un totale di 591 Mmc su 160 impianti gestiti.
In merito alla produzione delle matrici solide e liquide, superate le criticità dettate dall’emergenza fanghi ed il COVID non si ravvedono situazioni critiche e si conferma il trend complessivo di diminuzione della produzione, ascrivibile principalmente alla riduzione dei fanghi a seguito della realizzazione di impianti di essiccamento e all'ottimizzazione dei processi di digestione anaerobica negli impianti principali, oltre che alla realizzazione di impianti di ozonolisi.
Relativamente ai certificati analitici relativi ai fanghi e reflue, durante il 2021 si evidenzia una lieve diminuzione del numero di analisi eseguite da Acea Elabori (laboratorio esterno certificato) rispetto alla media dello stesso periodo degli anni passati, anche in virtù della mancanza di campioni straordinari contestuali ARPA condizionati dall’emergenza COVID-19. Si evidenzia altresì che il numero di determinazioni riportato sulla maggior parte di certificati analitici è aumentato (analizzate tipologie più estese). 
Si segnala infine che l'assemblea del 20 dicembre 2021 ha deliberato l’aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile da € 362.834.320,00 ad € 362.834.340,00, mediante emissione di 2 azioni del valore nominale di € 10,00 da riservare ai Comuni di Fonte Nuova e Campagnano di Roma, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del c.c. e di fissare al 31 dicembre 2022 il termine per la sottoscrizione e l'esecuzione del deliberato aumento.

Acea Ato 5
Svolge il servizio idrico integrato sulla base di una convenzione per l’affidamento del servizio di durata trentennale sottoscritta il 27 giugno 2003 tra la società e la provincia di Frosinone (in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito costituita da 86 comuni). A fronte dell’affidamento del servizio, Acea Ato 5 corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni in base alla data di effettiva acquisizione della gestione.
La gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO 5 – Lazio Meridionale - Frosinone interessa un totale di 86 comuni (resta ancora da rilevare la gestione del Comune di Paliano, mentre i Comuni di Conca Casale e di Rocca D’Evandro sono “fuori ambito”) per una popolazione complessiva di circa 489.000 abitanti, una popolazione servita pari a circa 455.164 abitanti, con una copertura del servizio pari a circa il 93% del territorio. Il numero di utenze è pari a 201.878.
Il sistema idrico – potabile è costituito da impianti e reti, di adduzione e di distribuzione, che fanno capo a 7 fonti principali da cui hanno origine altrettanti sistemi acquedottistici.
Il sistema fognario e di depurazione consta di una rete fognaria e di collettori collegati a impianti terminali di depurazione delle acque reflue.
Sono 229 gli impianti di sollevamento fognario gestiti dalla Società e 127 gli impianti di depurazione, compresi gli impianti “inaccessibili” e quelli fuori ATO (Rocca d’Evandro e Conca Casale).
Nel corso dell’anno 2021, è continuata la digitalizzazione delle reti del territorio gestito, con l’inserimento dei dati nel sistema informativo GIS - Geographic Information System. Stante il piano 2019-2022 per le attività di rilievo, al 31 dicembre 2021 la consistenza della rete idrica è pari a 6.027 km totali (1.207 km adduzione + 4.820 km distribuzione).

Per quanto attiene l’acquisizione degli impianti afferenti la gestione nel Comune di Paliano, nel mese di novembre 2018 il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi sull’appello proposto dal Comune di Paliano avverso la sentenza del TAR n. 6/2018 – che ha accolto il ricorso proposto dalla Società nei confronti del Comune di Paliano, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha opposto il proprio diniego al trasferimento del servizio - con sentenza n. 6635/2018 ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Paliano e conseguentemente ha confermato la sentenza del TAR Latina – ribadendo che il regime di salvaguardia riconosciuto in favore di AMEA era “circoscritto al periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione tra l’AATO 5 ed Acea Ato 5; detto termine veniva quindi a scadere nel 2006 di talché, successivamente a tale data, la gestione posta in essere da AMEA andava considerata sine titulo”.
Avendo Acea Ato 5 sin qui omesso l’attivazione del giudizio di ottemperanza nella prospettiva di verificare l’adempimento spontaneo da parte del Comune, idoneo a prevenire l’eventuale nomina del commissario ad acta, come già avvenuto in casi simili, sono intercorsi una serie di incontri presso la STO dell’AATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, finalizzati a ricercare un bonario componimento della controversia e a dare avvio alle attività propedeutiche al trasferimento ad Acea Ato 5 della gestione del S.I.I. nel territorio del Comune di Paliano. In tale prospettiva, le Parti - con verbali del 26 Novembre 2018 e 29 Novembre 2018 – hanno provveduto ad eseguire l’aggiornamento della precedente ricognizione delle reti e degli impianti esistenti nel Comune di Paliano, funzionali alla gestione del SII.
Ad oggi le parti stanno condividendo il verbale di trasferimento del SII, la cui sottoscrizione dovrebbe altresì comportare la rinuncia ai giudizi pendenti tra le stesse. Le Parti hanno successivamente effettuato altri incontri al fine di definire non solo il perimetro tecnico ma anche quello amministrativo e commerciale per finalizzare il trasferimento della Gestione del Servizio Idrico del Comune di Paliano ad Acea Ato 5 tuttavia il Comune non ha fornito tutte le informazioni richieste. Di tale circostanza Acea Ato 5 ha informato la STO il 3 Dicembre 2020 e, nelle more, in data 15 Dicembre 2020 anche la Regione Lazio ha chiesto chiarimenti al Comune di Paliano ed all’Ente d’Ambito circa il mancato completamento delle operazioni di trasferimento dei Servizio Idrico Integrato ad Acea Ato 5 avvertendo che, in mancanza di tale adempimento, sarebbero state avviate le procedure per l’applicazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il Comune di Paliano ha chiesto una proroga del termine di trenta giorni assegnato dalla Regione Lazio. Si è pertanto in attesa dell’iniziativa del Comune di Paliano e dell’Ente d’Ambito volta a finalizzare il trasferimento del SII del Comune di Paliano.
Relativamente al Comune di Atina, la cui gestione del SII è stata trasferita ad Acea Ato 5 ormai a far data dal 19 Aprile 2018, si segnala la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17 Aprile 2019, con la quale il Comune ha deliberato di “istituire il sotto/ambito territoriale ottimale denominato Ambito Territoriale Atina 1, in riferimento all’ambito territoriale ottimale n. 5, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis D.Lgs. 152/2006, dichiarando il Servizio idrico Integrato “sevizio pubblico locale privo di rilevanza economica”.
Avverso la predetta delibera, l’AATO 5 ha presentato ricorso dinnanzi al TAR Lazio – Sezione di Latina - notificandolo anche nei confronti della Società e della Regione Lazio.
Per quanto attiene Acea Ato 5, benchè l’azione giudiziaria esperita dall’EGA sia idonea a tutelare anche gli interessi della Società, la stessa ha ritenuto opportuno costituirsi nell’instaurando procedimento.
In data 1° giugno 2021 con Nota n. 2241/2021 si è espressa sul tema anche la Regione Lazio, ribadendo l’irricevibilità della richiesta del Comune di riconoscimento del Sub Ambito Atina 1 all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 Frosinone, perché contraria alla normativa nazionale e regionale vigente (D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 e Legge regionale 22 gennaio 1996, n.6). Permane pertanto in capo al Comune l’obbligo di procedere ad affidare in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture idriche di proprietà, così come previsto dall’art. 153 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti nel periodo e al complesso stato del contenzioso, si segnala:

Ricorso al TAR Lazio – Latina (RG. 308/2021 sez.1) per l’annullamento della Deliberazione n.1 del 10 Marzo 2021
Acea Ato 5 ha presentato ricorso al TAR Lazio, sez. Latina, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, della Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021 (pubblicata in data 18 Marzo 2021) con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5 recante Determinazioni tariffarie 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 " e s.m.i. ha approvato la proposta tariffaria del SII (servizio idrico integrato) per il periodo regolatorio 2020-2023, nella parte in cui non accoglie le istanze motivate del Gestore Acea Ato 5 in ordine al riconoscimento dei maggiori costi per l’adeguamento agli standard di qualità del servizio (OpexQC), al riconoscimento dei maggiori costi di morosità (COmor),nonché nella parte in cui rinvia il riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore (RcTOTa) a successivi periodi regolatori e a fine concessione (sul Valore Residuo – VR a fine concessione).
All’udienza del 26 Maggio 2021 il TAR, rilevando che la questione è molto complessa e richiede un approfondimento nel merito, ha fissato il merito al 15 Dicembre 2021. In data 21 dicembre 2021 il TAR Lazio – sezione di Latina con sentenza n.691/2021 ha ritenuto inammissibile il ricorso. La Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato con udienza fissata al 10 marzo 2022 ad esito della quale il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare.

Decreto ingiuntivo di € 10.700.000 e domanda riconvenzionale AATO5 canoni concessori
Il 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, relativa al giudizio civile, RG 1598/2012, pendente tra Acea Ato 5 e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.5.
Rammentiamo, infatti, che Acea Ato 5 S.p.A. aveva agito, nel 2012, con la proposizione di un’azione monitoria finalizzata al recupero del proprio credito (dell’importo di € 10.700.00,00) nascente dall’Atto Transattivo sottoscritto con l’Ente d’Ambito in data 27 Febbraio 2007, in attuazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 27 Febbraio 2007, relativa al riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003-2005 nella fase di avvio della Concessione.
L’Ente d’Ambito si era opposta al decreto ingiuntivo, contestando l’esistenza del credito e la validità della Transazione sul presupposto che la stessa fosse stata travolta dall’annullamento in via di autotutela della Deliberazione n. 4/2007 (intervenuta in forza della successiva Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5/2009). Inoltre, lo stesso Ente d’Ambito aveva contestato la legittimità della Transazione poiché, a suo dire, la stessa sarebbe stata adottata in violazione della disciplina pro tempore vigente e segnatamente del Metodo Normalizzato di cui al DM 1.08.1996. Infine, l’Ente d’Ambito – nel formulare opposizione al decreto ingiuntivo, per le ragioni sostanziali sopra richiamate – aveva altresì formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Società al pagamento dei canoni concessori relativi al periodo 2006-2011 e quantificati in € 28.699.699,48.
Ciò posto, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 304/2017 ha:

  • rigettato i motivi di opposizione formulati dall’Ente d’Ambito, evidenziando, da un lato, che l’annullamento, in via di autotutela, della Deliberazione 4/2007 (per effetto della successiva Deliberazione n.5/2009) non produceva effetti sul rapporto privatistico sottostante, e dunque sulla validità dell’Accordo Transattivo del 27.02.2007; dall’altro, che la Transazione non violava il Metodo Normalizzato dal momento che il principio cd. del “price cap” vale solo per gli eventuali aumenti tariffari. Ha invece annullato il decreto ingiuntivo sul presupposto della nullità della Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4/2007 e dell’Atto Transattivo che sarebbero stati adottati dall’Ente d’Ambito in violazione della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo;
  • rigettato le domande formulate dai difensori di Acea Ato 5 in via subordinata (nell’eventualità in cui l’Atto Transattivo fosse stato dichiarato invalido), volte al riconoscimento del credito da parte dell’Ente d’Ambito;
  • rimesso la causa in istruttoria per quanto attiene la domanda riconvenzionale formulata dall’Ente d’Ambito che, giova rammentarlo, nelle proprie memorie conclusive ha comunque riconosciuto l’avvenuto pagamento, da parte del Gestore, di buona parte del proprio debito, rappresentando l’esistenza di un credito residuo di circa € 7.000.000,00. All’udienza del 17 Novembre 2017, sono stati depositati per conto di Acea Ato 5 i seguenti documenti: copia del bonifico del 31 Luglio 2017 per € 2 milioni; copia del bonifico del 4 Ottobre 2017 per € 2.244.089,20 e la Nota di Acea del 16 Novembre 2017. Con riferimento a quest’ultima Nota sono state evidenziate:
  1. l’impegno di Acea Ato 5 a corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017;
  2. la contestazione di ogni ulteriore debenza in ordine ai canoni di concessione.

A fronte della suddetta produzione documentale, la controparte – inizialmente convinta a riconoscere le somme di cui ai bonifici del 31 Luglio 2017 e del 4 Ottobre 2017 a concorrenza delle somme dovute da Acea Ato 5 a titolo di Canone di Concessione – ha preso atto della produzione documentale, dichiarando l’esigenza, anche in ragione del contenuto della Nota del 16 Novembre 2017, di dover “riferire” all’A.A.T.O. 5. Alla luce di quanto sopra, il Giudice, preso atto della richiesta di controparte, ha rinviato l’udienza al 27 Febbraio 2018. Nel corso della predetta udienza sono stati depositati i documenti attestanti gli ultimi pagamenti di Acea Ato 5 in favore di A.A.T.O.5.
Conseguentemente, la Società – per il tramite dei propri legali – ha rappresentato che:

  1. a fronte dell’impegno di corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017 – Acea Ato 5 ha corrisposto:
    • € 1.287.589 in data 5 Gennaio 2018, direttamente all’A.A.T.O. 5;
    • € 85.261,93 in data 22 Novembre 2017 al Consorzio Valle del Liri (nell’ambito del più ampio pagamento di € 178.481,68 in esecuzione dell’accordo transattivo di cui è parte lo stesso Ente d’Ambito nel quale, all’art.2.1, si dà atto che il pagamento di € 178.481,68 andava a valere sui canoni 2010-2011-2012-2013-2016); per un totale complessivo di € 1.372.850,93.
  2. con tali ultimi pagamenti, Acea Ato 5 ha complessivamente saldato l’intero canone concessorio relativo al periodo 2006-2012: quanto sopra risulta in modo espresso anche dalla Determinazione Dirigenziale della STO n. 88 dell’08.11.2017. In particolare, viene dato espressamente atto che “a fronte di preordinati e/o successivi pagamenti del canone concessorio da parte del Gestore, che a oggi ha saldato fino all’annualità 2012”.

All’esito della predetta udienza, il nuovo Giudice che ha preso in carico la causa, preso atto delle discrepanze emerse nei rispettivi conteggi di Acea Ato 5 e dell’A.A.T.O. 5, ha concesso un rinvio al 4 Maggio 2018, invitando le parti a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e segnalando che in caso contrario, avrebbe provveduto alla nomina di un CTU. In occasione di tale udienza, è stato disposto ulteriore rinvio al 21 Settembre 2018.
In tale sede, le Parti, alla luce del Collegio di Conciliazione instaurato in data 11 Settembre 2018 con l’A.A.T.O. 5 - ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Gestione - al quale è stata rimessa – tra le altre – anche la questione inerente la determinazione dei canoni concessori, hanno chiesto al Giudice un rinvio, disposto per l’udienza del 15 Febbraio 2019, ulteriormente rinviata al 17 Settembre 2019. A tale udienza è stato disposto rinvio al 20 Dicembre 2019. Il procedimento è stato rinviato, dapprima, al 17 Marzo 2020, successivamente d'ufficio al giorno 11 Settembre 2020 e in seguito al 15 Dicembre 2020. La causa è stata ulteriormente rinviata al 12 Febbraio 2021, poi ulteriormente rinviata al 26 Marzo 2021. All’udienza del 27 Aprile 2021 il Giudice si è riservato sulla CTU e, in data 30 Aprile 2021 ha fissato all’11 Maggio 2021 la data di conferimento dell’incarico al CTU e, successivamente, in data 26 Maggio 2021 l’avvio delle operazioni peritali. Il deposito dell’elaborato del CTU era previsto entro il 10 Novembre 2021 e l’esame del CTU era previsto per l’udienza del 30 Novembre 2021. La Società alla successiva udienza del 15 dicembre 2021 ha formalizzato una proposta transattiva, al fine di definire bonariamente la controversia. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5. Il Giudice ha fissato l’udienza al 12 aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni.

Collegato a tale giudizio deve essere considerato l’appello - RG 6227/2017 - avverso la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone che ha revocato il decreto ingiuntivo di € 10.700.000 inizialmente emesso dal medesimo Tribunale.
La prima udienza è stata rinviata d’ufficio all’11 Maggio 2018. In tale sede la Corte, udite le rispettive posizioni delle parti, ha rinviato la causa al 20 Novembre 2020, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il procedimento è stato rinviato al 30 Giugno 2021. All’udienza del 30 Giugno 2021, la Corte d’Appello ha disposto un rinvio d’ufficio all’udienza del 6 Luglio 2022.
La Società non ha ritenuto di cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi per due ordini di ragioni:

  • il tema in esame, riconducibile al riconoscimento del credito vantato dal Gestore (di € 10.700.00,00) connesso alla transazione del 2007, oggetto della sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, appellata da Acea Ato 5 presso la Corte di Appello di Roma (RG n. 6227/2017), è stato demandato al Collegio di Conciliazione affinché ne operasse un approfondimento anche di ordine giuridico;
  • le valutazioni di diritto effettuate dai legali hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell’appello e, dall’altro lato, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex sé l’insussistenza del credito.

