Nel corso dell’anno 2021 l’evoluzione del quadro regolatorio si è manifestata attraverso diversi importanti provvedimenti emanati dall’Autorità. Tra questi in particolare si segnalano l’integrazione della disciplina della misura - con introduzione tra l’altro di nuovi standard specifici, di tutele all’utenza in caso di perdite occulte, di specifiche disposizioni per le utenze raggruppate - e le direttive per l’aggiornamento delle tariffe relativamente al secondo biennio del terzo periodo regolatorio. Nel loro insieme peraltro i due provvedimenti modificano la regolazione della qualità tecnica, introducendo nuovi indicatori e modificando le modalità di computo del macroindicatore M1 relativo alle perdite idriche.

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, inoltre, l’Autorità ha presentato agli organi preposti considerazioni e proposte in merito al PNRR, con riferimento agli aspetti connessi ai servizi regolati, nonché sullo stato di criticità dei servizi idrici in alcune aree del Sud del Paese, finalizzate al superamento del cosiddetto Water Service Divide. Entrambi i documenti, analizzati più diffusamente nel seguito, sottolineano la necessità di rafforzamento della governance del settore, con l’obiettivo di giungere a configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative.

Da evidenziare anche l’avvio del processo per la predisposizione del nuovo Piano Strategico dell’ARERA, con la definizione degli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per il periodo 2022–2025, alla luce dell’evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo.

Si segnala, infine l’approvazione da parte dell’Autorità di 45 istanze tariffarie ai sensi della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, che si vanno ad aggiungere alle otto approvate nel corso dell’anno precedente, oltre agli schemi regolatori di convergenza proposti dall'Autorità Idrica della Calabria per 22 gestioni comunali afferenti al territorio di competenza.

A seguire, viene riportata una sintetica analisi dei principali provvedimenti approvati dall’ARERA nel corso dell’anno 2021.

Metodo Tariffario

Delibera 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato

A valle della delibera 306/2021/R/idr del luglio 2021 di avvio del procedimento, e della relativa consultazione aperta nel mese di novembre con il documento 489/2021/R/idr, nel quale l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in materia, a fine dicembre con la delibera in oggetto sono state approvate le disposizioni relative a regole e procedure per l'aggiornamento tariffario infraperiodo, in osservanza della metodologia di cui alla deliberazione 580/2019/R/idr (MTI-3).

La scadenza per la presentazione dell’istanza tariffaria da parte degli Enti di governo dell’ambito (EGA) è fissata al 30 aprile 2022.

Nell’ambito della consultazione dedicata, con scadenza fissata al 10 dicembre 2021, Acea Ato 2 ha comunicato le proprie posizioni e proposte nell’ambito del documento congiunto elaborato alle società del gruppo Acea afferenti al settore idrico.

Le previsioni della delibera 639/2021/R/idr, trattandosi di revisione infraperiodo, sono sostanzialmente in linea con quanto già definito dalla delibera 580/2019/R/idr.  Sono inoltre presenti disposizioni in adempimento all’esito di contenziosi relativi ai metodi tariffari precedenti e alla regolazione della qualità tecnica, nonché misure finalizzate ad un’efficace applicazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU.

Tra gli elementi di rilievo, relativamente alle componenti di costo riconosciute in tariffa, si possono evidenziare i punti seguenti:

  • la componente Opmis, finalizzata all’implementazione delle misure tese ad accelerare l’adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva, può essere rideterminata anche sulla base degli eventuali oneri aggiuntivi per rendere più efficace il servizio di misura (ovvero le previsioni introdotte con deliberazione 609/2021/R/IDR); ne vengono inoltre specificati con maggior dettaglio i criteri per la quantificazione, che  si individuano nella copertura di costi per l’erogazione di incentivi all’utenza per interventi di individualizzazione della fornitura e  nella contrattualizzazione /affidamento di servizi completi di misura interno ai condomini;
  • per quanto riguarda l’energia elettrica, il costo medio di settore della fornitura è individuato nei valori più alti degli intervalli posti in consultazione (0,1543 €/kWh per il 2022 e 0,1618 €/kWh per il 2023), con possibilità inoltre di valorizzare una componente aggiuntiva di natura previsionale, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica;
  • sono confermati, per l’annualità 2021, gli oneri aggiuntivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19, OpCOVID;
  • relativamente al costo della morosità, viene ampliata la base di fatturato cui applicare le percentuali per il calcolo del costo massimo riconosciuto, includendo a partire dal 2022 il gettito derivante dall’applicazione delle componenti perequative tariffarie.

Relativamente ai documenti di programmazione, viene stabilito che Piano degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche recepiscano gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziate nell’ambito degli strumenti del Next Generation EU, con indicazione dello sviluppo temporale delle relative spese previste; tali documenti dovranno inoltre tenere conto dell’impatto degli adeguamenti della regolazione della qualità tecnica  e delle modalità di valutazione delle performance di qualità tecnica e contrattuale.

Si evidenziano inoltre le disposizioni in ottemperanza a diverse sentenze del Consiglio di Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011. In proposito è prevista una specifica voce nell’ambito delle componenti a conguaglio, dedicata al recupero di quanto non riconosciuto dalle precedenti regole tariffarie (nello specifico si tratta delle modalità di computo di capitale circolante netto, oneri fiscali sul FoNI,  variazioni sistemiche o eventi eccezionali, onere finanziario relativo ai conguagli del vincolo riconosciuto ai ricavi, costi del capitale proprio nella determinazione dei ricavi ammissibili ai fini del calcolo dei rimborsi post-referendum). 

Sono inoltre introdotte modifiche alla regolazione della qualità tecnica, che comportano la revisione del macroindicatore M1 (Perdite idriche) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021, con inclusione della lunghezza degli allacci della rete di distribuzione nel computo delle perdite idriche lineari e conseguente modifica della griglia di classificazione.

Per la copertura premi di qualità tecnica e contrattuale, sarà utilizzato il gettito della componente UI2, mentre il gettito della componente allocativa introdotta da MTI-3 in relazione all’efficientamento dei costi operativi viene dirottato sul nuovo conto istituito presso CSEA e dedicato alla promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato, con criteri di utilizzazione e modalità di gestione da definire con successivi provvedimenti. Gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale saranno estesi al biennio 2022-2023, con valutazione cumulata su base biennale degli obiettivi riferiti al 2022 e al 2023.