La fondatezza dell’appello e della decisione di non cancellare il credito sono state ulteriormente confermate dalle conclusioni del Collegio di Conciliazione, instaurato tra l’Ente d’Ambito ed il Gestore, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione di Gestione, per giungere ad una composizione delle varie controversie pendenti tra le parti.
Nella propria Proposta di Conciliazione trasmessa alle parti il 26 Novembre 2019, già approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 Dicembre 2019 e attualmente al vaglio della Conferenza dei Sindaci dell’AATO5, il Collegio di Conciliazione ha, infatti, previsto – tra l’altro – quanto segue:

  • ha accertato l’esistenza di significative differenze tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie e le somme da riconoscere ai Comuni. A parere del Collegio l’effettiva esistenza di tali differenze induce a ritenere che la Delibera n. 4/2007 dell’Ente d’Ambito risultava fondata su elementi credibili e riscontrati anche ex post, laddove individuava nelle “economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni” (che potevano costituire la provvista finanziaria per pagare un mutuo stipulato dall’Ente d’Ambito) le coperture finanziarie per il pagamento al Gestore delle somme previste dall’atto transattivo. Tale conclusione, evidenziando la plausibilità delle fonti di copertura individuate dall’Ente d’Ambito per finanziare l’atto transattivo, conferma la fondatezza dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza n. 304/2017, con cui il Tribunale di Frosinone ha dichiarato la nullità della delibera n. 4/2007 dell’Ente d’Ambito e dell’atto transattivo proprio per l’asserita mancata individuazione delle relative coperture finanziarie in violazione dalla disciplina pubblicistica, non avendo ritenuto adeguato e sufficiente il riferimento a “non meglio precisate economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni”;
  • ha ritenuto che sussistano validi e argomentati motivi per accogliere la richiesta del Gestore di riconoscimento di maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003-2005 nella misura ridotta convenuta dalle parti nell’atto di transazione, confermando in tal modo l’esistenza del corrispondente credito stanziato nei bilanci della Società.

All’udienza del 30 giugno 2021, la Corte d’Appello ha disposto un rinvio d’ufficio all’udienza del 6 luglio 2022. 

Adeguamento del Canone Concessorio
Con la deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018, la Conferenza dei Sindaci ha disposto che il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni, a far data dal secondo semestre 2013 e fino al termine della Concessione, venisse erogato direttamente dal Gestore. Conseguentemente, in occasione dell’aggiornamento tariffario disposto in data 1° Agosto 2018, dando immediata attuazione alle prescrizioni rese dall’ARERA contenute nel provvedimento sanzionatorio DSAI/42/2018/Idr, in merito, tra l’altro ai canoni relativi ai Comuni non gestiti, si è provveduto ad adeguare la componente mutui del Canone di Concessione inserendo per l’annualità 2019 l’importo degli stessi indicato nell’allegato della suddetta deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018. Nessun adeguamento della componente mutui è stato recepito per le annualità 2013-2017 in quanto la deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018 non implicava alcuna modifica all’importo della componente mutui approvato nelle varie predisposizioni tariffarie. Inoltre, l’eventuale ricalcolo dei costi per mutui (MTp) dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci e dovrà essere recepita nel Piano Economico Finanziario (PEF) del prossimo aggiornamento tariffario, in considerazione del fatto che, anche in sede di approvazione dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, deliberata dalla Conferenza dei Sindaci del 1° Agosto 2018, nulla è stato disposto in merito ai canoni delle annualità suddette.
Per i motivi di seguito specificati la Società non ha ritenuto che l’obbligazione a pagare tale differenza all’Ente d’Ambito fosse venuta meno e, quindi, non ha proceduto alla riduzione degli stanziamenti passivi presenti nei propri bilanci per canoni concessori:   

  • la suddetta Deliberazione della Conferenza dei Sindaci nulla ha disposto in merito alla differenza;
  • nel rispetto della normativa regolatoria vigente, la quantificazione dei canoni concessori spetta esclusivamente all’Ente d’Ambito e quindi l’eventuale recepimento della differenza (con conseguente estinzione della relativa obbligazione) può avvenire solo a seguito della revisione delle tariffe per le annualità 2013-2017 e del relativo Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dell’Ente d’Ambito;
  • in sede di revisione delle tariffe per il biennio 2018-2019 e del relativo PEF, l’Ente d’Ambito ha recepito la riduzione dei canoni concessori solo a partire dal 2018 (con una sostanziale riduzione degli stessi di circa € 1.658 mila nel 2018), lasciando invece invariati quelli relativi alle annualità 2013-2017;
  • per l’annualità 2013 l’EGA aveva provveduto ad emettere nei confronti della Società apposite fatture per la differenza tra il canone di concessione risultante dalla relativa predisposizione tariffaria e gli oneri per i mutui che il Gestore aveva liquidato ai Comuni in base alla suddetta Deliberazione;
  • l’esatta quantificazione dei canoni concessori per le suddette annualità e la valutazione circa la ricollocazione e trattamento degli stessi ai fini tariffari costituiva un tema aperto per entrambe le parti, tanto è vero che era stata rimessa al Collegio di Conciliazione instauratosi tra l’AATO5 ed il Gestore, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione.

Va anche osservato che trattandosi di un cosiddetto “costo passante” nella definizione tariffaria, cioè imputato in tariffa senza che per il Gestore ci sia alcun ritorno economico (una sorta di riscossione per conto di terzi), il suo effetto è sostanzialmente neutro nel Bilancio del Gestore: viene iscritto come ricavo e contestualmente, ed in egual misura, come costo. Per questo motivo, anche ove la Società erroneamente non essendo venuta meno l'obbligazione a pagare la differenza avesse rilevato una sopravvenienza attiva a rettifica dell’importo dovuto a titolo di canone di concessione, avrebbe poi dovuto rilevare parallelamente una sopravvenienza passiva di pari importo conseguente ad una riduzione dei conguagli relativi agli anni 2013-2017 con evidenti effetti economici nulli sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Si segnala che in data 27 Novembre 2019 il citato Collegio di Conciliazione ha sottoposto alla Società e all’Ente d’Ambito apposita Proposta di Conciliazione, con allegato atto ancora da sottoscrivere. In detti documenti il Collegio di Conciliazione ha – tra l’altro – avanzato la proposta di portare a decurtazione dei conguagli tariffari vantati dal Gestore la differenza di € 12.798 mila tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie per le annualità 2013-2017 e le somme da riconoscere direttamente ai Comuni in base alla Deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018. Tale proposta di destinazione a compensazione di crediti esistenti conferma la debenza da parte del Gestore di tale differenza, corroborando la decisione della Società di non rilasciare i relativi stanziamenti passivi nei propri Bilanci.

Collegio di Conciliazione con l’AATO5 e interlocuzioni successive con l’EGA
Con riferimento ai rapporti con l’AATO5 la Società ha cercato di giungere ad una composizione delle varie controversie pendenti nei confronti dell’Autorità d’Ambito, sulla convinzione della necessità di far cessare una lunghissima stagione caratterizzata da una netta contrapposizione tra Ente Concedente e Società Concessionaria culminata con la deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO5 volta alla risoluzione della Convenzione di Gestione che ha costretto la Società a proporre ricorso al TAR Latina che ha annullato la predetta deliberazione.
In questo contesto, negli ultimi anni, e in special modo nel corso del 2018, è stato compiuto un enorme sforzo, anche organizzativo, volto ad una ricostruzione dei rapporti tra la Società, l’Autorità d’Ambito e le singole Amministrazioni Comunali dell’ATO5.
Nel medesimo contesto, si è dunque concretizzata la possibilità di aprire un Collegio di Conciliazione con l’Autorità d’Ambito finalizzato a verificare una possibile composizione sulle principali questioni ancora controverse tra le parti.
In tale direzione, in data 11 Settembre 2018, l’AATO5 e la Società hanno sottoscritto il verbale n.1 con il quale le parti manifestavano la reciproca disponibilità ad aprire un Collegio di Conciliazione sulle varie controversie pendenti tra le stesse.
Sempre con il medesimo verbale, le Parti hanno altresì condiviso le regole di funzionamento del nominando Collegio di Conciliazione e i criteri di nomina del Collegio stesso e, in particolare, ciascuna parte ha nominato il proprio componente.
Il Presidente del Collegio di Conciliazione è stato indicato dal Prefetto di Frosinone, su richiesta congiunta delle parti ed è stato nominato congiuntamente in data 16 Maggio 2019. Il Collegio si è ufficialmente insediato in data 27 Maggio 2019, decorrendo in tal modo dalla predetta data il termine di 120 gg entro cui lo stesso era tenuto a formulare una proposta di amichevole composizione delle questioni rimesse alla sua valutazione. In data 17 settembre 2019 il Collegio di Conciliazione ha comunicato di aver completato l’attività istruttoria in merito a tutti i punti devoluti al Tavolo. Ha rilevato, tuttavia, che, in ragione della numerosità e della complessità delle questioni oggetto di esame, risultasse necessaria una notevole attività ai fini della redazione di un documento che presentasse una complessiva e motivata proposta conciliativa. Ha pertanto richiesto alle parti, ed ottenuto dalle stesse, una proroga di 30 giorni a far data dal 24 settembre 2019.
All’esito di un’articolata e approfondita attività istruttoria, il Collegio di Conciliazione ha elaborato una bozza di Proposta di Conciliazione illustrata ai legali rappresentanti delle parti nella seduta dell’11 Novembre 2019. In occasione di tale seduta, le Parti hanno invitato il Collegio ad elaborare una vera e propria bozza di Conciliazione che tenesse conto della relazione illustrata in quella sede, nonché delle proposte formulate dal Gestore, da sottoporre all’esame e all’approvazione dei relativi Organi.
In data 27 Novembre 2019, il Collegio di Conciliazione trasmetteva alle parti la ‘Proposta di Conciliazione’ definitiva, nonché la bozza dell’Atto di Conciliazione, che ciascuna parte sarà libera di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, ovvero di accettarla in toto o anche solo parzialmente. Le valutazioni del Collegio infatti hanno avuto come obiettivo e criterio ispiratore la formulazione di una proposta conciliativa unitaria, in grado di costituire un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni ed interessi delle parti, minimizzando gli impatti negativi sugli utenti e sulla tariffa del servizio e che consentirà l’instaurazione di un clima più mite nei rapporti tra il Gestore, l’Ente d’Ambito e gli utenti dell’AATO5, superando il precedente periodo caratterizzato da un clima conflittuale, che ha generato grave pregiudizio per il Gestore anche nei rapporti con gli utenti.
Nello specifico, con riferimento alle singole reciproche pretese rimesse alla sua valutazione, le soluzioni prospettate dal Collegio di Conciliazione nella succitata Proposta di Conciliazione sono le seguenti:

  • giudizio pendente presso il Tribunale di Frosinone R.G. 1598/2012, relativo ai canoni concessori 2006-2011 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento del debito a carico del Gestore per l’ammontare richiesto pari ad € 1.750.000 (si precisa che tale importo è da intendere come un riconoscimento aggiuntivo rispetto a quello indicato nella proposta di transazione avanzata nell’ambito del sopra richiamato giudizio pendente – si veda quanto descritto nel precedente paragrafo “Decreto ingiuntivo di € 10.700.000 e domanda riconvenzionale AATO5 canoni concessori”);
  • quantificazione del canone concessorio relativo al periodo 2012-2017 e correlata destinazione delle eventuali economie per complessivi € 12.798.930,00 – il Collegio proporrebbe, anche tenuto conto delle indicazioni regolatorie fornite dall’ARERA, che le medesime vengano decurtate dai conguagli tariffari a favore del Gestore;
  • riconoscimento del credito vantato dal Gestore (€ 10.700.00,00) - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del Gestore;
  • risarcimento dei danni subiti da Acea Ato 5 a fronte delle ritardate consegne dei servizi da parte dei Comuni di Cassino, Atina e Paliano – il Collegio riterrebbe fondata la pretesa del Gestore ma, in considerazione della difficile quantificazione economica del danno subito ed in ragione dello spirito conciliativo sotteso alla proposta di conciliazione, proporrebbe che il Gestore rinunci alla pretesa nei confronti dell’Ente d’Ambito;
  • risarcimento dei danni per il mancato passaggio degli impianti ASI e COSILAM, valorizzati economicamente in € 2.855.000,00 – Il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per rimettere in discussione un atto ormai passato in giudicato; il Gestore tuttavia rinuncerebbe a tale pretesa a fronte del riconoscimento del credito per € 10.700.000,00;
  • riconoscimento delle penali per € 10.900.000,00 applicate da parte dell’AATO5 nei confronti del Gestore e annullate dal TAR Latina con sentenza n. 638/2017. Seppur il Gestore abbia sostanzialmente disconosciuto l’applicazione di dette penali relative al periodo 2014-2015, il Collegio proporrebbe un accoglimento parziale della pretesa dell’Ente d’Ambito in misura pari a complessivi € 4.500.000. Relativamente a tale punto, la Proposta di Conciliazione prevede un impegno irrevocabile a realizzare, sul territorio dell’Ato 5, investimenti, di importo corrispondente alla quantificazione operata dal Collegio di Conciliazione, senza alcun riconoscimento tariffario e dunque a totale carico del Gestore;
  • riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento dei canoni di concessione da parte di Acea Ato 5, valorizzati economicamente in € 650.000,00 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa;
  • richiesta di un piano di rientro da parte del Gestore nei confronti dell’Ente d’Ambito in relazione alle posizioni debitorie inerenti il canone concessorio 2013/2018 che, al 30 giugno 2019, vale circa 10.167.000,00 - il Collegio proporrebbe la compensazione di tale debito con il riconoscendo credito di € 10.700.000,00;
  • attualizzazione dei Conguagli 2006/2011 anche al 2014, 2015, 2016 e 2017, economicamente valorizzati in € 1.040.000,00 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del Gestore;
  • mancata fatturazione dei conguagli 2006-2011 a causa di rettifica dei volumi 2012, economicamente valorizzati in € 1.155.000 - il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa a favore del Gestore.

La ‘Proposta di Conciliazione’ e la bozza di ‘Atto di Conciliazione’ sono stati approvati dal CdA della Società tenutosi in data 19 Dicembre 2019. In data 4 Febbraio 2020, la Società ha comunicato alla STO dell’AATO 5, con nota protocollata n. 53150/20, che in data 19 Dicembre 2019 il CdA ha approvato la Proposta di Conciliazione formulata dal Collegio di Conciliazione e la bozza di Atto di Conciliazione tra l’AATO5 ed Acea Ato 5 e che, inoltre, è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere l’Atto di Conciliazione, confermando, in particolare, l’impegno a realizzare interventi per un importo complessivo pari ad € 4.500.000 senza alcun riconoscimento tariffario, in via conciliativa e per le ragioni sopra rappresentate.
Purtuttavia, alla luce dei comportamenti assunti nel corso di tutto il processo di conciliazione e, in particolare, nel corso della seduta conclusiva dell’11 Novembre 2019 in cui il Collegio di Conciliazione ha illustrato ai legali rappresentanti delle parti la Proposta di Conciliazione e avendo il Consiglio di Amministrazione della Società già approvato il relativo Atto di Conciliazione in data 19 Dicembre 2019 e poi comunicato tale decisione all’AATO5 in data 4 Febbraio 2020, la Società ha ritenuto che al 31 Dicembre 2019 fosse già sorta un’obbligazione implicita per gli impegni previsti dall’Atto di Conciliazione e, in particolare, per il sopra citato impegno a realizzare interventi sul territorio senza alcun riconoscimento tariffario, avendo già creato nell’Ente d’Ambito e nei Comuni del territorio dell’AATO5 la valida aspettativa che la Società intenda onorare tali impegni e farsi carico dei relativi oneri. Considerando probabile, in base alle informazioni disponibili, l’approvazione dell’Atto di Conciliazione da parte della Conferenza dei Sindaci e ritenendo, conseguentemente, anche probabile la correlata obbligazione implicita, a fine esercizio 2019 la Società ha deciso di stanziare a Bilancio a fronte della stessa un fondo rischi di € 4.500.000.
Ad oggi, non risulta ancora fissata la Conferenza dei Sindaci in occasione della quale si provvederà alla approvazione definitiva dei due documenti suddetti. Nello specifico si segnala che la Conferenza dei Sindaci del 28 ottobre 2021 ha deliberato che l’approvazione dell’Atto di Conciliazione potrà essere valutata solo all’esito, almeno, della fase preliminare del Procedimento Penale 2031/2016 pendente innanzi al Tribunale di Frosinone. Successivamente, in data 26 gennaio 2022, la STO dell’AATO5 ha trasmesso alla Società una missiva intimando la costituzione, entro e non oltre 15 giorni, di un “escrow account” fruttifero d’interessi su cui far confluire la somma di € 12,8 relativa alle summenzionate economie sui canoni concessori per il periodo 2012-2017, come quantificate nella relazione congiunta del 29 aprile 2019 allegata ai lavori del tavolo di conciliazione, che – a quanto sostenuto dalla STO – sarebbe stata asseritamente fatturata dal Gestore. La Società ha riscontrato tale missiva in data 10 febbraio 2022, facendo presente, tra l’altro, che lo stesso Collegio di Conciliazione nella propria relazione, con specifico riferimento alle economie sui canoni concessori 2012-2017, aveva chiarito che “tali somme solo virtualmente ed astrattamente (e non anche in termini finanziari effettivi) possono essere considerate nella disponibilità del Gestore” e che le stesse rappresenterebbero invero una fonte finanziaria idonea alla copertura del debito di € 10,7 milioni nei confronti del Gestore ovvero, in subordine, - come proposto nella bozza di accordo di conciliazione – per ridurre l’ammontare complessivo dei conguagli tariffari ancora dovuti in favore del Gestore, che superano di gran lunga l’importo in questione.
La Società si è comunque resa disponibile all’attivazione di un tavolo di confronto nel quale approfondire ulteriormente i termini della questione ed individuare la soluzione più idonea a contemperare i reciproci interessi. Alla data della presente relazione, non risulta pervenuto riscontro a tale nota da parte della STO dell’EGA.

Stante quanto sin qui rappresentato e nelle more dell’esame della Proposta di Conciliazione da parte della Conferenza dei Sindaci dell’AATO5, la Società considera la bozza di Conciliazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 5 nella riunione del 19 dicembre 2019, come un riferimento ancora valido in relazione alla complessiva composizione delle tematiche sottoposte dalle parti al Collegio di Conciliazione e, quindi, ritiene che la stessa continui a rappresentare – nella misura dell’importo netto di € 4,5 milioni da riconoscere all’EGA in forza della stessa – una obbligazione implicita che potrà essere fatta valere nei propri confronti. Pertanto, il fondo rischi originariamente iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2019 si ritiene riconfermato anche in sede di redazione del bilancio 2021 della Società.

A ulteriore conferma della perdurante validità della Proposta di Conciliazione tra le parti, si segnala che in data 1° febbraio 2022 l’EGA ha sollecitato il pagamento delle fatture per oneri concessori emesse con riferimento agli anni 2019-2022 e non anche di quelle emesse con riferimento agli anni 2012-2018, oggetto del Tavolo di Conciliazione.

La Società ha riscontrato tale sollecito con tre distinte missive inviate il 3 febbraio 2022, il 17 febbraio 2022 e – da ultimo – il 2 marzo 2022, in cui, rispettivamente, ha contestato gli importi di alcune delle fatture sollecitate dall’EGA (il cui ammontare non corrisponde a quello delle fatture in suo possesso), ha avanzato una proposta di piano di rientro rateale e ha comunque ribadito che tale proposta rateale non è alternativa rispetto al Tavolo di Conciliazione, né ne modifica in alcun modo i contenuti, bensì riguarda unicamente la sistemazione della quota di debiti riferiti al periodo 2019-2021.

Procedimento penale n. 3910/18
Relativamente al procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, in data 2 gennaio 2019 è stato notificato decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 dicembre 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Frosinone, nell’ambito del procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r., pendente per la presunta violazione dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele). In forza del predetto provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie presenti su c.c. intestati ad Acea Ato 5 fino al valore di € 3.600.554,51. In data 11 gennaio 2019 è stata depositata richiesta di riesame, la cui udienza di discussione è stata fissata per il 1° febbraio 2019 dinnanzi il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale. All’esito della predetta udienza in Camera di Consiglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di riesame proposta e per l’effetto ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. In forza del predetto provvedimento di restituzione, la Società ha provveduto a trasmettere al Fondo Unico Giustizia formale richiesta di restituzione delle somme dissequestrate. A oggi il procedimento di restituzione è stato definito con lo sblocco delle somme da parte del Fondo Unico Giustizia. Tale procedimento è stato riunito con il procedimento penale n. 2031/16 r.g.n.r.
Contestualmente, però, è stato notificato nei confronti di un ex Dirigente della Società il Decreto di citazione a giudizio. All’udienza fissata per la trattazione delle questioni preliminari al dibattimento e per la dichiarazione di apertura del dibattimento stesso, verrà rilevato che i fatti di cui al capo di imputazione sono i medesimi per i quali è pendente il procedimento penale RGNR 2031/2016.
La prima udienza dibattimentale è stata celebrata in data 19 ottobre 2021. Rinviato al 16 novembre 2021, per scioglimento riserva su eccezione proposta dal legale dell’imputato relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Frosinone. Rigettata questione preliminare e rinviato al 19 aprile 2022 per esame testi del Pubblico Ministero. Per altri dettagli relativi ai rapporti con l’Ente d’Ambito si rinvio al precedente paragrafo “Collegio di Conciliazione con l’AATO5 e interlocuzioni successive con l’EGA”.

Provvedimento sanzionatorio ARERA in materia di regolazione tariffaria del SII
Con la determinazione n. DSAI/42/2018/Idr del 21 Maggio 2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, risultato della visita ispettiva effettuata dall’ARERA, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, dal 20 al 24 Novembre 2017, presso la sede della Società.
In data 4 Luglio 2019 l’ARERA ha pubblicato la Deliberazione 253/2019/S/IDR del 25 Giugno 2019 con cui venivano irrogate, nei confronti di Acea Ato 5, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 955.000,00, in riferimento alle violazioni contestate con la Determinazione DSAI/42/2018/idr.
Avverso il predetto provvedimento, la Società in data 3 Ottobre 2019 ha depositato ricorso dinnanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’annullamento dello stesso, nonché il riesame in punto di quantificazione della sanzione.
Altresì, successivamente alla presentazione del ricorso, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016 - 2019, nonché dell’aggiornamento 2018 – 2019.
In merito al ricorso in discorso, non si hanno, a oggi, notizie circa la fissazione dell’udienza di trattazione. Ad ogni modo, anche in ragione del sollecito di pagamento della sanzione trasmesso dall’ARERA in data 16 ottobre 2019, la Società ha provveduto al pagamento dell’intera sanzione a essa ascritta.

Provvedimento sanzionatorio AGCM – Procedimento PS9918
In data 5 luglio 2018, in attuazione della deliberazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 giugno 2018, ha avuto luogo presso la sede legale della Società un’ispezione a seguito dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, co. 3, del D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure Istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito Regolamento). Il procedimento è stato aperto a fronte delle segnalazioni effettuate all’Autorità, dalle Associazioni dei consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone relativamente a presunti comportamenti scorretti ed aggressivi nei confronti di consumatori e piccole imprese, posti in essere da Acea Ato 5 nel periodo Gennaio 2015 - Giugno 2018.
In data 10 Gennaio 2019 si è svolta audizione presso l’AGCM a fronte di formale istanza di parte formulata contestualmente al riscontro alle richieste di informazioni di cui al provvedimento di estensione oggettiva del procedimento. Nel corso della predetta audizione, la Società ha evidenziato la costante attenzione mostrata dalla Società stessa verso i propri consumatori, adottando a tale scopo una serie di misure e miglioramenti nelle procedure inerenti la gestione delle attività oggetto di contestazione da parte dell’Autorità. La Società, ribadendo quanto già ampiamente esplicitato nei riscontri trasmessi all’Autorità, ha provveduto a fornire ulteriori informazioni e documentazione in merito alle attività poste in essere (collaborazione con l’OTUC, apertura sportello del consumatore, attività volte alla soluzione delle morosità storiche) in un’ottica di costante attenzione alle tematiche consumeristiche.
In data 20 Febbraio 2019 l’AGCM, in riferimento al procedimento PS/9918, ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento al 23 Maggio 2019.
In data 28 Febbraio 2019 l'AGCM ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento PS/9918 - fissato alla data del 20 Marzo 2019 - con contestuale precisazione delle contestazioni elevate a carico della Società. In particolare, l'Autorità ha abbandonato alcune delle iniziali contestazioni, confermando, invece, di aver rilevato delle criticità in materia di: (i) avvio delle procedure di recupero del credito in pendenza di reclamo, per il periodo antecedente alla procedura aziendale del 2018; (ii) prescrizione dei consumi, per il periodo antecedente alla modifica apportata a gennaio 2019 alla procedura adottata dalla Società in tema di prescrizione; (iii) gestione delle perdite idriche occulte. Il 20 Marzo 2019 la Società ha provveduto a depositare memoria difensiva e documentazione a supporto.
In data 4 Luglio 2019 l’Autorità ha notificato alla Società il provvedimento sanzionatorio con il quale è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi € 1,0 milioni. La Società ha provveduto ad effettuare apposita integrazione in Bilancio. Avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, la Società ha provveduto a depositare, in data 3 Ottobre 2019, ricorso al TAR Lazio – iscritto al n. di RG 12290/2019 sez. I - al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare. Nella Camera di Consiglio del 6 Novembre 2019 per la discussione dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato l’Ordinanza n. 7223 con la quale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare.
La decisione del TAR non affronta i singoli motivi di ricorso sui quali si pronuncerà solo in sede di merito, la cui udienza di trattazione, ad oggi, non risulta ancora fissata. In particolare, secondo il giudice amministrativo “in relazione alla entità della comminata sanzione pecuniaria e alle paventate conseguenze sull’attività di impresa, non appaiono ravvisabili profili di estrema gravità e urgenza di cui all’art. 119, comma 4, c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, tenuto anche conto del fatto che la società ricorrente è comunque facoltizzata a presentare istanza di rateizzazione del relativo pagamento”.
In ragione della predetta decisione, essendone facoltà della Società, la stessa ha provveduto a presentare all’Autorità, in data 3 Dicembre 2019, istanza di rateizzazione che l’Autorità ha accolto in data 21 Gennaio 2020.
In data 26 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di informazioni dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, in merito all'efficacia delle misure poste in essere da Acea Ato 5 a seguito del Provvedimento sanzionatorio n. 27798 del 5 giugno 2019, adottato all’esito del procedimento istruttorio PS9918.
In particolare, con riferimento al periodo luglio-dicembre 2019 e gennaio-febbraio 2020, l’Autorità ha richiesto specifiche informazioni circa:

  1. numero reclami ricevuti, distinguendo e precisando causale di ogni singolo reclamo;
  2. numero reclami accolti e numero reclami respinti;
  3. numero di solleciti pagamento e minacce di slaccio inviate agli utenti;
  4. numero procedure esecutive avviate per recupero morosità;
  5. numero dei distacchi forniture idriche effettuate con indicazione motivazioni e procedure seguite.

In data 17 Marzo 2020 la Società ha provveduto a fornire riscontro alla predetta richiesta con la quale si è data evidenza della rafforzata gestione in chiave pro-consumeristica del rapporto con gli utenti. 
In particolare, le evidenze presentate hanno confermato:

  • che non erano state avanzate prescrizioni dall’Autorità in riferimento alla verifica di cui al Provvedimento sanzionatorio n. 27798 del 5 giugno 2019. La Società infatti aveva già nel corso delle verifiche provveduto a migliorare le prestazioni oggetto di verifica;
  • che la Società aveva già da tempo provveduto a implementare ovvero a modificare le procedure dalla stessa adottate – nel rispetto della vigente normativa di settore - al fine di soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei consumatori, anche per tener conto delle misure di regolazione di recente adozione da parte dell’ARERA.

Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dei dati a oggi disponibili non sono emersi elementi di rilievo in riferimento alle richieste avanzate dall’Autorità. Allo stato non ci sono aggiornamenti né ulteriori richieste pervenute dall'Autorità.

Procedimento penale n. 2031/2016
Relativamente al procedimento penale n. 2031/2016 che riguarda gli esercizi 2015, 2016 e 2017, per ipotesi di reato asseritamente riconducibili al falso in bilancio e false comunicazioni sociali in data 4 gennaio 2019 è stato notificato al Presidente della Società attualmente in carica il provvedimento di invito a comparire di persona sottoposta ad indagini ed informazione di garanzia. Il predetto provvedimento ha interessato anche i Presidenti della Società, nonchè i rappresentanti degli organi di controllo in carica nei suddetti esercizi. L’udienza preliminare si è svolta il giorno 26 ottobre 2021, rinviata al 15 novembre 2021, per valutare ammissione parti civili e successivamente rinviata al 13 dicembre 2021 per gli stessi incombenti e poi al 10 gennaio 2022, per scioglimento riserva su ammissione parti civili. Il GUP, a scioglimento della riserva, ha emesso ordinanza dove è stata disposta, fatta eccezione per le associazioni “Free Monte” e “Codici Onlus”, l’ammissione di tutti i soggetti pretesamente danneggiati a causa dei fatti di reato oggetto di contestazione nei confronti degli imputati. Infine, si segnala che, su impulso di alcune parti civili, è stata autorizzata la citazione, quali responsabili civili, di Acea Ato 5 e dell’Ato 5 Lazio Meridionale Frosinone. Disposto il rinvio al 18 febbraio 2022. Nel corso dell’udienza si è costituita Acea Ato 5 come responsabile civile e il giudice ha disposto il rinvio al 14 marzo 2022 per consentire al pubblico ministero ed alle parti civili di controdedurre sulla questione di competenza territoriale avanzata dalla difesa degli imputati.
All’udienza del 14 marzo 2022 il GUP ha rigettato la questione di competenza territoriale e rinviato all’udienza del 28 marzo 2022 per la prosecuzione delle attività.

Giudizio civile RG 4164/2013 (Opposizione al decreto ingiuntivo del Comune di Fiuggi)
Con decreto ingiuntivo n. 1131/13, n. rg 1966/2013, emesso dal Tribunale di Frosinone il 25 Luglio 2013, si ingiungeva al Comune di Fiuggi il pagamento a favore di Acea Ato 5 della somma di € 185.685,00 per fatture insolute relative alla fornitura idrica di utenze riconducibili al Comune.
Il Comune di Fiuggi, notificava atto di citazione in opposizione a detto decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca dello stesso nonché in via riconvenzionale, la condanna di Acea al pagamento in favore del Comune di Fiuggi della somma di € 752.505,86 a titolo di ratei di mutuo maturati e non corrisposti dal 2009 alla data del 1° agosto 2013, oltre successivi maturati e maturandi, oltre interessi sino al soddisfo e condannare l’Acea Ato 5, a rifondere al Comune di Fiuggi tutte le spese che, a causa dei mancati tempestivi interventi da parte dell’obbligato gestore idrico sono state dal Comune sostenute.
L' Amministrazione comunale ha chiesto, altresì, la condanna di Acea Ato 5, al risarcimento in favore del Comune di Fiuggi dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi demandando in subordine alla CTU la quantificazione. Veniva pertanto disposta CTU finalizzata alla verifica e alla quantificazione delle spettanze rivendicate dalle parti.
Nelle more del procedimento le Parti hanno avviato un tavolo negoziale al fine di verificare la possibilità di chiudere in via bonaria la controversia. Allo stato le proposte formulate dalla controparte non sono ritenute accettabili, pertanto, pur non escludendo la possibilità di addivenire a un accordo, si è ritenuto opportuno riconsiderare la prosecuzione del giudizio.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, contestato in ogni suo punto dalla Società, è stato accordato un supplemento di indagini, per il quale sono state calendarizzate le relative attività. Il giudizio è pendente dinanzi il Tribunale di Frosinone nr. 4164/2013.
All’udienza del 2 marzo 2021 si è svolto l’esame della Ctu e il Giudice, sciogliendo la riserva, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11 marzo 2022.
Il contenzioso è stato definito in via transattiva con accordo conciliativo del 30 dicembre 2021; il giudizio resterà sospeso al fine di verificare l'adempimento degli impegni assunti. La Società ha provveduto ad effettuare l’accantonamento in bilancio coerentemente con l’accordo conciliativo raggiunto in via prudenziale in modo da garantire la copertura di eventuali costi derivanti dall'accordo.

Si richiamano integralmente le ulteriori informazioni contenute nel paragrafo “Informativa sui servizi in concessione” e con riferimento ai procedimenti D.Lgs. 231/2001 al paragrafo della presente “Relazione Principali Rischi e Incertezze”. Inoltre, con riferimento alle ulteriori complesse vicende relative ai contenziosi legali, instaurati ed instaurandi, tra Acea Ato 5 e l’Autorità d’Ambito, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo “Aggiornamento delle principali vertenze giudiziali” del presente documento.

Avviso di accertamento annualità 2013 e successive e verifiche GdF
In data 3 Gennaio 2019 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Frosinone – Uff. Controlli l’avviso di accertamento ai fini IRAP per l’anno 2013. La Società ha provveduto a presentare ricorso. In data 3 Luglio 2019 si è tenuta la relativa udienza presso la Commissione Tributaria di Frosinone. In data 23 Ottobre 2019 è avvenuto il deposito della Sentenza n. 475/1/2019 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha respinto il suddetto ricorso presentato dalla Società avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza per l’annualità 2013.
È intenzione della Società impugnare la predetta Sentenza e presentare appello avverso di essa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
La scadenza prevista a tal fine è di sei mesi decorrenti dalla data del deposito della Sentenza, con conseguente termine ultimo del 23 Aprile 2020. Tale termine, a causa dell’emergenza sanitaria è stato posticipato al giorno 11 Maggio 2020. Il ricorso è stato presentato e a oggi si è in attesa di fissazione dell'udienza.
Nel corso del 2019 è inoltre proseguita l’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria in materia di imposte sui redditi per le annualità dal 2014 al 2018.
In data 31 Dicembre 2019 alla capogruppo Acea S.p.A. ed alla controllata Acea Ato 5 sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli – due avvisi di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2013 e per l’annualità 2014. 
Tali avvisi di accertamento sono conseguenza di quanto emerso dai Processi Verbali di Constatazione redatti, rispettivamente, in data 25 Ottobre 2018 (di cui si è fatta ampiamente menzione in precedenza) e in data 30 Ottobre 2019, nei quali i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato:

  • per l’anno di imposta 2013:
    • indebita variazione in diminuzione del reddito per € 10.703.757;
    • componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati per € 829.552;
    • elementi negativi di reddito indebitamente dedotti per € 1.559.616.

Con tale Processo Verbale di Constatazione, il secondo e terzo punto vengono superati posto che le criticità rilevate dai verbalizzanti e inizialmente ascritte all’anno di imposta 2013 hanno avuto riflessi su annualità successive:

  • per l’anno di imposta 2014:
    • componenti positivi di reddito non dichiarati di € 18.800.000.