Con riferimento specifico alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019, inizialmente prevista per l’anno 2020 e differita a causa della situazione pandemica, si attendono le evoluzioni, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte.

Per quanto riguarda l’adeguamento monetario, il tasso di inflazione è determinato allo 0,10% per il 2021 e allo 0,20% per il 2022, mentre i deflatori degli investimenti fissi lordi sono per il 2021/2020 pari a 1,005 e per il 2022/2021 pari a 1,004; il tasso risk free reale è fissato a 0,13%, il Water Utility Risk Premium a 1,7% e il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del Debt Risk Premium, a 2,4%.

Infine, con decorrenza 1° gennaio 2022, in ragione del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico, viene aggiornato il valore della componente perequativa UI3 a copertura del bonus, portandola a 1,79 centesimi di euro/mc.

Qualità contrattuale

Con la pubblicazione sul sito dell’Autorità, in data 8 febbraio 2021, del comunicato “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII - Anno 2020” è stata aperta ai gestori e agli Enti di governo dell'ambito la raccolta dei dati e delle informazioni relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, della regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII – Allegato A alla Delibera 655/2015/R/IDR). La presente edizione della raccolta prevede anche la trasmissione dei dati relativi all'erogazione degli indennizzi automatici relativi alle casistiche descritte all'articolo 10 della regolazione della morosità nel SII (REMSI) di cui all'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR e s.m.i.

La scadenza per i gestori è stata fissata al 15 marzo 2021, mentre la seconda fase riservata alla validazione degli EGA si è conclusa il successivo 26 aprile.

Sempre in merito alla Qualità contrattuale, il 24 marzo ARERA ha presentato nel corso di un webinar, organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, i dati di qualità contrattuale dei gestori idrici, messi a disposizione sul proprio sito web attraverso strumenti interattivi di infodata journalism, per renderli fruibile a tutti gli stakeholder. Tabelle, mappe e grafici integrati, accompagnati da testi, saranno periodicamente pubblicati sul sito dell'Autorità e permetteranno di visualizzare le performance di qualità contrattuale delle singole gestioni idriche italiane, confermando l'impegno dell'Autorità nel fornire ai consumatori strumenti di trasparenza e di analisi comparativa.

 

Consultazione 572/2021/R/com del 14 dicembre 2021: aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei seirvizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato

Contestualmente all’avvio del procedimento, trasversale ai diversi settori e servizi, per l’aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale/contrattuale (aperto con delibera 571/2021/R/com del 14 dicembre 2021) l’Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti, con termine per l’invio delle osservazioni e proposte fissato all’11 febbraio 2022. Nel documento di consultazione si prospetta per quanto riguarda il servizio idrico integrato di sostituire la modalità attuale di calcolo delle penalità in esito al secondo controllo sulla base delle prestazioni non valide/non conformi riscontrate con il ricalcolo delle penalità in riapplicazione del metodo statistico già considerato per determinare gli esiti del primo controllo.

Bonus sociale idrico

Delibera 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021: modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del Bonus Sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico

Con la delibera 63/2021/R/COM, l’ARERA disciplina il riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, ai sensi del decreto-legge 26 Ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 Dicembre 2019, n. 157.

Sono definite le modalità applicative del nuovo regime, in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a domanda”, ed in particolare i connessi flussi di informazione: Acquirente Unico, gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) riceverà da INPS i dati relativi ai nuclei familiari che in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche attestate nel mese precedente risultano in stato di disagio economico; il SII verificherà che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia già beneficiario di bonus per lo stesso anno di competenza. Per quanto riguarda specificamente il bonus sociale idrico, il SII, sulla base dei dati ricevuti da INPS e tramite l’Anagrafica Territoriale Idrica (ATID) dell’Autorità, individuerà il gestore idrico territorialmente competente, al quale saranno trasmesse le informazioni per la ricerca della fornitura da agevolare e la liquidazione del bonus.

Il provvedimento produce effetti, in termini di riconoscimento delle agevolazioni agli aventi diritto (nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro o con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), a partire dal 1° gennaio 2021, coerentemente con quando disposto dal citato DL n. 124/196; tenuto conto dei tempi richiesti allo sviluppo dei correlati sistemi informatici, l’entrata in operatività del meccanismo è prevista dal 1° giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del SII e, conseguentemente, dal 1° luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori.

Il provvedimento dettaglia inoltre le modalità transitorie di erogazione agli aventi diritto delle eventuali quote di bonus 2021 maturate prima della piena entrata in operatività del meccanismo.

Inoltre, Acquirente Unico trasmetterà periodicamente ad ARERA la reportistica relativa al rispetto degli adempimenti connessi al processo di accreditamento da parte dei gestori idrici, ai sensi del comma 6.1 dell’Allegato A alla delibera ARG/COM 201/10.

In proposito, a valle delle relative consultazioni con i soggetti interessati, Acquirente Unico ha pubblicato nel mese di aprile le Specifiche Tecniche funzionali all’implementazione delle disposizioni per l’individuazione delle forniture da agevolare, e a luglio le Specifiche Tecniche Relative Alla Rendicontazione del Bonus Sociale.

Come precisato dall’ARERA in un comunicato stampa del 25 febbraio 2021, il riconoscimento automatico dei bonus ai nuclei familiari in stato di disagio economico consentirà di garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto, superando il meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato l’applicazione delle agevolazioni solo a un terzo dei potenziali beneficiari.

Da evidenziare, infine, che con Comunicato del 5 marzo 2021, al fine di riscontrare gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi all'annualità 2020, l’Autorità ha richiesto ai gestori la trasmissione delle informazioni relative al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, di cui rispettivamente ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI (Allegato A alla Delibera 897/2017/R/IDR), corredati dalla relativa nota illustrativa prevista dal comma 12.5.

 

Delibera 223/2021/R/com del 27 maggio 2021: modalità di trasmissione dall’INPS al sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico SpA, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico

Con il provvedimento l'Autorità disciplina le modalità tecniche con cui avviene la messa a disposizione delle informazioni necessarie al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, individuate dalla deliberazione 63/2021/R/com, da parte di INPS al Gestore del Sistema Informativo Integrato, le relative misure di sicurezza e le tempistiche in base alle quali INPS invia ad Acquirente Unico i dati relativi alle Dichiarazioni sostitutive uniche attestate dal 1° Gennaio al 30 Aprile 2021. Con la delibera inoltre l'Autorità assume la titolarità del trattamento dei dati personali relativamente al procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali.