Avverso tali sanzioni, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone in data 28 febbraio 2020, nel rispetto del termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in solido con la controllante Acea, per quanto concerne l’accertamento ai fini IRES per il 2013. L'udienza di trattazione fissata al 18 Novembre 2020 è stata rinviata al 19 Gennaio 2021. La Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di soccombenza nel giudizio tributario “remoto”. Ad esito del procedimento in data 13 Aprile 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha notificato alla società di aver accolto i ricorsi IRAP 2014 e IRES 2014, condannando inoltre l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello da parte della soccombente in giudizio.
In data 23 dicembre 2021, 29 e 30 dicembre 2021 ad Acea S.p.A. ed alla Società sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli – due avvisi di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2016 e IRAP per le annualità 2015 e 2016. Anche tali avvisi di accertamento sono conseguenza di quanto emerso dal Processo Verbale di Constatazione redatto in data 30 ottobre 2019, nel quale i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato:

  • ai fini IRES e IRAP per l’anno 2016:
    • una sopravvenienza attiva non contabilizzata scaturita dai maggiori VRG riconosciuti dall’ARERA per € 3.337.920,00; e
    • una indebita variazione in diminuzione per componenti negativi di reddito indeducibili per € 1.559.616,88.
  • ai fini IRES e IRAP per l’anno 2015:
    • una sopravvenienza passiva risultata indeducibile iscritta nel bilancio 2015 e relativa alla mancata gestione dei Comuni di Atina, Cassino Centro e Paliano per gli anni 2012, 2013 e 2014 per € 4.235.918,00;
    • la contabilizzazione nell’anno 2017 di sopravvenienze attive e rettifiche per minori ammortamenti, risultate di competenza dell’anno 2015 per € 1.389.265,00.

Avverso tali avvisi di accertamento, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone entro il termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in solido con la controllante Acea SpA. La Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di soccombenza nel giudizio tributario “remoto”.

Riscontro AGCM per la depurazione e addebito canoni fognatura e depurazione
In data 13 Marzo 2020 è pervenuta dall’AGCM richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, con specifico riferimento all’applicazione della tariffa per il servizio di depurazione nel territorio del comune di Vicalvi e degli altri Comuni gestiti da Acea Ato 5.
Tale richiesta scaturisce dalla nota di chiarimento inviata dal Comune di Vicalvi ad inizio 2020 e richiamata dalla stessa Autorità, nella quale è stato chiesto di motivare tale attribuzione in considerazione del fatto che sul territorio comunale insistono solo vasche Imhoff e non sono presenti impianti di depurazione.

In particolare, l'Autorità ha chiesto di conoscere:

  • il dettaglio dei Comuni peri quali il servizio di depurazione non è attivo;
  • il numero di utenti ivi residenti ai quali viene addebitato il servizio di depurazione;
  • eventuali iniziative intraprese per l’attivazione di nuovi e/o ulteriori impianti di depurazione, precisando la data di entrata in funzione degli stessi.

Al riguardo, dovendo la Società fronteggiare le eccezionali difficoltà operative legate alla straordinaria situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19, che hanno inevitabilmente inciso sulla tempistica di raccolta delle informazioni richieste e sulla elaborazione della successiva risposta – il cui termine di trasmissione era fissato al 2 aprile 2020 – si è ritenuto opportuno chiedere una proroga del termine entro il al 30 Aprile 2020.
In data 30 Aprile 2020, la Società ha provveduto a fornire riscontro alla richiesta di informazioni pervenuta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito all’applicazione della tariffa per il servizio di depurazione nel territorio del Comune di Vicalvi e degli altri Comuni gestiti da Acea Ato 5, con nota protocollo n. 0141201/20.
In particolare, con riferimento agli utenti residenti nei Comuni ad oggi non serviti da depurazione, ai quali viene addebitato il predetto servizio, pari a n. 387 (su circa 17.028 utenze), la Società ha rappresentato all’Autorità di essersi tempestivamente attivata al fine di procedere alla restituzione di ogni addebito, nonché all’esonero delle predette utenze dalla quota tariffaria inerente la depurazione. La restituzione è stata disposta in automatico ed a prescindere da ogni istanza o richiesta da parte degli utenti e finanche in assenza di ogni segnalazione circa la mancanza di un sistema di depurazione a servizio dell’utenza, in accordo con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.
Ulteriormente, la Società ha dato atto delle numerose iniziative attualmente in corso, al fine di garantire l’entrata in funzione di impianti di depurazione ubicati presso i Comuni ad oggi non serviti, anche sulla base di specifici impegni assunti con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 ed inseriti nel Programma degli Interventi (PdI).
Infine, con specifico riferimento alla posizione del Comune di Vicalvi, la Società ha fornito i dovuti chiarimenti in merito all’intervenuto addebito agli utenti residenti nel predetto Comune della tariffa relativa al servizio di depurazione, precisando che tale addebito è legittimato dalla presenza nel territorio comunale di vasche Imhoff, consegnate alla Società all’atto del trasferimento del S.I.I., che sono di fatto, sia a livello operativo che regolatorio, impianti di depurazione, tanto che i costi di gestione degli stessi sono stati riconosciuti e approvati dall’AATO5 nella predisposizione tariffaria 2016-2019.
Quanto sopra, dimostra, dunque, che diversamente da quanto rappresentato dal Comune di Vicalvi, la previsione di un addebito in tariffa dei costi di gestione delle fosse Imhoff – attraverso la voce tariffaria relativa al servizio di depurazione applicata agli utenti i cui scarichi confluiscono in tali impianti è del tutto lecita – come riconosciuto dalla stessa STO dell’AATO5 - risulta conforme non soltanto al metodo tariffario approvato dall’ARERA con delibera n. 580/2019/idr, ma anche e soprattutto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 2008, secondo cui la tariffa, quale corrispettivo contrattuale, deve “essere espressiva del costo industriale del servizio idrico rappresentato […] dall’integrazione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione”. Allo stato non ci sono aggiornamenti né ulteriori richieste pervenute dall'Autorità.
Con riferimento allo stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe idriche dell’AATO5, si riporta che, a oggi, risultano approvate dall’ARERA le tariffe idriche per il periodo 2012-2015 (Delibera n. 51/2016/R/Idr dell’11 febbraio 2016).
Infatti, si ricorda che le tariffe idriche sono predisposte dagli Enti di governo dell'ambito, o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e poi trasmesse all'ARERA per l'approvazione. In caso di inerzia dell'Ente di governo dell'ambito, l'iniziativa spetta al Gestore.

Periodo regolatorio 2016 - 2019
Con Deliberazione n. 664/2015/R/Idr del 28 Dicembre 2015, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio “MTI-2” definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-2, la Società ha continuato a fornire all’Ente d’Ambito le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2016-2019. Nonostante l’invio della documentazione l’Ente d’Ambito non ha provveduto a predisporre alcuna proposta tariffaria per il quadriennio 2016-2019. Pertanto, vista l’inerzia dell’Ente d’Ambito, in data 30 maggio 2016, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all’AATO5, e per conoscenza all’ARERA, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art. 7 comma 7.5 della Deliberazione n. 664/2015. Con nota prot. N. 19984/P del 13 Luglio 2016, l’ARERA convocava l’Ente di Governo d’Ambito e il Gestore a un incontro in data 19 Luglio 2016. A seguito di tale incontro, e sulla base della predisposizione tariffaria espletata dalla STO dell’AATO5, veniva convocata la Conferenza dei Sindaci il 29 Luglio 2016; anche tale Conferenza non produceva alcuna deliberazione tariffaria. A riscontro dell’istanza tariffaria prodotta dal Gestore in data 30 Maggio 2016, l’ARERA ha provveduto a notificare all’AATO5, in data 16 Novembre 2016, formale diffida a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, con l’avvertenza che, decorso tale termine, l’istanza del Gestore si sarebbe intesa accolta e trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione entro i successivi 90 giorni. A seguito della diffida dell’ARERA, in data 13 Dicembre 2016, l’AATO5 ha approvato la proposta tariffaria.
Ad oggi si è in attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’ARERA.

Aggiornamento biennale 2018 - 2019
Con la Delibera n. 918/2017/R/Idr del 27 Dicembre 2018, l’ARERA ha regolato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato.
In attuazione di tale disciplina regolatoria, in data 1° Agosto 2018 la Conferenza dei Sindaci dell’AATO5, con Deliberazione n. 7, ha formalizzato l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019 nella misura massima prevista dal Metodo Tariffario, pari all’8%, fermo restando l’istruttoria da parte dell’ARERA per la variazione del theta che determina variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal MTI-2. Inoltre, con Deliberazione n. 8 del 1° Agosto 2018 la Conferenza dei Sindaci ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Deliberazione ARERA del 28 Settembre 2017, n. 665/2017/R/Idr, la nuova articolazione tariffaria (TICSI).
Come dettagliatamente rappresentato nel prosieguo, si riporta che in data 21 Maggio 2018, con la Determinazione n. DSAI/42/2018/IDE del 21 Maggio 2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, nei confronti della Società in relazione a una serie di rilievi in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato per gli anni 2012-2017 (quindi anche avuto riguardo a tariffe già approvate dall’Autorità stessa (2012-2015).
A ogni modo, in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019 approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 in data 1° Agosto 2018, si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche secondo quanto indicato dall’Autorità di Regolazione nell’ambito del procedimento sanzionatorio anzidetto.
Ad oggi si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA.
Si precisa tuttavia che l’articolo 15 comma b) della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/Idr del 27 Dicembre 2017 stabilisce che i Gestori siano tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione dell’aggiornamento biennale da parte degli Enti di Governo dell’Ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, l’aggiornamento delle tariffe predisposto dal suddetto Ente di Governo, nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 della Deliberazione 664/2015/R/IDR.
Altresì, nel corso del mese di ottobre 2019, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016 - 2019, nonché dell’aggiornamento 2018 - 2019.
A tal proposito, si riporta quanto chiarito dall’ARERA con il Comunicato del 5 Febbraio 2020, secondo cui: “Con riferimento alle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 trasmesse dagli Enti di Governo dell’Ambito ai sensi delle Deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr, ma non ancora interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell'Autorità, si chiarisce che:

  • l'Autorità completerà le istruttorie volte ad accertare la coerenza dei pertinenti dati tecnici e tariffari, nell'ambito delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla Deliberazione 580/2019/R/idr;
  • per il biennio 2018-2019 restano valide le determinazioni tariffarie adottate dal soggetto competente, che saranno valutate dall'Autorità - nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 27 del MTI-3 - in sede di approvazione del nuovo schema regolatorio.”

Periodo regolatorio 2020 - 2023
Con Deliberazione 580/2019/R/Idr del 27 Dicembre 2019, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il terzo periodo regolatorio “MTI-3” definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-3, la Società ha fornito all’Ente d’Ambito i dati, le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2020-2023. Nonostante l’invio della documentazione l’Ente d’Ambito non ha provveduto a predisporre la proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 entro i termini previsti dalla vigente regolazione (31 Luglio 2020). Pertanto, vista l’inerzia dell’Ente d’Ambito, in data 15 Dicembre 2020, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all’AATO5 e all’ARERA, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art. 5 comma 5.5 della Deliberazione 580/2019.
In data 10 Marzo 2021 la Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 con delibera n.1/2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023.
Tale predisposizione si pone in contrasto con l’istanza di aggiornamento tariffario, predisposta dal gestore ai sensi dell’art. 5 comma 5.5 della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, recante lo schema regolatorio per il terzo periodo 2020-2023 ed evidenzia nel quadriennio 2020-2023 significative differenze in riferimento ai costi operativi e al moltiplicatore tariffario.
Con riferimento ai costi operativi si evidenzia che il mancato riconoscimento da parte dell’AATO5 dei costi operativi sostenuti dal Gestore, documentati nelle istanze presentate nel corso dei lavori preparatori alla predisposizione tariffaria e definitivamente formalizzati dal Gestore nell’istanza di aggiornamento tariffario trasmessa in data 15 Dicembre 2020, non è stato adeguatamente motivato e tecnicamente rappresentato nella Relazione Tecnica prodotta dall’AATO5 che accompagna la propria proposta tariffaria. Pertanto, ad oggi, non sono note al Gestore le cause di esclusione di tali costi dal riconoscimento tariffario approvato dall’AATO5 il 10 Marzo 2021.
Con riferimento al moltiplicatore tariffario si evidenzia che la Predisposizione Tariffaria approvata dall’AATO5 ha stabilito un moltiplicatore tariffario che presenta le seguenti criticità:

  • non prevede tempistiche certe di fatturazione per il recupero dei conguagli pregressi pari ad € 101 milioni, come risultanti da delibera dell’AATO5 n. 6 del 13 dicembre 2016 e n. 7 del 1° agosto 2018;
  • l’ammontare dei conguagli inseriti dall’AATO5 nella suddetta predisposizione (€ 51 milioni circa rappresentati in Rctot ed € 50 milioni circa nella componente Valore Residuo non è recepito nella formula che determina il moltiplicatore tariffario per le rispettive annualità (2023-2024); la quota residua fino a concorrenza di € 101 milioni è stata rappresentata nel Valore Residuo, inibendone di fatto la fatturazione nell’immediato;
  • la riduzione dei costi operativi (pari ad € 3.315 mila per entrambe le annualità 2018-2019) intervenuta su annualità per le quali Acea Ato 5 ha già sostenuto il relativo onere (costi da bilancio 2018 e 2019), comporta una perdita finanziaria di pari importo, dovendo procedere ad applicare una variazione tariffaria - per le rispettive annualità - inferiore rispetto a quella applicata a partire dal 1° gennaio 2020 (in accordo con le disposizioni di cui all’art. 7.2 lettera a della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr);
  • non prevede un’adeguata copertura dei costi operativi sostenuti dal Gestore;
  • non applica una congrua aliquota di indennizzo per i crediti esistenti.

Come noto, a seguito dello scenario tariffario approvato con la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 n°1 del 10 marzo 2021 e di cui alla delibera ARERA n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019, la Società ha posto in essere due distinte azioni:

  • Impugnativa di detta delibera innanzi al TAR Latina (RG.308/2021 sez. 1);
  • Presentazione Istanza di Riequilibrio Economico-Finanziario (secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Tipo approvata dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 656/2015//Rlidr).

Con riferimento alla prima iniziativa il TAR ha rigettato il ricorso eccependo il difetto di competenza. La Società ha provveduto ad impugnare la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
Con riferimento all’istanza di riequilibrio, recante l’illustrazione delle cause e dell’entità dello squilibrio economico - finanziario della gestione del SII dell’ATO 5 e la proposta delle misure di riequilibrio ipotizzate, ivi compresa la richiesta di accesso alle misure di perequazione finanziaria, la Segreteria Tecnico Operativa dell’AATO5 competente per la trasmissione all’ARERA ha avviato le verifiche del caso avvalendosi di consulenze esterne qualificate. Alla data di redazione della presente non si ravvisano elementi utili a prevedere l’esito dell’istanza.
Quanto alla situazione economico finanziaria per il periodo 2022-2023 la Società ha predisposto una pianificazione strategica con riferimento ai flussi finanziari sulla scorta del Budget economico previsionale del bienno 2022-2023 al fine di verificare la continuità aziendale nel breve periodo.
La previsione dei flussi finanziari deriva da un Conto Economico previsionale, che ha già recepito e resi stabili gli efficientamenti operati nel corso del 2021, i quali hanno determinato un incremento del Mol, un incremento del Risultato Operativo e un utile di esercizio (in controtendenza con il trend storico della società).
Tale scenario ha avuto riflessi positivi in termini di Posizione Finanziaria Netta ed ha inoltre scongiurato il ricorso alla ricapitalizzazione da parte della Capogruppo atteso l’incremento del Patrimonio Netto pari a € 16.815 mila.
Proiettando, pertanto, i flussi finanziari derivanti da entrate misurate a valere sui ricavi fatturati in base all’attuale piano tariffario e confrontandoli con gli impegni finanziari programmati per il biennio 2022-2023 si registra un sostanziale equilibrio finanziario.

GORI
La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale “Sarnese-Vesuviano” della Regione Campania (che ricomprende 59 Comuni della Provincia di Napoli e 17 Comuni della Provincia di Salerno), per un totale di 76 Comuni (tuttavia, i Comuni di Calvanico e Roccapiemonte in Provincia di Salerno stanno provvedendo alla gestione in economia dei servizi idrici, non avendo ancora assicurato l’avvio della gestione del SII da parte della società). L’affidamento della predetta gestione del SII di durata trentennale e decorrente dal 1° Ottobre 2002 (e scadenza nel 2032), è stata perfezionata con la stipula di apposita convenzione con l’autorità concedente Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (oggi sostituito dall’Ente Idrico Campano di cui alla citata legge Regione Campania 15/2015) in data 30 Settembre 2002.
L’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, costituito ai sensi della legge regionale 15/2015, ha una superficie di circa 900 kmq ed una popolazione di circa 1,47 milioni di abitanti.

La rete idrica attualmente gestita si sviluppa per una lunghezza complessiva di 5.141 km e si articola in una rete di adduzione primaria che si estende per 869 km e in una rete di distribuzione di circa 4.272 km, mentre la rete fognaria si estende per circa 2.625 km.
Per quanto riguarda gli impianti, GORI, ad oggi gestisce n. 13 sorgenti, n. 116 pozzi, n. 206 serbatoi, n. 123 sollevamenti idrici, n. 191 sollevamenti fognari e n. 11 impianti di depurazione.

Accordo Operativo tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e GORI
In data 8 novembre 2018 è stato stipulato un Accordo Operativo tra la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e GORI  (“Accordo Operativo”) finalizzato alla completa attuazione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano in un quadro di equilibrio economico-finanziario della gestione per la sua intera durata residua ed al perseguimento dei seguenti connessi obiettivi: (i) l’assunzione da parte di GORI della gestione del servizio e la presa in carico, a titolo di concessione e secondo le previsioni della vigente Convenzione di Gestione del S.I.I. dell’ATO, delle “Opere Regionali” (cioè, alcune rilevanti infrastrutture del S.I.I. ricadenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, gestite per lungo periodo dalla Regione Campania e da quest’ultima trasferite al gestore GORI nel periodo tra il 2019 e il 2021; nel prosieguo indicate “Opere Regionali”) e il loro conseguente efficientamento, incluso il ricollocamento ed il reimpiego efficiente del relativo personale addetto in attività del S.I.I. (inoltre, entro il 31 gennaio 2022, è previsto il trasferimento anche dell’impianto di depurazione del comprensorio della Penisola Sorrentina); (ii) l’approvazione da parte della Regione Campania di piani di pagamento rateizzato della debitoria maturata dalla Società per le forniture all’ingrosso (di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione) erogate dal 2013 in avanti, e il contestuale superamento del complesso contenzioso giudiziario instauratosi relativamente al pagamento per le forniture regionali di “acqua all’ingrosso” e i servizi regionali di “collettamento e depurazione delle acque reflue”; (iii) la creazione di condizioni utili per favorire l’accesso al mercato del credito da parte di GORI; (iv) l’impegno delle parti a ripristinare/mantenere, per quanto di competenza, l’equilibrio economico-finanziario della gestione del S.I.I. dell’ATO, laddove dovesse venire meno. 
L’Accordo Operativo ha quindi permesso alla Società di sottoscrivere, in data 18 luglio 2019, un contratto di finanziamento a lungo termine con un pool di banche con periodo di disponibilità di 4 anni, durata decennale e scadenza finale per il rimborso al 31 Dicembre 2029.
Tuttavia, l’emergenza sanitaria da covid-19 ha comportato, inevitabilmente, come è noto, rilevanti criticità socio-economiche, per le quali il Governo nazionale, la Giunta Regionale della Campania ed anche l’ARERA hanno adottato e stanno adottando una serie di misure al fine di attenuarne gli effetti, soprattutto – per quanto qui di interesse – per fornire una tutela rafforzata agli utenti del S.I.I. (sospensione attività di riscossione del credito e delle attività di sospensione/interruzione del servizio per gli utenti morosi, nonché dilazione dei pagamenti).
In ragione di tale situazione, la Regione Campania e GORI – anche al fine di assicurare una tariffa socialmente sostenibile in questa fase storica e, contestualmente, mantenere il livello degli investimenti programmati nonché, più in generale, garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione del S.I.I. dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano anche funzionalmente al soddisfacimento dei generali presidi di bancabilità – si sono determinate nel senso di rimodulare i pagamenti delle somme dovute da GORI alla Regione a titolo di debito per forniture all’ingrosso pregresse, pervenendo in data 20 novembre 2020 alla stipula di un Atto Aggiuntivo all’Accordo Operativo, con cui il pagamento delle rate in scadenza nel periodo da dicembre 2020 a dicembre 2021, pari a circa € 34,4 milioni,  è posticipato al 2028.
Parimenti, nell’ambito della predisposizione dello Schema Regolatorio 2020÷2023 approvato dall’Ente Idrico Campano con deliberazione del comitato Esecutivo n. 35 del 12 agosto 2021 è programmata la posticipazione delle rate previste dai piani di rientro stabiliti dall’Accordo Operativo per gli anni 2022, 2023 e 2024 (e pari complessivamente a circa € 34,4 milioni) agli anni 2030, 2031 e 2032.

Schema Regolatorio 2020-2023
Il Comitato Esecutivo dell’Ente in data 12 agosto 2021 ha definitivamente approvato lo schema regolatorio 2020-2023 per il gestore GORI SpA con delibera n. 35; sempre in data 12 agosto 2021, gli uffici dell’EIC hanno poi trasmesso all’ARERA lo schema regolatorio tramite la procedura informatica. Nell’ambito di tale schema regolatorio approvato dall’EIC, è previsto un Theta pari a 1 per le annualità 2020, 2021 e 2023 ed un incremento del Theta pari al 2.4 per l’anno 2022. 
L’EIC nella delibera in parola ha inoltre stabilito di rinviare ogni ulteriore e definitiva determinazione in merito ad eventuali manovre correttive sugli schemi regolatori riferiti ai periodi pregressi non considerate nella proposta approvata, al fine di attendere i provvedimenti che l’ARERA dovrà assumere in esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021 del 13 luglio 2021; più specificamente, il Consiglio di Stato ha disposto che l’ARERA provveda a rinnovare l’istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie approvate dalla medesima ARERA con la deliberazione 104/2016/R/idr recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015”, fermo restando che “la rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria”. 

Pertanto, con la deliberazione n.373/2021/R/idr del 7 settembre 2021 e la successiva deliberazione 18/2022/R/idr del 18 gennaio 2022, ARERA ha avviato il procedimento per la rinnovazione della predetta istruttoria, all’esito della quale dovrà adottare il provvedimento conclusivo entro il 15 marzo 2022, in ragione della proroga del termine intervenuta con la citata deliberazione 18/2022/R/idr.
Peraltro, al momento, nell’ambito del su menzionato procedimento istruttorio avviato dall’ARERA, l’Ente Idrico Campano (“EIC”) – su specifica richiesta dell’Autorità e in riscontro a quanto richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 – ha accertato la vigenza del Piano d’Ambito, approvato nel 2000 e regolarmente aggiornato nel 2007, nonché ha accertato che il soggetto gestore GORI ha dato effettivamente attuazione al Piano d’Ambito fino a tutto il 2011 secondo le previsioni della normativa di settore. Conseguentemente, sulla base di quanto fino ad oggi accertato dall’EIC, si potrebbe fondatamente escludere – almeno in linea astratta – qualsiasi decurtazione agli incrementi tariffari stabiliti con la deliberazione 104/2016/R/idr dell’ARERA.

I ricavi al 31 dicembre 2021, che ammontano complessivamente a € 208,4 milioni, sono stati determinati sulla base dello schema regolatorio approvato dall’Ente Idrico Campano con la delibera 35/2021, in adempimento alla delibera ARERA 580/2019/R/idr, evidenziando che, al fine del raggiungimento dell’equilibrio finanziario della gestione dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano nel rispetto del vincolo dell’incremento tariffario entro il limite massimo alla variazione annuale, è stata determinata la rimodulazione del VRG, mediante il rinvio regolatorio della quota parte dei costi eccedente il limite massimo alle annualità successive, secondo quanto previsto dallo Schema Regolatorio di riferimento.
La verifica dei parametri per l’individuazione del quadrante regolatorio e la presenza di OPnew relativi ai cambiamenti sistematici delle attività del gestore in “presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un operatore la cui gestione precedentemente limitata al servizio di acquedotto, ovvero, in altri casi, in presenza di integrazione della filiera a monte)” ai sensi degli art. 18.2, 18.3 lettera c) e 18.4 dell’Allegato A alla delibera ARERA 580/2019/R/idr, hanno determinato il collocamento nel VI quadrante regolatorio, tuttavia, l’Ente Idrico Campano, al fine di garantire la sostenibilità sociale della tariffa, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del S.I.I., ha deliberato incrementi tariffari inferiori rispetto al limite massimo applicabile riconosciuto dal metodo regolatorio MTI-3.
Si evidenzia inoltre che, per la valorizzazione del VRG al 31 dicembre 2021, la componente di vincolo relativamente al bonus idrico integrativo Opsocial è stata posta pari a zero in quanto, pur essendo stata riconosciuta nell’ambito dello schema regolatorio approvato dall’EIC, di fatto manca un atto deliberativo specifico, tenuto conto che “l’erogazione del bonus idrico integrativo è subordinata alle eventuali determinazioni che saranno assunte, a tale riguardo, dall’Ente Idrico Campano per mantenere l’agevolazione prevista nel biennio 2018-2019, individuando contestualmente la platea dei beneficiari aventi diritto al Bonus idrico integrativo e le relative modalità di accesso”.
È stata invece considerata la componente puramente regolatoria CODfanghi.
Le componenti OpexQC e OpexQT sono state valorizzate nella misura di quanto richiesto nelle relative istanze di riconoscimento costi, ovvero nel limite di quanto rendicontato nel 2019.
Gli OPnew portati in computo, anche in questo caso, non essendoci stata approvazione da parte dell’ARERA delle istanze presentate per il riconoscimento di costi aggiuntivi come componente Opexend per il nuovo perimetro, sono stati quantificati in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti, e pertanto trovano copertura in vincolo, per il principio del full cost recovery, i costi effettivamente sostenuti sugli impianti trasferiti al 31 dicembre 2021, come desumibili dalle fonti contabili.
Al 31 dicembre 2021 le Opere trasferite in capo al Gestore sono: Centrale idrica di Mercato Palazzo con trasferimento avvenuto ad Ottobre 2016, le Centrali idriche di Boscotrecase e Cercola con trasferimento avvenuto a Marzo del 2018, le Centrali idriche relative all’Area Nolana con trasferimento avvenuto a Settembre 2018, le Centrali idriche di Campitelli e Boccia a Mauro per il completamento dell’Area Vesuviana con trasferimento avvenuto a Dicembre 2018, il Campo Pozzi di Angri con trasferimento avvenuto a Febbraio 2019, l’impianto di depurazione dell’Area Nolana con trasferimento avvenuto a Marzo 2019, il completamento dell’Area Sarnese con trasferimento avvenuto ad Aprile 2019, l’impianto di depurazione Medio Sarno 2 con trasferimento avvenuto a Luglio 2019, il trasferimenti relativi all’impianto di depurazione Medio Sarno 3 ed all’Area idrica Penisola Sorrentina avvenuti a Dicembre 2019, il trasferimento dell’impianto di depurazione Foce Sarno avvenuto a dicembre 2020, ed in fine il trasferimento dell’impianto di depurazione Alto Sarno avvenuto a gennaio 2021.
I costi operativi endogeni Opexend sono stati definiti secondo quanto stabilito all’art. 17.1 dell’Allegato A alla delibera ARERA 580/2019/R/idr dove sono state introdotte misure volte ad incentivare comportamenti efficienti da parte dei gestori; a tal fine, il calcolo del livello pro capite del costo operativo sostenuto da GORI nell’anno 2016 ha posizionato GORI nella Classe B1 della matrice regolatoria di cui all’art. 17.1 della delibera ARERA 580/2019/R/idr, mentre il calcolo del costo operativo stimato, calcolato secondo il modello statistico di cui all’art. 17.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA e trasformato in termini pro capite, ha collocato il gestore nel Cluster A della matrice regolatoria. Pertanto, GORI si è posizionata nel quadrante n. 4 della matrice regolatoria, determinando quindi Opexend pari a € 74,6 milioni.
Il VRG è stato inoltre, aggiornato ai sensi dell’art. 27.1 dell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr il quale articolo prevede, infatti, che, ai fini della determinazione del VRG per il periodo regolatorio 2020-2023, alcune voci di costo (costo dell’energia elettrica, saldo conguagli e penalizzazioni, contributo Autorità, costo delle forniture all’ingrosso, costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali) siano oggetto di valutazione a consuntivo, come componenti a conguaglio (Rc), relativa all’anno (a-2).
Per quanto concerne il computo in Vincolo dei costi per i servizi di acqua all’ingrosso dalla Regione Campania al 31 dicembre 2021, è stata considerata la tariffa approvata dall’EIC con delibera n. 7 del 26 febbraio 2021 cha determina lo schema regolatorio 2020-2023 per la Proposta Tariffa Acqua all’ingrosso per il gestore “Regione Campania”, e pari a 0,192941 €/mc, con l’applicazione, sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, di un teta pari a 1.
Il costo di competenza al 31 dicembre 2021 a valere sui COws relativi alle forniture idriche regionali, secondo il principio del full cost recovery, è pari a circa € 4,1 milioni, iscritto per pari importo in VRG e nei costi di competenza.
Per quanto attiene ai COws del servizio di collettamento e depurazione, sono stati determinati, anche in tal caso, partendo dalla quantificazione dei costi riconosciuti che, per la determinazione dei costi di competenza al 31 dicembre 2021 secondo il principio del full cost recovery, risultano pari a circa € 7,4 milioni, in ragione della tariffa per servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, pari a 0,310422 €/mc, (applicazione delibera ARERA 338/2015/R/idr alle tariffe regionali per servizi all’ingrosso, riconosciuta dalle Parti nell’ambito del Verbale di riunione del 4 Marzo 2016 fra Regione Campania, Ente d’Ambito e Gori), applicandola ai volumi di depurazione trattati dagli impianti regionali.
Inoltre, nella determinazione del VRG di competenza al 31 dicembre 2021, sono stati considerati anche gli effetti regolatori sull’annualità 2020 derivanti dall’applicazione dello schema regolatorio approvato dall’EIC, a valere sul VRG di bilancio 2020, con l’allocazione nella componente “eventi eccezionali” per un valore complessivo pari a € 0,5 milioni.
Si evidenzia che l’incremento dei costi sostenuti su Opere Regionali trasferite in virtù del completamento del cronoprogramma di trasferimento, e portati in computo nel VRG di competenza come OPnew, è stato compensato da minori costi sostenuti su forniture elettriche e acquisto acqua da Regione Campania; per tale motivo, nonostante la mancata applicazione di incrementi tariffari in quanto, come già precedentemente rappresentato, lo schema regolatorio approvato dall’Ente Idrico Campano prevede, per l’anno 2021, l’applicazione del moltiplicatore tariffario theta=1, il gettito tariffario ha consentito il recupero di conguagli tariffari pari a € 4,9 milioni. Inoltre, si evidenzia che, a completamento del ciclo di fatturazione relativamente all’anno di competenza 2019, si è registra un residuo di stanziamenti del rateo da emettere, pari a 8,4 milioni, che sono stati imputati ad incremento dei conguagli tariffari da recuperare.
Pertanto, i conguagli tariffari, alla data del 31 dicembre 2021, ammontano complessivamente a € 146,8 milioni.

  • causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato incardinata con ricorso presentato dai Comuni di Angri (SA), Casalnuovo di Napoli (NA), Roccapiemonte (SA), Roccarainola (NA) e Scisciano (NA), per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 1619/2018 del 29 giugno 2018, con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento della deliberazione ARERA 104/2016/R/idr del 10 marzo 2016 di approvazione dello Schema Regolatorio 2012÷2015 dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano

Il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento del ricorso in appello dei predetti Comuni, con la recente sentenza n. 5309 del 13 luglio 2021, ha riformato la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano n. 1619/2018, sul presupposto che l’ARERA non abbia effettuato una corretta attività istruttoria riguardo “la quantificazione delle tariffe”, in quanto non avrebbe valutato se il Piano d’Ambito sia stato effettivamente attuato dopo il 2009 e, cioè, dopo che è stato avviato il procedimento della sua revisione; ha quindi argomentato, ai fini della predetta “quantificazione delle tariffe”, sulla verifica dell’effettiva attuazione del Piano d’Ambito «… tenuto conto dell’esigenza di verificare la congruità dei costi rispetto agli obiettivi pianificati anche “in relazione agli investimenti programmati” (art. 149 d. lgs. 152/06) … il che implica l’esigenza di una istruttoria … sullo stato di attuazione del piano [d’ambito] quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione ed un eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l’adeguata tariffazione …». Il Consiglio di Stato ha poi concluso prevedendo una temporanea riduzione del 30% dell’incremento tariffario previsto dalla delibera n. 104/2016/R/idr “in attesa della rinnovazione del procedimento” istruttorio dell’ARERA propedeutici all’assunzione di nuove determinazioni (anche confermative delle determinazioni assunte con la deliberazione ARERA 104/2026/R/idr) in ordine alla “quantificazione delle tariffe” – «non essendo comunque in discussione la misura delle pregresse consolidate tariffe e dovendosi attribuire comunque un peso preponderante all’avvenuta approvazione del piano» – fermo restando che «La rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell’attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l’Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale ( che ha solo un effetto conformativo istruttorio in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche ). Tale riduzione è disposta, fino alla nuova determinazione dell’Autorità, che dovrà sollecitamente intervenire ed espressamente e concretamente motivare sugli effetti derivanti, ai fini della copertura dei costi, dai residui eventuali profili di non attuazione del piano, salvo eventuali conguagli finali da ordinarsi all’esito della rinnovazione (ove la riduzione dell’incremento qui annullato fosse da calcolarsi in misura inferiore al trenta per cento)». Si precisa, in merito, che non avendo l’Ente Idrico Campano (cioè, l’ente di governo d’ambito competente) adottato le predisposizioni tariffarie per il quadriennio 2020÷2023, l’ARERA ha diffidato l’Ente Idrico Campano in data 02/07/2021 ad “adempiere ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 580/2019/R/IDR e dell’art. 3, comma 1, lett. f), del dPCM 20 luglio 2012” e, quindi, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima nota, alle determinazioni e alle trasmissioni di propria competenza con riferimento agli anni 2020-2023, “con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l’istanza del gestore si intenderà accolta dal soggetto competente medesimo quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dal richiamato art. 20 della legge n. 241/1990, e sarà trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione e approvazione, entro i successivi 90 giorni”. Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021, l’ARERA ha diffidato nuovamente l’Ente Idrico Campano (che aveva comunicato “di rinviare l’approvazione dello schema regolatorio 2020 – 2023, come predisposto dagli uffici, al fine di verificare l’impatto della Sentenza [del Consiglio di Stato] sullo schema Regolatorio in discussione e nelle more di acquisire appositi chiarimenti …” dall’Autorità in ordine agli effetti della citata sentenza) e il Gestore – ciascuno per quanto di competenza e «…nelle more della rinnovazione citata [dell’attività istruttoria supplementare ordinatagli dal Giudice Amministrativo] » – a provvedere ad adottare la predisposizione tariffaria 2020-2023 «…comunque garantendo il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione…» e tenendo conto «…(anche ai fini della verifica del rispetto del limite di prezzo fissato dalla regolazione pro tempore vigente) degli effetti di quanto statuito dalla sentenza sopra richiamata…», in termini quindi di “limiti di prezzo” di fatturazione agli utenti. Pertanto, l’ARERA – con la deliberazione 373/2021/R/idr del 7 settembre 2021 – ha già avviato il procedimento per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021, al precipuo ed espresso fine della “… rinnovazione dell’istruttoria – limitatamente ai profili richiamati in motivazione [della sentenza n. 5309/2021] – sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/idr”. Più specificamente, secondo le previsioni della citata deliberazione 373/2021/R/idr, il procedimento in esame dovrà essere concluso dall’ARERA “…entro il 31 dicembre 2021”, termine poi prorogato al 15 marzo 2022 dalla deliberazione ARERA 18/2022/R/idr del 18 gennaio 2022. Peraltro, al momento, nell’ambito del su menzionato procedimento istruttorio avviato dall’ARERA, l’Ente Idrico Campano – su specifica richiesta dell’Autorità – ha accertato la vigenza del Piano d’Ambito, approvato nel 2000 e regolarmente aggiornato nel 2007, nonché ha accertato che il soggetto gestore GORI ha dato effettivamente attuazione al Piano d’Ambito fino a tutto il 2011 secondo le previsioni della normativa di settore. Conseguentemente, sulla base di quanto accertato dall’EIC, è già possibile – almeno in linea logica – escludere qualsiasi decurtazione agli incrementi tariffari stabiliti con la deliberazione 104/2016/R/idr dell’ARERA, atteso che la medesima Autorità dovrà adottare le determinazioni richieste dal Consiglio di Stato anche all’esito delle predette verifiche dell’EIC. Oltretutto, nell’ambito degli accertamenti svolti, emerge che non dovrebbe comunque essere effettuata alcuna restituzione immediata, atteso che l’eventuale decurtazione del 30% (semmai fosse confermata) sarebbe comunque assorbita dai conguagli tariffari maturati dal Gestore GORI ed ancora aperti, così come confermato dalla deliberazione del Comitato Esecutivo dell’EIC n. 35 del 12 agosto 2021. Allo stato, si rende quindi opportuno attendere di conoscere i provvedimenti che l’Autorità adotterà nel termine previsto (15.03.2022) in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021.
Conclusivamente, la Società deve attendere le determinazioni che adotterà l’ARERA, per cui – sulla base delle considerazioni sopra esposte e del parere dei consulenti legali allo scopo consultati – non si prevedono al momento impatti economici derivanti da tale sentenza anche in ragione del fatto che occorrerà, comunque, attendere le eventuali nuove determinazioni dell’ARERA.

Cause pendenti innanzi il T.A.R. Campania, sede di Napoli, incardinate con ricorso presentato dai Comuni di Nocera Inferiore (SA), Roccapiemonte (SA), Roccarainola (NA), Casalnuovo di Napoli (NA), Scisciano (NA) e Lettere (NA), per l’annullamento delle deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 19/2016 del 08/08/2016 (con cui è stata approvata la predisposizione dello Schema Regolatorio 2016÷2019 dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/idr e ss. mm. e ii.) e n. 39/2018 del 17/07/2018 (con cui è stato approvato l’aggiornamento di tale Schema Regolatorio)

I Comuni in epigrafe hanno impugnato innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 19/2016 del 8 agosto 2016 con cui è stato predisposto lo Schema Regolatorio 2016÷2019 e la deliberazione del medesimo Commissario Straordinario n. 39/2018 del 17 luglio 2018 con cui è stato aggiornato il predetto Schema Regolatorio. Entrambi i giudizi avente ad oggetto la deliberazione 19/2016 (RG 5192/16) e la deliberazione n.39/2018 (RG 4698/18), sono stati sospesi in attesa degli esiti del giudizio pendente in Consiglio di Stato ed incardinato dai Comuni di Angri (SA), Roccapiemonte (SA), Roccarainola (NA), Casalnuovo di Napoli (NA) e Scisciano (NA), per la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, n. 1619 del 29 giugno 2018 con cui è stata confermata la legittimità della deliberazione dell’ARERA 104/2016/R/idr di approvazione dello Schema Regolatorio 2012÷2015 dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. A tale riguardo, essendo intervenuta la su citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5309 del 13 luglio 2021, il TAR – ritenendo sussistere il rapporto di pregiudizialità tra gli atti impugnati e l’esito del giudizio di appello – ha disposto che i giudizi proseguano mediante la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza all’esito del passaggio in giudicato della predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021.

Causa pendente innanzi al Consiglio di Stato su ricorso proposto da GORI per la riforma delle sentenze del T.A.R. Campania, sede di Napoli, nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015 relativamente al riconoscimento delle partite pregresse ante 2012 per conguagli tariffari approvati dall’autorità concedente Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (dante causa dell’Ente Idrico Campano)
La Società ha provveduto ad addebitare all’utenza la componente tariffaria 2014 denominata “Recupero partite pregresse ante 2012”, in ossequio alle disposizioni di cui alla delibera del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 43 del 30 giugno 2014, come modificata ed integrata dalla delibera n. 46 del 3 luglio 2014 (provvedimento tariffario a sua volta adottato ai sensi dell’articolo 31 dell’Allegato A della delibera n. 643/2013/R/idr dell’AEEGSI e sulla base delle delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 5 del 27 ottobre 2012). Diversi soggetti, tra i quali Comuni, associazioni e utenti hanno proposto azioni giudiziarie per chiedere, in sede amministrativa, l’annullamento, previa sospensiva, delle delibere in questione, mentre in sede civile è stato richiesto l’annullamento delle fatture contenenti l’importo dei conguagli. In particolare, si segnala che sono stati promossi n. 7 ricorsi innanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli e n. 4 ricorsi straordinari innanzi al Capo dello Stato. Inoltre, l’Associazione Federconsumatori Campania ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 14 del 29 giugno 2015 nonché il Comune di Angri ed altri 11 Comuni dell’ATO 3 hanno impugnato con motivi aggiunti la deliberazione del Commissario n. 15 del 30 giugno 2015. La I sezione del T.A.R. Campania - Napoli, in data 15 ottobre 2015, ha emesso le sentenze nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015, in accoglimento dei ricorsi presentati dall’Associazione Federconsumatori Campania e dai Comuni di Angri, Casalnuovo di Napoli e Nocera Inferiore, ha dichiarato nulle le deliberazioni commissariale n. 43 del 30 giugno 2014 e n. 46 del 3 luglio 2014 relativamente alla determinazione ed approvazione dei conguagli tariffari per il periodo 2003÷2011 ed alla modalità di riscossione. In particolare, il T.A.R. ha ritenuto che tali deliberazioni siano state adottate in difetto assoluto di attribuzione, atteso che il Commissario straordinario, a far data dal 21 luglio 2013 (e, cioè, sei mesi successivi alla sua nomina avvenuta il 21/01/2013), sarebbe decaduto e, quindi, da detta data non avrebbe più avuto i poteri. Il T.A.R. non è quindi entrato nel merito della legittimità o meno dei conguagli tariffari, ma si è limitato a rilevare la carenza di poteri del Commissario con la conseguente nullità degli atti posti in essere dopo il 21/07/2015, sulla base di una interpretazione delle norme non condivisibile per l’Ente d’Ambito e la GORI. In ogni caso, con la nuova legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2015, è stato superato ogni dubbio interpretativo, in considerazione del fatto che l’art. 21, comma 9, ha chiarito – anche ai fini dell’interpretazione autentica delle norme oggetto della pronuncia del TAR – che: “i poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito e per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Peraltro, al comma 9-bis del citato art. 21 è stato stabilito che “In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente”: in altre parole, accertati per effetto del comma 9 dell’art. 21 i poteri del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ad aver adottato legittimamente i provvedimenti in materia di conguagli tariffari, è stato comunque previsto che per detti conguagli tariffari l’Ente Idrico Campano, quale nuova autorità concedente/regolatrice ed avente causa del Commissario Straordinario, debba assumere nuove e definitive determinazioni. Ed infatti, a quanto consta, l’Ente Idrico Campano ha ultimato l’attività istruttoria (tra l’altro nel senso di riconoscere che sono state correttamente determinate le partite pregresse per conguagli tariffari ante 2012) sulla base della quale i suoi organi competenti dovranno assumere i provvedimenti richiesti. Di conseguenza, in ragione di tale ultima circostanza e del fatto che occorre altresì attendere i provvedimenti dell’ARERA all’esito del procedimento avviato con la su menzionata deliberazione 373/2021/R/idr, il Consiglio di Stato ha rinviato al 16 giugno 2022 l’udienza pubblica di trattazione del merito.

Si richiamano integralmente le ulteriori informazioni contenute nel paragrafo “Informativa sui servizi in concessione” anche a proposito dei riflessi di natura finanziaria derivanti dalla conclusione delle attività al riconoscimento delle misure di perequazione.

Gesesa
La Società opera all’interno dell'Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO n. 1 Calore Irpino che promuove e sviluppa l’iniziativa per la Gestione del SII sui Comuni delle Province di Avellino e Benevento. Attualmente, l’Autorità, retta dal Commissario Straordinario di cui al D.G.R. n. 813/2012 e confluita nell’E.I.C. regionale a fine anno 2018, non ha provveduto ancora ad affidare ad un gestore Unico la gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Gesesa gestisce il Servizio Idrico Integrato in 22 Comuni della provincia di Benevento per una popolazione complessiva residente servita di 120.922 abitanti distribuiti su un territorio di circa 710 Kmq con una infrastruttura idrica di estensione pari a circa 1.547 km, una rete fognaria di 553 km ed un numero di impianti gestiti pari a circa 332 unità. Le utenze complessive ammontano a 57.247, per le quali è stato stimato un consumo per l’anno 2021 di circa 7,8 milioni di metri cubi di acqua.
Il servizio di fognatura è fornito a circa l’80% degli utenti mentre quello di depurazione è fornito a circa il 40% degli utenti.
Uno degli obiettivi aziendali è stato quello di consolidare, estendere ed efficientare in particolare il servizio di fognatura e depurazione. Per tali ragioni gli investimenti si sono anche concentrati sul miglioramento e adeguamento delle reti fognarie e sulla ristrutturazione degli impianti di depurazione e sulla progettazione preliminare di quelli non ancora presenti sul territorio.

Si informa che nel mese di maggio 2020 a seguito di provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento sono stati posti sotto sequestro 12 impianti di depurazione della società con nomina di un Amministratore giudiziario per la gestione degli stessi. Il procedimento penale 5548/16 R.G.N.R., che vede coinvolti a vario titolo dirigenti e dipendenti di Gesesa e versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, afferisce alla gestione del sistema di depurazione nel territorio del Beneventano ed a una sua possibile connessione con l'inquinamento dei corpi idrici che insistono su quell’area.
Secondo l’impostazione accusatoria gli indagati si sarebbero resi responsabili, in particolare, del delitto di frode in pubbliche forniture ex art.356 c.p. nonché del delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. che, ad avviso del Pubblico Ministero, sarebbe una diretta conseguenza delle pratiche di mala gestio degli impianti di depurazione.
Nell’ambito delle sue prerogative, l’Amministratore Giudiziario ha provveduto a svolgere un’articolata attività di audit al fine di effettuare uno stato di ricognizione degli impianti e di individuare le soluzioni e gli interventi finalizzati all’efficientamento della resa depurativa degli stessi.
La Società ha manifestato la propria disponibilità a sostenere i costi per le attività indicate nella relazione conclusiva del suddetto audit e, con provvedimento del 25 Gennaio 2021, il GIP presso il Tribunale di Benevento ha concesso il proprio nulla osta all’esecuzione di dette attività, già avviate dall’Amministratore Giudiziario.
All’esito di un confronto tra la Società e l’Amministrazione Giudiziaria si è giunti alla determinazione, per ragioni di trasparenza ed efficienza, ma soprattutto per assicurare che il convergente fine del miglior efficientamento possibile degli impianti avvenga in tempi brevi, di far sì che le procedure necessarie alla effettuazione degli interventi descritti nella relazione sia affidata all’ Amministratore Giudiziario, utilizzando a tal fine le norme ed i principi in materia di mandato con rappresentanza. La predetta determinazione è stata trasferita in una Bozza di Convenzione; in data 2 Marzo 2021 è stato concesso il Nulla Osta dal Gip.
In data 17 Marzo 2021 è stata sottoscritta la convenzione con l’Amministratore Giudiziario per avviare concretamente le opere con riferimento ai 12 impianti ancora sotto sequestro. Nel corso della riunione del Comitato Tecnico, tenutasi il 4 novembre 2021, del Comitato Tecnico, costituito per la gestione delle attività previste dalla convenzione, con l’Amministratore Giudiziario è stato rideterminato il cronoprogramma degli interventi necessari con un incremento di circa il 15% di costi dei lavori che ha portato la stima max a circa € 800 mila. I partecipanti alla riunione hanno anche preso atto del rallentamento avuto nell’esecuzione dei lavori, dovuti in gran parte a ritardi nell’approvvigionamento di materiali riscontrato a causa dell’emergenza Covid, ed hanno rideterminato la data di termine degli interventi di riqualificazione prorogandola al 31 marzo 2022. In relazione al procedimento 231 a carico della società è da evidenziare che, con provvedimento dell’11 novembre 2021 il GIP, su richiesta dei C.T e del P.M., ha disposto il sequestro di denaro, direttamente riconducibile al profitto del reato nella disponibilità della Società e il sequestro, finalizzato alla confisca per beni fungibili, immobili e quant’altro di patrimonialmente rientrante nella disponibilità della società, fino alla concorrenza di oltre € 78.000.000, con la nomina di un Amministratore Giudiziario. Avverso tale provvedimento GESESA ha proposto immediatamente ricorso al Tribunale del Riesame. L’istanza di riesame è stata interamente accolta dal Tribunale il 21 dicembre 2021 e, pertanto, il decreto di sequestro preventivo è stato annullato con conseguente dissequestro dei beni e la conseguente riconsegna alla Società.
La conseguenza principale di tale evento è stata un forte incremento dell’attenzione da parte delle banche finanziatrici e, nell’immediato, la sospensione della firma di una significativa linea di credito (circa € 1.500.000) e il mancato rinnovo automatico della linea di anticipi sugli incassi delle bollette idriche in scadenza il 20 dicembre 2021. Per far fronte a tale impegno la Società ha richiesto un finanziamento al socio Acea Molise erogato nei primi del mese di gennaio 2022.
Si auspica che l’avvenuto dissequestro consenta alla società di riprendere le interlocuzioni con i due istituti di credito relativamente alle due operazioni finanziarie.
Relativamente ad eventuali rischi circa l’esito finale del procedimento 231 gli Amministratori, anche sulla scorta del parere dei difensori incaricati, secondo i quali, allo stato, non è possibile formulare previsioni circa la durata, l'esito e il rischio potenziale per la Società derivanti dal completamento dell'iter giudiziale, ritengono che, per la fase in cui verte il procedimento, non è possibile effettuare una previsione circa le passività che potrebbero eventualmente derivare per la Società per effetto dell'evoluzione delle ulteriori fasi del citato procedimento. In ogni caso, la Società sta ponendo in essere ogni possibile attività di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.
Riguardo all’aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019, la Società ha redatto i consuntivi riferiti alle annualità 2016 e 2017 e del Programma degli Interventi per la predisposizione della proposta di revisione tariffaria con la definizione dei VRG e dei Teta degli anni 2018-2019, rivedendo la programmazione degli investimenti per gli anni 2018-2019, recependo anche gli esiti della verifica ispettiva del 16-20 ottobre 2017 contenuti nella determinazione ARERA n. DSAI/26/2018/IDR, del 10 aprile 2018, avente ad oggetto l’avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in materia di regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato. Relativamente al procedimento sanzionatorio di cui al DSAI/26/2018/IDR l’Autorità nel mese di ottobre 2021 ha inviato una richiesta di informazioni sulle attività poste in essere in relazione ai rimborsi da effettuare agli utenti e agli altri rilievi del procedimento.
Nel riscontro la Società ha relazionato sullo stato dei rimborsi effettuati, prevedendo di concludere l’attività entro 6 mesi. Per gli altri punti ha evidenziato che nella proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria 2016/2019, di cui alla delibera 918/2017, la Società ha recepito gli esiti della verifica ispettiva ARERA contenuti nella determinazione n. DSAI/26/2018/IDR, apportando le modifiche necessarie alla precedente predisposizione tariffaria 2016-2017. Tale proposta è in approvazione dell’EIC.
A seguito di tale corrispondenza nel mese di gennaio 2022 sono pervenute le risultanze istruttorie da parte di ARERA, con le quali l’Autorità ha evidenziato l’archiviazione di alcuni punti dell’accertamento ed evidenziato che il completamento delle attività di rimborso prescritte, sarebbe stato considerato favorevolmente in sede di chiusura del procedimento. Al riguardo la Società nel mese di febbraio ha terminato l’attività di rimborso a tutti gli utenti e ha inviato una memoria di riscontro all’Autorità, evidenziando ciò e ribadendo che, per gli altri punti oggetto del procedimento, si è ancora in attesa dell’approvazione dell’aggiornamento biennale MTI2.  Sulla base di tali considerazioni, essendo stato dato riscontro a tutti i punti del procedimento sanzionatorio, la Società non ha ritenuto necessario dover procedere ad alcun accantonamento al fondo rischi.
La proposta tariffaria 2018-2019 è in attesa di approvazione da parte dell’EIC che in ogni caso, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, l’ha giudicata coerente con il quadro regolatorio approvato dall’ARERA.
A seguito della Deliberazione 27 dicembre 2019 580/2019/R/idr, è stata avviata, di concerto con l’EIC, l’attività di raccolta dati per la predisposizione della proposta tariffaria per il periodo oggetto della delibera (2020-2023) ed è stata effettuata la validazione dei dati nel mese di Luglio 2020. Nel 2020 la proposta tariffaria relativa al periodo 2020/2023 è stata in fase di analisi e valutazione da parte dell’EIC, con il quale sono intercorsi continui rapporti per la definizione finale dei dati economici/finanziari e del Piano degli interventi. Considerata l’inerzia dell’EIC nel definire ed inviare per l’approvazione ad ARERA le due proposte tariffarie, a fine anno 2020 e precisamente in data 29 dicembre 2020, la Società ha richiesto all’ARERA l’esercizio dei poteri sostitutivi per l’approvazione delle proposte tariffarie di aggiornamento 2018-19 (MTI-2) e 2020-2023 (MTI-3) ed in data 5 gennaio 2021, a seguito dell’apertura del portale da parte dell’Autorità, è stata inviata ad ARERA, in via telematica, tutta la documentazione relativa.
Per effetto di quanto sopra esposto, i ricavi sono stati aggiornati ed iscritti nel 2021, sulla base del nuovo Vincolo Ricavi del Gestore (“VRG”) previsto per il 2021 nel Tool di calcolo di cui al nuovo metodo MTI-3 del periodo 2020/2023 in attesa attualmente dell’approvazione da parte dell’ARERA.