 

Delibera 366/2021/R/com del 3 agosto 2021: disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico, del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale

La delibera dispone aggiornamenti relativi ai profili di privacy della gestione dei bonus, in particolare dettagliando i profili di responsabilità dei soggetti interessati. Con riferimento al bonus idrico, sono i gestori idrici territorialmente competenti, iscritti all’Anagrafe Territoriale Idrica dell’ARERA, ad essere responsabili per le attività di trattamento dei dati personali per l’individuazione delle utenze idriche cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché per le connesse attività di liquidazione della medesima; AU è invece responsabile del trattamento per le attività di individuazione del gestore idrico territorialmente competente e la c.d. verifica di unicità. 

Sono invece rinviate a successivi provvedimenti, a valle delle verifiche sull’effettivo livello di accreditamento dei gestori idrici all’ATID, eventuali misure volte a tutelare il diritto al riconoscimento del bonus sociale idrico in caso di omesso accreditamento dei gestori.

Regolazione della misura

Delibera 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021: integrazione della disciplina in materia del Servizio Idrico Integrato (TIMSII)

La delibera è stata approvata a fine dicembre 2021, al termine dell’iter iniziato con l’avvio del procedimento (Delibera 83/2021/R/idr del 2 marzo 2021) e con la consultazione (405/2021/R/idr 08/09/2021, alla quale Acea Ato 2 ha partecipato presentando le proprie posizioni e proposte attraverso il gruppo Acea). Si tratta di un provvedimento molto articolato, che comprende modifiche al TIMSII (Delibera 218/2016/R/IDR), alla regolazione della qualità tecnica (Delibera 917/2017/R/IDR), e alle disposizioni relative alla trasparenza dei documenti di fatturazione (Delibera 586/2012/R/IDR).

Nel complesso le disposizioni hanno vigore a partire dal 1° gennaio 2022, ma sono previste scadenze diversificate per i vari adempimenti connessi; sono inoltre richiesti specifici aggiornamenti alla Carta del servizio e Regolamento di utenza.

Per quanto in particolare riguarda le innovazioni introdotte relativamente al TIMSII, da evidenziare l’equiparazione dell’autolettura validata al dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore; sono inoltre introdotte la possibilità di comunicare l’autolettura anche presso gli sportelli del gestore e l’obbligo di comunicare la mancata validazione in bolletta qualora le usuali modalità di comunicazione con l’utente non siano disponibili.

Sempre in relazione alla regolazione della misura, sono introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 due standard specifici (Numero minimo di tentativi di raccolta della misura e Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile), da recepire, insieme ai relativi indennizzi automatici, nella Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio; conseguentemente, vengono aggiornati gli obblighi di registrazione. 

Un ulteriore aspetto di rilievo è l’introduzione di specifiche tutele per l’utente relativamente alle perdite occulte, per le quali sono definiti livelli minimi di tutela: accesso per consumi almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero, tempistica per accedere nuovamente alla tutela non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura con consumo anomalo, applicazione della tutela anche per le fatture successive per un periodo di almeno 3 mesi, esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, per il servizio di acquedotto applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, con franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%. Dovranno inoltre essere applicate le modalità di rateizzazione previste dalla deliberazione 655/2015/R/idr (RQSII). Carta dei servizi e Regolamento di utenza dovranno essere aggiornati inserendo le tutele previste in caso di perdite occulte, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento; tali tutele andranno inoltre esplicitate in sede di stipula del contratto e descritte sul sito web del gestore, riportando in bolletta il link dedicato, entro il 30 giugno 2022.

Ulteriori informazioni da fornire sul sito del gestore riportandone il link in bolletta, con la medesima scadenza, sono quelle previste dalla Direttiva UE 2184/2020 con riferimento alle acque destinate al consumo umano, nonché i dati relativi ai consumi medi annui degli utenti finali rilevati sul territorio gestito, suddivisi per tipologia di utenza.

Particolare attenzione è dedicata alle utenze raggruppate, con la finalità di promuovere la consapevolezza dei consumi per gli utenti indiretti. In particolare, è prevista una serie di informazioni da fornire con cadenza annuale (in fase di prima applicazione per il tramite dell’amministratore di condominio o altro referente); il gestore dovrà inoltre, e entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, mettere a disposizione dell’utenza condominiale uno strumento di calcolo per la ripartizione degli importi fatturati tra le singole unità immobiliari, che sia accessibile a tutti gli interessati (amministratori/referenti di condominio, singole utenze indirette, società di contabilizzazione).

Da parte degli EGA, è disposto l’obbligo di inserire nei Regolamenti di utenza, con riferimento alle nuove costruzioni la previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare.

È inoltre prevista entro il 31 dicembre 2023 l’attribuzione di un codice identificativo unico e geolocalizzato per ogni utenza contrattualizzata.

Infine, per quanto attiene alla regolazione della qualità contrattuale, è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’introduzione di nuovi indicatori:  indicatori prestazionali da utilizzare per la valutazione di affidabilità dei valori del macro-indicatore M1 – Perdite idriche (Quota dei volumi di utenza misurati e Quota dei volumi di processo misurati, in sostituzione dell’attuale indicatore Quota dei volumi misurati), che costituiscono elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggio e della formazione delle graduatorie del meccanismo incentivante premi/penalità; indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative, da utilizzare a fini di monitoraggio  (Quota dei volumi - di utenza/di processo - con misura rilevata tramite modalità di telelettura da remoto).

Piano nazionale interventi del settore idrico

Delibera 58/2021/R/idr del 16 febbraio 2021: semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell’ARERA 425/2019/R/Idr, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti

Il provvedimento, in considerazione del perdurare della contingente emergenza sanitaria, introduce misure di semplificazione in ordine alle modalità di cui alla deliberazione 425/2019/R/IDR, al fine di garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al dPCM 1° agosto 2019 recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti". In particolare, viene previsto che l'erogazione dei finanziamenti per la parte eccedente l'acconto e le eventuali quote già erogate avvenga, previa verifica del rispetto delle condizionalità, sulla base degli importi effettivamente spesi, comunicati in sede di rendicontazione dall'Ente di riferimento.

Nell’anno 2021 sono state inoltre approvate diverse delibere (294/2021/R/idr, 582/2021/R/idr, 583/2021/R/idr, 584/2021/R/idr) con le quali l’Autorità autorizza CSEA ad erogare quote di finanziamento successive alla prima (per un totale di oltre 5 milioni di euro) per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato I al dPCM 1 agosto 2019 “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”.

Con la delibera 633/2021/R/idr, invece, l'Autorità ha intimato a 9 gestori l'adempimento dell'obbligo di utilizzo della soglia percentuale minima dell'80% della spesa totale dei progetti finanziati nell'ambito del primo stralcio del Piano acquedotti, da raggiungere entro due anni dall'erogazione delle risorse. Gli EGA di riferimento hanno motivato i ritardi nell'esecuzione degli interventi evidenziando le criticità sopraggiunte, quali le misure di limitazione imposte dagli effetti della pandemia, i contenziosi in fase di aggiudicazione degli appalti e di realizzazione dei lavori, le inerzie delle imprese aggiudicatarie, la rideterminazione delle specifiche di progetto. Il termine concesso dall'Autorità per adempiere è il 30 novembre 2022.

Per quanto riguarda invece la sezione invasi del Piano nazionale, l’Autorità ha espresso il proprio parere favorevole (Parere 389/2021/I/idr) in merito ad uno schema di dPCM per la rettifica dell’intervento n. 22 riportato all’Allegato 1 del dPCM 17 aprile 2019 (adozione del primo stralcio degli interventi), in quanto per mero errore materiale era stata riportata un’altra opera della stessa regione (Molise).

 

Quadro strategico 2022 - 2025

Consultazione 465/2021/A del 29 ottobre 2021: quadro strategico 2022 – 2025 dell’ARERA

Il documento di consultazione presenta gli indirizzi dell’ARERA per il Piano Strategico, indicando gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per il periodo 2022–2025, alla luce dell’evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo.

Al centro del Quadro Strategico la tutela e la consapevolezza del consumatore, attraverso strumenti e comunicazione, la digitalizzazione e la transizione energetica 'giusta' e sostenibile a livello trasversale nei settori energetici e ambientali, il miglioramento delle infrastrutture, dei servizi e della concorrenza.

La struttura e i contenuti del Quadro Strategico - suddivisi in temi trasversali a tutti i comparti e approfondimenti su singoli settori - sono articolati su due livelli: gli obiettivi strategici, che inquadrano la strategia complessiva basata sullo scenario attuale e di medio termine, e le linee di intervento, che descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l'Autorità intende condurre per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.

Acea Ato 2 ha preso parte alla consultazione nell’ambito del gruppo Acea, sia con la partecipazione alle audizioni del 22 e 24 novembre, che trasmettendo una memoria scritta.

Prescrizione biennale

Delibera 610/2021/R/idr del 21 dicembre 2021: integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’ARERA 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

Il provvedimento conclude il procedimento finalizzato all’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021, n. 1442, 1443 e 1448 del TAR Lombardia in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, avviato dall’ARERA con delibera 461/2021/R/idr e sviluppatosi con la consultazione 462/202/R/idr. Acea Ato 2 ha partecipato alla consultazione trasmettendo le proprie osservazioni e proposte nell’ambito del documento congiunto elaborato alle società idriche del gruppo Acea.

Con le sentenze sopra citate, il TAR Lombardia, pur riconoscendo che il contenuto precettivo della delibera 186/2020/R/idr fosse in linea con la modifica legislativa della Legge di bilancio 2020 (per effetto della quale il termine di prescrizione biennale trova applicazione anche quando l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo dipenda  dall’utente) e con i principi generali del Codice Civile in tema di prescrizione, e pur ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale avanzata dalle società ricorrenti, aveva comunque ritenuto fondata la censura relativa alla mancata attivazione da parte dell’ARERA della consultazione e conseguentemente annullato il provvedimento in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’ARERA con la delibera 461/2021 del 26 ottobre 2021, ha avviato un procedimento volto a rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio vigente in materia di tutele degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni e a garantire un’adeguata informazione all’utente finale nei casi in cui il gestore del servizio idrico integrato ritenga di poter fatturare importi riferiti a tali consumi risalenti a più di due anni, assumendo, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.

A valle della sopra richiamata consultazione, con la delibera 610/2021 l’ARERA sono aggiornati gli obblighi informativi disposti dalla delibera 547/2019 a favore degli utenti finali ritenuti meritevoli di tutela rafforzata (utenti domestici, microimprese e professionisti), distinguendo le due casistiche di prescrizione maturata o non maturata. Nel primo caso, il gestore è tenuto ad integrare la fattura inserendo una nota che informi della presenza di consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati ed invitando l’utente a comunicare la propria volontà di eccepire la prescrizione relativamente agli importi in causa. In caso invece di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione e in ragione della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, la nota dovrà indicare la motivazione e informare della possibilità di inviare un reclamo scritto. Conseguentemente sono adeguate le disposizioni in materia di reclami (delibera 655/2015/R/IDR) prevedendo che nella risposta all’eventuale reclamo il gestore sia tenuto a riportare gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, nonché le informazioni per risolvere la controversia. In caso invece di morosità relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni, per i quali pur sussistendo i presupposti non sia stata eccepita la prescrizione, il gestore dovrà allegare alla comunicazione di costituzione in mora l’informazione che tali importi possono non essere pagati, invitando l’utente a comunicare la propria volontà di eccepire la prescrizione. Le nuove regole saranno efficaci a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Nella delibera viene inoltre modificato il termine annuale per la presentazione da parte degli EGA della Relazione prevista dall’art. 2 della delibera 311/2019/R/idr nell’ambito dell’attività di monitoraggio sui casi in cui la procedura di limitazione della fornitura idrica ovvero la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente fattibili, fissandola al 28 febbraio di ogni anno. In proposito, con comunicato del 01 dicembre 2021 l’ARERA ha reso disponibile lo Schema tipo per la relazione relativa all’annualità 2021.