Acea Molise
Acea Molise Srl gestisce il Servizio Idrico Integrato nei seguenti contesti multi-regionali e multi-ambito:

  • Regione Molise: gestione diretta del Servizio Idrico Integrato del Comune di Termoli (ATO unico);
  • Regione Lazio: le attività di competenza sono le seguenti:
    • gestione diretta del Servizio Idrico Integrato del Comune di Campagnano di Roma (ATO 2 Lazio);
    • conduzione dell’impianto di depurazione del Comune di Valmontone (ATO 2 Lazio).

Le concessioni di Termoli e Campagnano sono scadute a fine 2021 e sono state prorogate dagli Enti concedenti al 30 giugno 2022 per il Comune di Termoli e al 31 dicembre 2022 per il Comune di Campagnano, per il tempo necessario per attivare le procedure di subentro e passaggio di consegne al nuovo Gestore.
Il Contratto di Servizio con il Comune di Valmontone scade invece nel mese di aprile 2022.
La Società gestisce dal 1993 il servizio idrico nel Comune di Termoli e, dal 1999, anche il servizio di depurazione delle acque reflue urbane, in forza delle relative convenzioni n. 170 del 30 giugno 1993 e n. 778 del 18 gennaio 1999.
Dietro richiesta del Gestore Acea Molise, nel 2019 dette Convenzioni sono state oggetto di rivisitazione da parte dell’Ente Concedente Comune di Termoli, con l’obiettivo di omogeneizzare la gestione dell’intero comparto idrico cittadino in un unico documento, e di adeguare il quadro normativo contrattuale alle evoluzioni di settore nel tempo intervenute, in particolare, alla convenzione-tipo approvata dall’ARERA con Delibera n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015.
In data 17 dicembre 2019 il Comune di Termoli, con Delibera di Giunta n. 299, ha approvato la nuova Convenzione di Gestione rivista secondo lo schema della Convenzione tipo ARERA.
Si informa infine che i vertici societari di Acea Molise Srl, nel mese di giugno 2021 hanno valutato favorevolmente l’opportunità di predisporre e presentare all’Ente Concedente Comune di Termoli (CB), in qualità di soggetto promotore, un “Progetto di Finanza per l’esecuzione di interventi a tutela del territorio e delle acque e per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli”. Gli uffici Amministrativo e Tecnico della Società hanno provveduto quindi all’elaborazione del Progetto di Finanza, e lo stesso è stato ufficialmente presentato al Comune di Termoli in data 1° ottobre 2021. Successivamente, in data 9 dicembre 2021 con Delibera di Giunta n. 276, il Comune di Termoli, ha valutato positivamente il Progetto di Finanza privato presentato, dichiarandolo di pubblico interesse. Nelle condizioni descritte, il Servizio idrico Integrato svolto dalla società Acea Molise, in scadenza al 31 dicembre 2021, sarà tecnicamente prorogato per il tempo necessario per l’espletamento della relativa gara. Ai fini della continuità aziendale, si ricorda che qualora in sede di gara, fossero presentate offerte economicamente più vantaggiose, Acea Molise, in qualità di promotore del Progetto, ha facoltà di avvalersi del diritto di prelazione.

Area Toscana - Umbria

Acque
In data 21 Dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente inizialmente durata ventennale (la scadenza è ora fissata al 2031). Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO2 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell’Ambito fanno parte 57 comuni. A fronte dell’affidamento del servizio, Acque corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all’affidamento.
Il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana con Deliberazione n° 6/2018 del 22 Giugno 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019” ha modificato, a parità di moltiplicatori tariffari, la composizione delle tariffe 2016 e 2017 approvate con delibera AIT n°32/2017 del 5 Ottobre 2017 prevedendo ora una rimodulazione del recupero dei conguagli tariffari per circa € 9,7 milioni nel periodo 2022-2023.
Con la stessa deliberazione il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana ha approvato la proposta tariffaria 2018-2019, l’aggiornamento del programma degli interventi, l’aggiornamento del piano economico finanziario e l’estensione della durata della concessione di affidamento del servizio dal precedente termine al 31 Dicembre 2026 al nuovo termine 31 Dicembre 2031. In data 9 Ottobre 2018 con Deliberazione n. 502/2018/R/Idr l’ARERA ha approvato la proposta tariffaria.
Il nuovo piano Tariffario fino al termine della concessione al 31 Dicembre 2031, rispetto al precedente piano con termine della concessione 31 Dicembre 2026, contiene la previsione di maggiori investimenti in infrastrutture del servizio e incrementi tariffari più contenuti.
Si informa infine che in data 24 Gennaio 2019, con l’invio della documentazione prevista, con l’estinzione del precedente finanziamento e dei relativi contratti di hedging e con la stipula dei nuovi contratti di copertura del tasso di interesse, si sono verificate le condizioni sospensive e, pertanto, il nuovo contratto di finanziamento ha acquisito efficacia. Il nuovo finanziamento è stato stipulato con un pool di banche e prevede due linee di credito: (i) Linea Term pari ad € 200,0 milioni erogata in un unico utilizzo e con scadenza finale unica al 29 Dicembre 2023 e, (ii) Linea RCF pari ad € 25,0 milioni erogabile in uno o più utilizzi entro il periodo di utilizzo e con scadenza finale il 29 Dicembre 2023. Tale linea dovrà essere utilizzata esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie della Società connesse alla propria ordinaria attività.
Contestualmente all’operazione di stipula dei nuovi contratti di finanziamento sono stati stipulati 6 nuovi contratti di copertura fluttuazione dei tassi di interesse. I nuovi contratti prevedono il pagamento con periodicità semestrale da parte della Società, a partire dal 24 Gennaio 2019, di un tasso fisso alle controparti e in corrispondenza, un pagamento da parte delle controparti ad Acque di un tasso variabile. L’importo dei ricavi da tariffa inseriti nel bilancio 2021 rappresenta il valore del VRG riconosciuto al gestore.
In data 18 Dicembre 2020 il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana, con deliberazione n° 7, ha approvato la proposta tariffaria anni 2020-2023 (secondo la delibera ARERA 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019) da sottoporre all’approvazione di ARERA. In data 28 settembre 2021 con delibera n. 404/ 2021/R/IDR, l’ARERA ha approvato tale proposta. Sono stati inoltre approvati gli obiettivi dei Macro-indicatori di qualità contrattuale e tecnica per l’anno 2020 e 2021 ed i Valori del moltiplicatore tariffario per gli anni 2020 – 2023. È stato inoltre indicato l’importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all’articolo 27 dell’Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023, pari complessivamente ad € 2.895.690.
Come noto, con la deliberazione 639/2021 ARERA ha rideterminato il WACC per le annualità 2022 e 2023. A parità di investimenti, ciò determinerà una riduzione degli Oneri Finanziari e Fiscali riconosciuti e tale decremento viene parzialmente compensato dalla rivalutazione della RAB per effetto del deflatore.
In relazione al riconoscimento di cui all’art. 29bis All. A “Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013 nonché al periodo 21-luglio – 31 dicembre 2011”, per Acque avranno effetto in relazione al punto “d” relativo al ricalcolo della remunerazione del capitale e al punto 27-bis2, relativo riconoscimento dell’onere finanziario Kd sui conguagli con effetti previsti positivi.
Inoltre, in relazione al costo medio definito per l’energia elettrica, Acque risulta aver acquistato a un costo medio inferiore alla soglia definita, avendo pertanto diritto al riconoscimento integrale del conguaglio.
Si segnala infine che a partire dal 1° gennaio 2022, la Società subentra ad Acque Toscane nella gestione del servizio idrico nei comuni di Montecatini e Ponte Buggianese.

Publiacqua
In data 20 Dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° Gennaio 2002, avente durata ventennale. Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO n. 3 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell’Ambito fanno parte 49 comuni, di cui 6 gestiti tramite contratti ereditati dalla precedente gestione di Fiorentinagas. A fronte dell’affidamento del servizio il Gestore corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all’affidamento.
In merito alla nuova articolazione tariffaria l’AIT con delibera n. 29/2016 del 5 Ottobre 2016 ha approvato le tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015. L’ARERA ha approvato con delibera 687/2017R/idr le tariffe proposte dall’Autorità Idrica Toscana in data 12 Ottobre 2017. A seguito dell’approvazione della nuova articolazione tariffaria prevista dalla Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI), Publiacqua ha proceduto a fatturare secondo la nuova articolazione fin dal mese di agosto. Infine con delibera n. 24 del 7 Dicembre 2018, l’EGA ha approvato le tariffe 2018-2019 e contestualmente ha approvato l’allungamento della concessione della Società fino al 2024. La Società ha iniziato quindi un’indagine di mercato con i principali istituti finanziari, volta a verificare la disponibilità e le condizioni economiche per procedere all’erogazione di un finanziamento bancario a medio lungo termine finalizzato in parte ad estinguere le esposizioni finanziarie in essere ed in parte a sostenere gli investimenti previsti nel nuovo Piano degli Interventi approvato. In data 18 Giugno 2019 le banche sono state invitate a presentare un’offerta vincolante sulla base di un term sheet. A seguito delle offerte ricevute, in data 31 Luglio 2019 la Società ha sottoscritto il nuovo finanziamento per € 140,0 milioni suddiviso fra 5 banche finanziatrici. La Linea Base dovrà essere utilizzata per il rimborso integrale del Finanziamento esistente sottoscritto in data 30 marzo 2016 con BNL e Banca Intesa, per il pagamento dei costi accessori del nuovo Finanziamento e per il fabbisogno connesso alla realizzazione degli investimenti previsti dal PEF mentre la Linea Investimenti servirà a coprire integralmente il fabbisogno per ulteriori investimenti previsti nel PEF. Tra le condizioni sospensive all’erogazione del finanziamento le banche finanziatrici hanno richiesto l’approvazione del nuovo Piano Tariffario, comprensivo dell’allungamento della concessione, da parte della ARERA. In data 6 Febbraio 2020 l’ARERA ha inviato una comunicazione in merito alle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 confermando la validità delle determinazioni tariffarie adottate (e di conseguenza l’approvazione del Piano Economico Finanziario di Publiacqua 2018-2024), per cui si è potuto superare la condizione sospensiva, dopo la chiusura dell’esercizio.
Si informa che in data 26 Giugno 2020 l’AIT ha approvato le tariffe per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) e ha prontamente inviato la proposta tariffaria all’ARERA. Sostanzialmente il Piano Economico Finanziario (PEF) regolatorio evidenza un andamento tariffario, e di conseguenza un Valore ai Ricavi Garantiti (VRG), costante nel tempo con il solo riconoscimento dell’inflazione annua. In data 16 Febbraio 2021, l’ARERA con Delibera n. 59/2021/R/idr ha approvato lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità 27 Dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3.
In data 31 Marzo 2021, successivamente alla delibera ARERA 59/2021 è stata firmata con l’AIT la convezione che sancisce l’allungamento della convezione al 31 dicembre 2024.
Con riferimento ai rapporti con l’Autorità Idrica Toscana si evidenzia che:

  • con la Delibera del Consiglio Direttivo n. 20/2021 è stato approvato il Regolamento di fornitura unico del servizio idrico integrato che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2022. Rimane in corso di definizione la stesura dell’Addendum, gli allegati tecnici e il prezzo delle prestazioni accessorie, che completeranno la documentazione del Regolamento Unico, e che dovranno essere completati entro il primo semestre 2022;
  • con la Delibera di Assemblea n. 25/2021 è stato approvato il Regolamento regionale sulle modalità di utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali. Tale regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dei dati dei componenti il nucleo familiare per la corretta applicazione della tariffa legata al consumo pro-capite per gli utenti domestici residenti.

Acquedotto del Fiora
Sulla base della convenzione di gestione, sottoscritta il 28 dicembre 2001, il Gestore (Acquedotto del Fiora) ha ricevuto in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO n. 6 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La convenzione di gestione ha una durata originaria di venticinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2002 e nel corso del 2020 prorogata fino al 2031.
Con riferimento all’aggiornamento delle tariffe per il periodo 2018-2019, in data 27 Luglio 2018 l’AIT, sulla base dei dati consuntivi raccolti riferiti alle annualità 2016 e 2017 e del Piano degli Investimenti, ha approvato la proposta di revisione tariffaria fissando i VRG ed i Teta degli anni 2018-2019 e ridisegnando anche l’intero profilo tariffario fino a fine concessione SII (Deliberazione Consiglio Direttivo dell’AIT n.17/2018 del 27 Luglio 2018). A seguito di ulteriori approfondimenti sui maggiori fabbisogni per investimenti di AdF legati alla qualità tecnica, il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana, con Deliberazione n. 10/2019 del 1° Luglio 2019 ha prodotto e trasmesso ad ARERA una nuova proposta tariffaria con rimodulazione della scadenza concessoria al 2031, che l’Autorità ha infine approvato con Delibera 465/2019/R/IDR del 12 Novembre 2019, confermando i livelli dei teta 2018-2019 proposti in origine. In data 27 Novembre 2020 l’Ente di Governo d’Ambito toscano (AIT), sulla base dei dati consuntivi raccolti riferiti alle annualità 2018 e 2019 e del Piano degli Investimenti, ha approvato la proposta di revisione tariffaria in regime MTI-3, fissando i VRG ed i Teta degli anni 2020-2023 e ridisegnando anche l’intero profilo tariffario fino a fine concessione SII (Deliberazione Consiglio Direttivo dell’AIT n.6/2020 del 27 Novembre 2020). Tale proposta tariffaria è stata poi trasmessa dall’EGA toscano ad ARERA ed approvata dalla stessa ARERA in data 2 marzo 2021. I ricavi del periodo ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite passanti, a € 111,8 milioni ed una quota di FoNI pari ad € 11,1 milioni.