Memorie e relazioni

Memoria 86/2021/I/com del 2 Marzo 2021: Memoria dell’autorità di regolazione per energia reti ambiente in merito alla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Con la presente Memoria sono presentate alle Commissioni 10a Industria, commercio, turismo, 5a Bilancio e 14a Politiche dell'Unione europea del Senato le considerazioni e proposte dell’Autorità in merito al PNRR, nella versione approvata in Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021. La memoria si concentra sugli aspetti maggiormente afferenti alle competenze dell’Autorità, facendo riferimento ad alcune delle componenti della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", relativa ai grandi temi dell'economia circolare e della transizione energetica, in funzione degli obiettivi del Green Deal (riduzione delle emissioni climalteranti del 55% al 2030 e raggiungimento della neutralità climatica al 2030), ed in particolare, le componenti "Impresa/Agricoltura verde ed economia circolare", "Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile", e infine "Tutela del territorio e risorsa idrica".

Alla Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, sono destinate oltre un terzo delle risorse complessive del Piano; l’Autorità segnala in proposito uno squilibrio sostanziale fra le risorse destinate al settore energia in confronto con quelle destinate all’ambiente.

In relazione alla governance del PNRR, l’Autorità richiama l’attenzione sull’indicazione della Commissione europea a individuare un organismo pubblico e indipendente (independent validation by an independent public body), offrendo in proposito il proprio supporto ai soggetti istituzionali che svolgeranno tale funzione, negli ambiti di propria competenza.

Con riferimento specifico al settore idrico, nell’ambito della Missione 2 è presente la componente Tutela del territorio e risorsa idrica, tesa, in generale, a rafforzare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici e la gestione e l’allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori. Tra le relative linee di azione, l’Autorità enuclea quelle specificatamente riconducibili al SII, evidenziando le priorità sia relativamente agli investimenti che alle riforme. Per quanto riguarda gli investimenti sono posti all’attenzione la manutenzione straordinaria degli invasi e dei sistemi di approvvigionamento, il completamento dei grandi schemi idrici, la riduzione delle perdite di rete, anche favorendo lo sviluppo di reti “smart network”, il potenziamento infrastrutture di fognatura e depurazione, anche in considerazione delle quattro procedure di infrazione UE per violazione della direttiva 91/271/CEE aperte nei confronti dell’Italia. In relazione alle riforme, invece, sono considerate prioritarie la semplificazione della normativa relativa al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e il rafforzamento della governance, con la finalità di promuovere la piena attuazione degli affidamenti nel SII.

L’Autorità evidenzia infine che, dalla ricognizione finalizzata all’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, è emerso un fabbisogno di investimenti aggiuntivo, per il prossimo quinquennio, di circa 10 miliardi di euro; in proposito, si evidenzia l’opportunità di rimodulare le risorse allocate mediante l’apporto di finanziamenti aggiuntivi sotto forma di contributi, nonché tenendo conto delle potenzialità e dell’effetto leva del Fondo di garanzia.

 

Relazione 295/2021/I/idr del 06 luglio 2021: tredicesima relazione ai sensi dell’art.172 comma 3-bis del dlgs 3 aprile n. 152 recante “Norme in Materia Ambientale”

La relazione, presentata con cadenza semestrale dall’Autorità alle Camere, ha la finalità di fornire un quadro aggiornato sugli assetti locali, sulla governance e sull’evoluzione degli affidamenti del servizio idrico integrato. Relativamente alla presente edizione, in quadro emergente può essere così sinteticamente sintetizzato:

  • definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti dell’ambito in tutte le aree territoriali del Paese e consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO, attualmente pari a 62;
  • necessità di perfezionare i percorsi avviati, e proseguiti con alcune difficoltà, anche dovute alla perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, verso la piena operatività degli enti di governo dell’ambito, soprattutto in alcune realtà territoriali, per recuperare i ritardi accumulati nel processo di piena attuazione del Servizio Idrico Integrato;
  • esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente, data la presenza diffusa (seppure in progressiva e costante diminuzione) di gestori cessati ex lege – in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall’ente di governo dell’ambito – che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

Si evidenzia inoltre la permanenza di contesti potenzialmente critici, seppure con elementi di differenziazione, in particolare nel Mezzogiorno, con il persistere del cd Water Service Divide. Tali situazioni, e le conseguenti azioni di riforma complessiva del sistema finalizzate al rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato proposte dall’Autorità, sono diffusamente illustrate nella dedicata Segnalazione 331/2021/I/idr, trattata nel seguito.

 

Parere 554/2021/I/idr del 02 dicembre 2021: parere al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sullom schema di decreto ministeriale recante Investimenti in Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico dell’investimento 4.1, missione 2, componente C4 del PNNR

Con il presente provvedimento l’Autorità rilascia, ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (come modificato dal decreto-legge 121/21, convertito con legge 156/21), parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 30 novembre 2021. Il provvedimento delibera di rilasciare parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Mims recante “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nelle premesse al parere ARERA si evidenzia inoltre che con la delibera 284/2020/R/IDR l’ARERA ha avviato il procedimento per l’individuazione del secondo elenco delle opere relative alla sezione acquedotti del Piano nazionale interventi degli interventi per il settore idrico, prevedendo di definire un’unica pianificazione basata su un programma pluriennale per il periodo 2021-2028, cui destinare la totalità delle risorse residue previste dall’art. 1 c. 155 della legge 145/18.  Dalla ricognizione in proposito avviata sono pervenuti all’Autorità 1.208 progetti/interventi per un totale di oltre 10 miliardi di euro.

Varie

Delibera 130/2021/A/ del 30 marzo 2021 “Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020 e revisione per l’anno 2021 del quadro strategico dell’ARERA per il triennio 2019-2021”. L’Allegato A, in linea i contenuti del Quadro strategico per il triennio 2019–2021 (delibera 242/2019/A9) ed i relativi impegni in materia di accountability e trasparenza, riporta la rendicontazione delle attività svolte in attuazione degli obiettivi strategici nel biennio2019-2020, indicandone lo stato di avanzamento e le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche originariamente previste.

In particolare, sono riportate le diverse misure che caratterizzano i 23 obiettivi strategici, declinandole puntualmente nelle relative linee di intervento, raggruppati nelle tre aree strategiche (Temi trasversali, Area Ambiente e Area Energia), ciascuna ulteriormente articolata in 3 linee strategiche.

 

Delibera 503/2021/R/com del 16 novembre 2021: ulteriori misure in materia di servizio elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017

In esito alla consultazione 368/2021/R/com, il provvedimento proroga le agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle forniture ed utenze asservite a soluzioni di emergenza (SAE e MAPRE); i gestori potranno sospendere tali agevolazioni solo a seguito della richiesta di cessazione o voltura d'utenza, eccetto i casi di voltura mortis causa.

Il provvedimento proroga altresì la disposizione della delibera 277/2021 che prevede che per tutta la durata delle agevolazioni si applichi la tariffa domestica residente sia all’abitazione di residenza inagibile sia all’eventuale utenza/fornitura in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all’evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica. Tale fattispecie (l’unica che potrebbe interessare Acea Ato 2), ad oggi non risulta presente nel territorio gestito.

Tutela dei consumatori

In merito alle novità sulla tutela dei consumatori intervenute nel primo semestre del 2021, si segnala la pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta dal Servizio Conciliazione ed il relativo comunicato stampa del 5 febbraio 2021. Si evidenzia altresì la pubblicazione di un provvedimento con il quale l’ARERA formula una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori finanziati dal Fondo sanzioni dell'Autorità, ai sensi dell'art. 11-bis del DL 35/05.

Per quanto riguarda la Relazione 2020 del Servizio di Conciliazione, il documento evidenzia che nel 2020 il Servizio Conciliazione dell'ARERA ha consentito a clienti e utenti di ottenere o risparmiare oltre 10,3 milioni di euro, risolvendo controversie con i gestori dei servizi regolati (settore idrico, elettrico e gas) e garantendo la sua piena operatività e continuità anche durante l'emergenza sanitaria; inoltre il comunicato sottolinea la possibilità, a breve, di scaricare la nuova App "Servizio conciliazione" e accedere direttamente alla propria area riservata per risolvere in modo ancor più semplice le controversie, utilizzando la nuova versione mobile della piattaforma con il proprio smartphone o tablet.

Di particolare interesse è l’informazione che nel corso del 2020 è cresciuto il numero di domande, passando dalle 16mila del 2019 a oltre 18mila, con il 70% di accordi tra le parti su procedure concluse. Nelle regioni Lazio e Abruzzo è registrato il più alto indice di concentrazione di domande di conciliazione, a seguire Calabria, Basilicata e Campania.

La grande maggioranza delle domande riguarda casi legati ai settori elettricità (10.054) e gas (4.794); seguono il settore idrico (2.332) e il dual fuel (1.330). Nei settori energetici il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice, mentre nel settore idrico è ancora facoltativo. L'ammontare complessivo di 10,3 milioni di euro del 2020 (valore previsto in crescita una volta concluse le procedure ancora pendenti) rappresenta, a titolo esemplificativo, quanto restituito ai clienti sotto forma di rimborsi, indennizzi, ricalcolo di fatturazioni errate o rinuncia a spese e interessi moratori da parte dei fornitori. Tale valore, in costante aumento e raddoppiato rispetto ai 5,6 milioni del 2018, è suddiviso quasi a metà tra clientela non domestica (51%) e domestica (49%), anche se le domande presentate dalle famiglie sono numericamente superiori (oltre il 70% del totale).

Le questioni affrontate più spesso sono legate alla fatturazione, soprattutto nei settori gas e idrico, alla contrattualistica, in particolare per le forniture dual fuel, alle richieste di danni soprattutto nell'elettrico, allo scambio sul posto per i prosumer. Inoltre, in circa il 68% di tutte le domande inviate i clienti hanno preferito farsi rappresentare da un delegato (quale ad esempio un’associazione dei consumatori). Da segnalare infine che circa il 20% delle domande non è stato ammesso, principalmente perché il cliente ha deciso di non completare la domanda oppure per motivi procedurali (documentazione mancante, termini, ambito di applicazione).

 

Per quanto riguarda le proposte di progetti a vantaggio dei consumatori, con la delibera 483/2020 pubblicata il 4 febbraio 2021 l’Autorità propone al Ministro dello Sviluppo economico la destinazione di una quota pari a 1,6 milioni di euro al Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus idrico, alimentato dalla componente tariffaria UI3, in modo tale da diminuire, per l’anno 2020, il fabbisogno del conto medesimo e ridurre gli oneri in capo agli utenti del SII. Il fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del SII è stato istituito dal DL 35/2005 e viene alimentato dalle sanzioni irrogate da ARERA. Analogamente, con delibera 901/2017, l’ARERA aveva proposto di destinare, per l’anno 2018, un importo pari a 1,2 milioni di euro al Conto della UI3; la proposta era stata accettata dal Ministro con decreto 5 aprile 2018.

 

Si segnala infine, che il 7 aprile 2021 è stato siglato uno storico accordo tra sette grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento (Acea SpA, A2A SpA, Edison Energia SpA, Enel Italia SpA, Eni Gas e Luce SpA, E.ON Energia SpA, Iren SpA) e 20 associazioni di consumatori appartenenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU. Per la prima volta in Italia, alla luce della positiva esperienza maturata negli scorsi anni, è stato sottoscritto un Protocollo Unitario con l’obbiettivo di rilanciare la negoziazione paritetica, rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie consolidando il dialogo tra aziende e associazioni consumeristiche e rafforzando il rapporto di fiducia con i consumatori. In particolare, con tale Protocollo le Parti “si impegnano a promuovere e sviluppare la Negoziazione paritetica, quale procedura di particolare pregio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie e per l’affermazione della giustizia coesistenziale”.

 

Sempre in merito alla tutela dei consumatori, è stata approvata la delibera 301/2021/E/com del 13 luglio 2021, che modificando in parte la delibera 142/2019/E/idr, riduce da 300 a 100 la soglia minima di abitanti residenti serviti oltre la quale gestore è obbligato a partecipare alle procedure attivate presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA. A seguito della modifica del perimetro, l’Autorità aggiorna anche la tabella dei gestori obbligati sia a partecipare alle procedure che ad adempiere agli obblighi informativi già evidenziati nella citata delibera 142/2019.

Il provvedimento estende anche al servizio idrico integrato la disciplina abbreviata per la convocazione del primo incontro delle parti dinanzi al Servizio Conciliazione, portando la convocazione da 10 a 5 giorni dalla comunicazione alle parti,  nei casi in cui l’utente alleghi alla domanda di conciliazione la comunicazione di costituzione in mora, nella quale sia indicata la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo.