Umbra Acque
In data 26 Novembre 2007 Acea si è aggiudicata definitivamente la gara indetta dall’Autorità d’Ambito dell’ATO 1 Perugia per la scelta del socio privato industriale di minoranza di Umbra Acque S.p.A. (scadenza della concessione 31 Dicembre 2027) L’ingresso nel capitale della società (con il 40% delle azioni) è avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2008. La Società esercita la sua attività su tutti i 38 Comuni costituenti gli ATO 1 e 2.
La tariffa applicata agli utenti per l’anno 2019 è quella determinata dalla Delibera n.489/2018/R/idr del 27 Settembre 2018 con cui l’ARERA ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018 - 2019, precedentemente proposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con Delibera n. 9 del 27 Luglio 2018. Si informa infine che in data 29 Dicembre 2018, è stata predisposta ed inviata formalmente all’AURI e all’ARERA l’istanza di estensione della durata dell’affidamento al 31 Dicembre 2031 ex artt. 5.2 e 5.3 della Convenzione e Delibera 656/2015/R/IDR. Si evidenzia inoltre che la determinazione del nuovo piano tariffario per il periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), approvato dall’ARERA con delibera 36/2021/R/IDR in data 2 febbraio 2021, include l’esito dell’istanza di estensione della durata dell’affidamento dal 4 Marzo 2028 al 31 Dicembre 2031 e dell’acquisizione del nuovo finanziamento strutturato collegato ad un PEF regolatorio bancabile, potrebbero riflettersi in maniera significativa sull’operatività dell’azienda e, quindi, sul perseguimento degli scopi istituzionali della Società. Si evidenzia inoltre che a seguito della Delibera n.639/2021/R/IDR, l’ARERA ha fissato i criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie. Nei prossimi mesi la Società sarà pertanto chiamata a partecipare con l’AURI alla predisposizione delle tariffe e del relativo piano degli interventi del prossimo biennio.   
Alla data del 31 dicembre 2021 la tariffa applicata agli utenti è quella determinata sulla base del Metodo Tariffario Idrico 3 (MTI-3), a fronte della Delibera n. 36/2021/R/idr del 2 Febbraio 2021 con cui l’ARERA ha approvato la predisposizione della manovra tariffaria 2020-2023 precedentemente approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con Delibera n. 10 del 30 Ottobre 2020, che prevedono per l’anno 2021 un theta applicabile dell’1,105 ed un incremento del 4,44% rispetto al 2020. La tariffa media €/mc è pari ad € 2,85 al 31 dicembre 2021. Il numero delle utenze servite è pari a circa 234 mila unità, sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Con riferimento ai volumi, al 31 dicembre 2021 risultano fatturati (misurati e stimati) circa 28,2 milioni di mc di acqua in crescita rispetto all’anno precedente (+ 2,2%). L’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con Delibera n. 10 del 30 Ottobre 2020 ha approvato la proposta tariffaria MTI-3 per il quadriennio 2020-2023 (Piano Tariffario o PT), il relativo Piano Economico e finanziario regolatorio (PEF Regolatorio) ed il correlato Piano degli interventi (PdI), approvando nello stesso atto deliberativo l’estensione del termine di durata della concessione al 31 Dicembre 2031.

Geal
La Società gestisce il Servizio idrico Integrato nel Comune di Lucca in base alle Convenzioni di gestione con l’ente locale aventi scadenza naturale il 31 Dicembre 2025 aggiornata nel corso del 2013 per tener conto del protocollo di intesa siglato con l’AIT il 29 Novembre 2011 e nel 2016 ai sensi della Delibera ARERA n. 656/2015. In merito alle tariffe, si segnala che ARERA ha approvato il piano per il quadriennio 2016-2019 con la delibera n.726 del 26 Ottobre 2017 ed ha approvato il relativo aggiornamento con la delibera 387 del 12 Luglio 2018, recependo anche l’istanza formulate da GEAL per il riconoscimento della componente OpexQt per € 180.000/annui. Riguardo al quadriennio 2020-2023, in base alle regole fissate dalla delibera ARERA n. 580 del 27 Dicembre 2019, GEAL ha fornito tutta la documentazione necessaria per l’elaborazione del nuovo piano nei primi mesi del 2020, secondo le scadenze fissate da AIT. Sulla base di tali dati e delle verifiche operate congiuntamente tra la Società e l’ARERA, è stata elaborata la predisposizione tariffaria per gli anni 2020-2023, approvata con delibera n.4 dell’AIT del 28 Settembre 2020. La dinamica degli incrementi tariffari prevista per il quadriennio 2020-2023 è analoga a quella approvata da ARERA nel 2018, sebbene le nuove regole del MTI-3 abbiano posto nuovi limiti ai gestori. Si evidenzia che con delibera ARERA n. 265 del 22 Giugno 2021 è stata approvata la predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023. In particolare, tale delibera ha confermato gli incrementi previsti dalla delibera AIT n. 4 del 28 Settembre 2020, pari al 6,2% per ciascuno dei 4 anni. Poiché la delibera ARERA del 22 giugno 2021 ha confermato il contenuto del precedente atto di AIT, vi è stata continuità di calcolo della tariffa per l’intero anno. Si rammenta che sono previste otto tipologie d’uso tra le quali quella relativa all’uso domestico, differenziata tra residenti, non residenti e condomini e che la quota variabile della tariffa domestica per residenti è definita in base all’effettiva numerosità dei componenti il nucleo di ciascuna utenza.

Servizio Idrico Integrato Terni Scpa
L'Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Umbria (A.T.O. Umbria n°2), ha affidato ad S.I.I. S.c.p.a. dal 1° gennaio 2002, data di sottoscrizione della Convenzione per la durata di trenta anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione, d’ora in avanti SII) nei 32 comuni della Provincia di Terni (oggi Sub-ambito n.4 dell’AURI Umbria). L’Ambito di Terni ha un’estensione territoriale pari a 1.953 Km2 con territorio collinare per il 93% e montuoso per il 7%. Con esclusione delle aree industriali di Terni e Narni l’utilizzo del suolo è prevalentemente forestale ed agricolo. La popolazione complessiva residente nel territorio servito ammonta a circa 220.000 abitanti. Gli utenti serviti sono circa 121 mila ed una quantità di acqua erogata nel corso del 2021 di 12,8 milioni di mc.
Come noto in data 16 Novembre 2020 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, approvando la revisione dello statuto che ha previsto la modifica della governance industriale, ha valorizzato il ruolo di pianificazione, monitoraggio e controllo dei soci pubblici, e al contempo ha reso efficace un’operazione di riorganizzazione societaria attraverso la cessione del 15% di quote azionarie dal socio ASM Terni S.p.A. al socio Umbriadue S.c.ar.l. La modifica ha consentito inoltre il consolidamento integrale di SII nel bilancio del Gruppo Acea. In data 10 marzo 2021, l’AURI ha approvato la nuova versione della Carta del Servizio, aggiornata ai sensi delle delibere ARERA n. 655/2015 (Qualità Contrattuale), n. 218/2016 (Regolazione del Servizio di Misura), n. 917/2017 (Qualità Tecnica), n. 311/2019/R/idr (REMSI) e n. 547/2019/R/idr (Prescrizione Breve). Si segnala infine che l’AURI in data 22 giugno 2021, ha approvato il regolamento per l’applicazione del bonus idrico integrativo. La Società nel corso della seconda metà dell’anno ha provveduto ai necessari sviluppi informatici e con efficacia retroattiva a partire dal primo ciclo di fatturazione del 2022 ne darà applicazione. Nel mese di settembre la Società ha presentato richiesta di rimodulazione degli investimenti ad AURI al fine di intercettare gli scostamenti sino ad allora presentatisi tra la pianificazione e il realizzato. Dopo varie interlocuzioni ed il riallineamento del monte investimenti per manutenzioni straordinarie a valori medi individuati da AURI attraverso un’analisi di benchmark, con delibera di assemblea n°20 del 21 dicembre 2021 l’EGA ha approvato la rimodulazione degli investimenti. Infine, si informa che nel mese di maggio la Società ha presentato una richiesta di waiver alle banche finanziatrici con variazione dei parametri finanziari fissati col contratto di finanziamento sottoscritto in data 16 novembre 2020. Gli istituti hanno approvato la proposta della Società e il relativo PEF aggiornato che rispetto a quello oggetto di finanziamento originario ha accolto la nuova pianificazione tariffaria da MTI-3. Come conseguenza, la Società ha tirato la parte rimanente del finanziamento di € 5 milioni. Con la chiusura dell’erogazione nel mese di luglio nel rispetto delle previsioni contrattuali la Società ha sottoscritto due contratti derivati di copertura del rischio tasso per il controvalore di € 16,65 milioni.

Stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe
Nel prospetto seguente viene rappresentata la situazione aggiornata dell’iter di approvazione delle predisposizioni tariffarie del SII per le società del Gruppo relative al periodo regolatorio 2016-2019, all’aggiornamento biennale tariffario 2018-2019 e al periodo regolatorio 2020-2023.

Società Status approvazione (fino al MTI2 “2016 – 2019”) Status aggiornamento biennale (2018 – 2019) Status approvazione MTI-3 2020-2023
Acea Ato 2 In data 27 luglio 2016 l’EGA ha approvato la tariffa comprensiva del premio ex art. 32.1 lettera a) delibera 664/2015/R/idr. Intervenuta approvazione da parte dell’ARERA con delibera 674/2016/R/idr con alcune variazioni rispetto alla proposta dell’EGA; confermato premio qualità. La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario in data 15 Ottobre 2018. L’ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. in data 13 Novembre 2018 con delibera 572/2018/R/Idr La Conferenza dei Sindaci ha recepito le prescrizioni della delibera ARERA in data 10 dicembre 2018.  In data 27 novembre 2020, l’EGA ha approvato la tariffa del periodo regolatorio 2020-2023 con delibera n.6/2020 L’ARERA ha approvato le tariffe 2020-2023 il 12 maggio 2021 con deliberazione 197/2021/R/IDR
Acea Ato 5 È stata presentata istanza tariffaria dal Gestore in data 30 Maggio 2016 con istanza di riconoscimento degli Opexqc. ARERA ha diffidato l’EGA in data 16 Novembre 2016 e l’EGA ha approvato la proposta tariffaria in data 13 Dicembre 2016 respingendo, tra l’altro, l’istanza di riconoscimento degli Opexqc. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 in data 1° Agosto 2018. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA.  In data 14 dicembre 2020 il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR MTI-3 del 27 dicembre 2019. In data 10 Marzo 2021 la Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 con delibera n.1/2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA. Il Gestore ha proposto ricorso avverso suddetta deliberazione al TAR, che ha rigettato detto ricorso. La Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato e trasmesso istanza di riequilibrio economico finanziario.
GORI In data 1° Settembre 2016 il Commissario Straordinario dell’EGA ha approvato la tariffa con Opexqc a partire dal 2017. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. In data 17 Luglio 2018 il Commissario Straordinario dell’EGA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA. In data 18 dicembre 2020 il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR MTI-3 del 27 dicembre 2019. l’ARERA ha diffidato l'EIC in data 2 luglio 2021, e con delibera del 12 agosto 2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023
Acque In data 5 Ottobre 2017 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. Approvato dall’ARERA in data 9 Ottobre 2018 (nel contesto dell’approvazione dell’aggiornamento 2018-2019). In data 22 Giugno 2018 il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 e, contestualmente, anche l’istanza di estensione della durata dell’affidamento di 5 anni, ovvero sino al 31 Dicembre 2031. L’ARERA con delibera 502 del 9 Ottobre 2018 ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019.  In data 18 dicembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.7 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 L’approvazione ARERA è intervenuta con deliberazione 404/2021/R/idr del 28 settembre 2021.
Publiacqua In data 5 Ottobre 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento del premio ex art. 32.1 lettera a) delibera 664/2015/R/idr. In data 12 Ottobre 2017, con delibera 687/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. In data 7 Dicembre 2018 l’AIT ha provveduto ad approvare le tariffe 2018-2019 con l’allungamento della concessione di 3 anni. L’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 l’aggiornamento biennale 2018-2019 con deliberazione 59/2021 del 16 febbraio 2021. In data 26 giugno 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.3 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 L’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 con deliberazione 59/2021 del 16 febbraio 2021.
Acquedotto del Fiora In data 5 ottobre 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli OpexqcIn data 12 ottobre 2017, con delibera 687/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. Il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 nella seduta del 27 Luglio 2018. Nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, il Consiglio Direttivo dell’AIT ha anche approvato l’istanza di allungamento della concessione al 31 dicembre 2031, presentata dalla Società ad aprile 2019 e approvata dal Consiglio Direttivo dell’AIT il 1 luglio 2019. E’ stata quindi presentata la proposta tariffaria aggiornata con la previsione di allungamento al 2031 che comunque ha confermato l’incremento tariffario (theta) ed il Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG) per le annualità 2018 e 2019 già approvati da AIT con la delibera di luglio 2018. L’ARERA ha provveduto ad approvare l’aggiornamento biennale (con una piccola rettifica sugli OpexQC riconosciuti) e l’allungamento della concessione con la Delibera 465 del 12 novembre 2019. In data 26 novembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.6 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 L’ARERA ha approvato con deliberazione 84/2021/R/IDR del 2 marzo 2021
Geal In data 22 Luglio 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. In data 26 Ottobre 2017, con delibera 726/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. In data 12 Luglio 2018 l’ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 proposto dall’AIT. In data 28 settembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.4 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023, aggiornata con delibera n. 13 e 14 del 30 dicembre 2020. ARERA ha approvato con deliberazione 265/2021/R/idr del 22 giugno 2021.  
Acea Molise A seguito della Delibera 664/2015/R/idr, sia per il Comune di Campagnano di Roma (RM) che per il Comune di Termoli (CB), comuni dove Crea Gestioni svolge il SII, né l’Ente Concedente né l’Ente d’Ambito di riferimento hanno presentato alcuna proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019, La Società ha provveduto ad inoltrare in autonomia le proposte tariffarie. Si è oggi in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. La Società ha provveduto ad inoltrare ai soggetti competenti/EGA i dati ai fini dell’aggiornamento tariffario 2018-2019. Per la gestione del SII nel Comune di Campagnano di Roma (RM) vista l’inerzia dei soggetti preposti, la Società ha provveduto a presentare ad inizio gennaio 2019, istanza all’ARERA per adeguamento tariffario 2018-2019 peraltro rivedendo anche la proposta 2016-2019. L’ARERA non si è ancora pronunciata né ha ancora proceduto alla diffida all’EGA e/o ai soggetti competenti. Per la gestione del SII nel Comune di Termoli (CB), la Giunta Comunale di Termoli con delibera del 17.12.2019 ha approvato l’adeguamento della Convenzione preesistente alla Convenzione tipo, ha prolungato la scadenza della stessa al 31 dicembre 2021, ed ha confermato l’incremento tariffario (theta) ed il Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG) per le annualità 2018 e 2019, peraltro rivedendo anche la proposta 2016-2019. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA. Il Comune di Termoli ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 il 4 febbraio 2021. La stessa è stata trasmessa dall’EGAM il 4 marzo 2021. Per il Comune di Campagnano il Gestore ha inviato la predisposizione tariffaria ad ARERA il 30 marzo 2021 in accordo con le disposizioni di cui all’art. 5.5 della Delibera 580/2019/R/idr.
Gesesa In data 29 Marzo 2017 l’AATO1 con deliberazione n. 8 del Commissario Straordinario ha approvato la predisposizione tariffaria per gli anni 2016-2019. Si è oggi in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. La Società ha trasmesso all’Ente d’Ambito la documentazione relativa alla revisione tariffaria 2018-2019 e a fine febbraio 2020 si è conclusa l’istruttoria da parte degli Uffici tecnici dell’EGA competente (EIC-Ente Idrico Campano). Non è ancora intervenuta l’approvazione definitiva da parte del Comitato Esecutivo dell’EIC. In data 29 dicembre 2020 il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR MTI-3 del 27 dicembre 2019. L'EIC ha convocato il Consiglio di Distretto per il 22 luglio p.v. (verbale di chiusura delle attività di verifica verbale del 31/7/20) a seguito di diffida dell’ARERA pervenuta in data 2 luglio 2021.
Nuove Acque In data 22 Giugno 2018 il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato le tariffe In data 16 Ottobre 2018 l’ARERA, con Delibera 520, ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 proposto dall’AIT. In data 27 novembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.5 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 ARERA ha approvato con deliberazione 220/2021/R/IDR del 25 maggio 2021
Umbra Acque In data 30 Giugno 2016 l’EGA ha approvato la tariffa con riconoscimento degli OpexqcIntervenuta approvazione da parte dell’ARERA con delibera 764/2016/R/idr del 15 Dicembre 2016. L’Assemblea deIl’AURI, nella seduta del 27 Luglio 2018, ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. L’ARERA ha provveduto ad approvare le tariffe 2018-2019 con delibera n. 489 del 27 Settembre 2018 L’AURI ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 il 30 ottobre 2020 con delibera n.10 L’ARERA ha approvato la stessa con deliberazione 36/2021 del 2 febbraio 2021
SII Terni S.c.a.p.a. In data 29 aprile 2016 con delibera n. 20 l’AURI ha approvato il moltiplicatore tariffario per il quadriennio 2016-2019 e con la determina n. 57 ha approvato il conguaglio delle partite pregresse. L’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria 2016-2019 con deliberazione 290/2016 del 31 maggio 2016  Con deliberazione del consiglio direttivo dell’AURI n. 64 del 28-12-2018 è stato approvato l’aggiornamento biennale 2018-2019. L’ARERA ha approvato con propria deliberazione del 20 settembre 2018 464/2018 l’aggiornamento biennale 2018-2019. L’AURI ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 30 ottobre 2020 L’ARERA ha approvato con deliberazione 553/2020 del 15 dicembre 2020.

 Per maggiori dettagli in merito all’argomento si rinvia al paragrafo “Informativa sui servizi in concessione”.

Ricavi da Servizio Idrico Integrato
La tabella che segue indica, per ciascuna Società dell’Area Idrico, l’importo dei ricavi dell’esercizio 2021 valorizzati sulla base del nuovo Metodo Tariffario MTI–3. I dati sono comprensivi anche dei conguagli delle partite passanti e della componente Fo.NI.

Società Ricavi da SII (valori pro quota in € milioni) FONI (valori pro quota in € milioni)
Acea Ato 2 677,6 FNI = 56,1 AMMFoNI = 13,4
Acea Ato 5 80,8 FNI = 3,9 AMMFoNI = 5,2
GORI 209,4 AMMFoNI = 4,4
Acque 71,2 -
Publiacqua 97,3 FNI = 2,7 AMMFoNI = 10,4
AdF 111,8 AMMFoNI = 11,1
Gesesa 12,9 AMMFoNI = 0,2
Geal 8,6 AMMFoNI = 1,1
Acea Molise 5,4 -
SII 38,0 AMMFoNI = 1,1
Umbra Acque 30,7 AMMFoNI = 1,2

 

 

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