L’Autorità stabilisce che le disposizioni della delibera, relativamente al settore idrico, producano effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche al fine di concedere ai gestori interessati un tempo congruo per svolgere gli adempimenti richiesti ai fini dell’abilitazione alla piattaforma telematica del Servizio Conciliazione dell’Autorità. È infine previsto un ulteriore periodo di monitoraggio (almeno annuale) per la verifica dello stato di attuazione delle novità regolatorie introdotte, anche mediante la convocazione di ulteriori incontri del tavolo tecnico già istituito con la delibera 55/2018/R/com.

 

Con la delibera 343/2021/A del 3 agosto 2021, l’ARERA ha approvato la proposta di “Aggiornamento Progetto Sportello 2021-2022” presentata da Acquirente Unico il 20 luglio 2021, tenendo conto dell’impatto della nuova disciplina di riconoscimento del bonus automatico sulle attività svolte dallo Sportello per il Consumatore; in particolare, la proposta di aggiornamento formula una previsione aggiuntiva di spesa per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, maggiore dell'11% rispetto alla previsione di spesa già approvata per il biennio, per un totale massimo complessivo pari a oltre 15 milioni di euro. Questa stima potrà essere oggetto di potenziali aggiornamenti che AU potrà inviare ad ARERA entro il 30 settembre 2021.

 

L’aumento della sensibilità in materia di tutela del consumatore ha determinato la presentazione, alla Camera dei deputati, della proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Doc. XXII, n.56). Nella Relazione al testo si specifica che è la prima volta che viene proposta l’istituzione di una Commissione su tale materia e che la sua finalità principale è quella di acquisire dati e informazioni che potranno costituire la base di futuri interventi legislativi o di indirizzo. In particolare, si prevede che la Commissione indaghi sulle forme principali e più ricorrenti di pratiche vessatorie e di comportamenti scorretti in danno dei consumatori e degli utenti e verifichi l’efficacia degli strumenti di tutela e dell’attività svolta dai soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale.

Si prevede, inoltre, che la Commissione effettui un monitoraggio ad ampio spettro sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, verificandone l’efficacia sia sotto il profilo della prevenzione che sul piano sanzionatorio. Un ulteriore obiettivo che si vuole perseguire, è una più ampia diffusione della conoscenza tra i consumatori e gli utenti degli istituti e delle norme esistenti per la loro tutela, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione per prevenire o per porre fine ad abusi ingiustificati. La proposta è stata presentata il 3 giugno 2021, alla Camera, che il 13 ottobre 2021 ha approvato il testo con 410 voti favorevoli e 1 astenuto; l’annuncio della costituzione della Commissione è stato dato ufficialmente dal Presidente della Camera il 2 dicembre 2021.

 

Infine, si segnala la Relazione semestrale delle attività del Servizio Conciliazione del I° semestre 2021 (i cui dati sono aggiornati al 20 settembre 2021), pubblicata sul sito dell’ARERA nell’ultimo trimestre del 2021.

Dalla Relazione si evince che nel primo semestre 2021 le domande di conciliazione presentate sono state 11.376, di cui 2.112 del settore idrico, 5.420 del settore elettrico, 2.847 del settore gas e le restanti relative ai clienti Dual-Fuel e da Prosumer.

Per quanto riguarda gli argomenti oggetto delle domande del settore idrico, il 75% riguardano la fatturazione, il 4,9% i contratti, il 4,8% la misura, il 3,5% la morosità e sospensione e il 3,3% l’allacciamento e lavori. Le Regioni con il maggior numero di domande sono: la Sardegna, il Lazio, la Campania e la Liguria, seguite da Calabria, Basilicata, Puglia e Molise.  Al termine della procedura conciliativa è stato richiesto di compilare un questionario di gradimento al quale hanno aderito 4.108 clienti; il 95% di essi è risultato soddisfatto del servizio ricevuto. Si resta in attesa della pubblicazione della Relazione annuale 2021.

Determinazione tariffaria Ato 2 Lazio Centrale-Roma

Con Delibera 197/2021/R/idr dell’11 maggio 2021 è stata approvata dall’ARERA la predisposizione tariffaria relativa al terzo periodo regolatorio (quadriennio 2020-2023), adottata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ATO 2 S.p.A con delibera 6/20 nella seduta del 27 novembre 2020. Nelle more della approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 7.3 lett. b) della delibera ARERA 580/2019/R/IDR (MTI-3) si è applicata la tariffa predisposta dall’Ente di governo dell’ambito.

Di seguito i principali punti della predisposizione tariffaria:

  • Collocazione della gestione nello schema regolatorio relativo al V quadrante di cui al comma 5.1 dell’Allegato A (MTI-3) della delibera 580/2019/R/IDR (investimenti elevati rispetto al valore delle infrastrutture esistenti e VRG procapite medio superiore al valore medio nazionale determinato dall’ARERA);
  • Programma degli Interventi per il quadriennio 2020-2023 di oltre 1.300 milioni di euro, con nuovi investimenti pari a circa 90 euro annui pro capite; per il successivo periodo 2024-2032 sono peraltro previsti ulteriori 3.200 milioni circa;
  • Moltiplicatore tariffario theta (da applicare alla tariffa in vigore al 31/12/2015) pari a 1,020 per l’anno 2020, 1,078 per l’anno 2021, e per i due anni successivi rispettivamente pari a 1,139 e 1.202. I valori del moltiplicatore theta per le annualità 2022 e 2023 potranno essere eventualmente rideterminati a seguito dell’aggiornamento biennale, come previsto dall’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
  • Utilizzo di quanto non speso del contributo di solidarietà raccolto a tutto il 2019 (oltre 5,6 milioni di euro) per ridurre i conguagli tariffari dovuti per il 2020 e 2021;
  • Adozione del valore del parametro pari a 0,45 (il valore massimo previsto dalla Delibera 580/209/R/IDR è 0,8) ai fini della determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNInew);
  • Quota prevista dal comma 36.3 dell’Allegato A della Delibera 580/2019/R/idr, finalizzata all’integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato (da versare a CSEA e da esporre con relativa casuale nei documenti di fatturazione) pari a 0,4 eurocent/mc applicati ai volumi di acquedotto, fognatura e depurazione con decorrenza 01/01/2020.

A valle dell’approvazione tariffaria da parte di ARERA, nel mese di luglio la STO ha recepito le prescrizioni espresse nella delibera 197/2021/R/IDR, in particolare adeguando alle prescrizioni dell’Autorità il file di calcolo RDT e, coerentemente, la Relazione di accompagnamento e quella relativa ad obiettivi di qualità e Piano degli Interventi / Piano delle Opere Strategiche. Le modifiche principali consistono in una differente distribuzione di alcune componenti VRG per gli anni 2022 e 2023 e nell’aggiornamento delle modalità di calcolo per alcuni indicatori di qualità tecnica, mentre non variano, rispetto a quanto approvato dalla Conferenza dei Sindaci, i valori dei moltiplicatori tariffari previsti per il quadriennio 2020-2023.

Con la sopra citata delibera della Conferenza dei Sindaci n. 6/2020 è stato inoltre aggiornato il Regolamento attuativo del bonus idrico integrativo per l’ATO2 Lazio Centrale Roma. Le nuove disposizioni introdotte consentono, in via straordinaria e fino al 31/12/2021 (salvo proroga), agli utenti al momento della richiesta risultati ammissibili al contributo con ISEE compreso nei limiti stabiliti dall’ARERA di accedere esclusivamente a copertura di morosità pregresse, oltre alla valorizzazione ordinaria, ad un ulteriore importo una tantum fino a tre volte la valorizzazione ordinaria.

Gli aventi diritto sono gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un’utenza ad uso condominiale) con i seguenti requisiti:

  1. indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
  2. indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
  3. indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Le Amministrazioni Comunali hanno inoltre, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, la facoltà di autorizzarne l’erogazione per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico/sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione.

L’importo del bonus “locale”, consistente nell’erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta (nel caso di utenza indiretta nella bolletta dell’utenza condominiale), viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a  8.265 euro, e a 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare per le altre utenze aventi diritto, sulla base delle tariffe in vigore nell’anno di riferimento. Il bonus ha validità annuale e viene erogato in bolletta in un’unica soluzione, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Da segnalare infine l’approvazione, con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 4-21 del 1° luglio 2021, del Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale – Roma, aggiornato con le integrazioni necessarie al recepimento delle innovazioni normative intervenute ope legis.

Aggiornamento sui ricorsi avverso la regolazione tariffaria dell’ARERA

Nel 2013 Acea ATO2 ha presentato ricorso avverso la Delibera 585/2012 (MTT) e avverso le deliberazioni successive che ne hanno modificato e integrato i contenuti (Delibere 88/2013, 73/2013 e 459/2013). Il ricorso è stato parzialmente accolto con sentenza del TAR Lombardia 2528/2014, contro la quale hanno proposto appello sia Acea Ato 2 sia l’ARERA.

Nell’udienza pubblica tenutasi il 29 settembre 2015, è stata disposta  la sospensione del giudizio pendente e il rinvio della decisione a data successiva all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta per i ricorsi proposti nel 2014 dal Codacons e dalle Associazioni Acqua Bene Comune e Federconsumatori, ritenendo esistere un rapporto di dipendenza-consequenzialità tra la decisione dell’appello proposto dall’ARERA e la decisione sui ricorsi promossi dalle Associazioni dei consumatori, incentrati in particolare sulla componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore del SII , ovverosia  sulle formule e sui parametri adottati nell’art. 18 dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 585/2012del 28 dicembre 2012 (MTT), considerati come una reintroduzione del criterio di “adeguatezza del capitale investito” eliminato dall’esito del referendum 2011.

Il collegio peritale, nominato a ottobre 2015, ha depositato la perizia il 15 giugno 2016, concludendo di considerare attendibili e ragionevoli, sotto il profilo della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale, le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità considerati nella Delibera.

Il 15 dicembre 2016 si è tenuta l’udienza finale del giudizio e il 26 maggio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 2481/2017 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo le conclusioni del collegio peritale, ha ribadito la piena legittimità della metodologia tariffaria adottata dall’ARERA; in conseguenza di ciò ha respinto  gli appelli Codacons e Acqua Bene Comune/Federconsumatori sopra richiamati, con conseguente conferma delle sentenze impugnate; la successiva udienza dinanzi al Consiglio di Stato è stata fissata per il 20 settembre 2018.

In esito all’udienza, tenutasi regolarmente nella data stabilita, il Consiglio ha rinviato la trattazione del giudizio, invitando le parti a depositare alcune memorie (da presentarsi entro il 19 dicembre 2018), per chiarire che non si siano verificati ritardi nella ripresa del giudizio d'appello. In occasione dell’udienza in questione, tuttavia il giudice non aveva fissato la data del rinvio, che è stata invece stabilita solo nei primi giorni del 2019. In occasione dell'udienza, fissata per il 13 giugno 2019, è stata formalizzata la rinuncia ad una parte dei motivi di ricorso e il Consiglio di Stato ha disposto l'acquisizione d'ufficio della relazione peritale resa nell'ambito dei giudizi promossi dai soggetti referendari sopra richiamati (Codacons, Acqua Bene Comune, Federconsumatori), per sottoporla al contraddittorio delle parti. L’udienza successiva è stata fissata per il 2 aprile 2020. Per emergenza Covid-19 la nuova udienza pubblica è stata fissata al 10 dicembre 2020 con invito alle parti a: 1) depositare i documenti entro il 19 novembre 2020; 2) depositare le memorie entro il 24 novembre 2020; 3) depositare le repliche entro il 28 novembre 2020. L’udienza al Consiglio di Stato è stata anticipata al 22 ottobre 2020 con invito alle parti a: 1) depositare i documenti entro il 1° ottobre 2020; 2) depositare le memorie entro il 6 ottobre 2020; 3) depositare le repliche entro il 10 ottobre 2020.

Con sentenza parzialmente favorevole n. 8079/2020 del 16 dicembre 2020, è stato:

  • accolto l’appello di Ato 2 inerentemente al mancato riconoscimento del CCN relativo alle altre attività idriche, unico motivo d'appello a cui la Società aveva deciso di non rinunciare;
  • respinto l'appello dell'Autorità relativo agli oneri finanziari sui conguagli, in riferimento ai quali già il Tar Lombardia aveva dato ragione ad Ato 2;
  • accolto l'appello della stessa Autorità concernente il motivo sui crediti non esigibili.

Alla data della presente relazione, rimangono ancora pendenti gli altri ricorsi presentati da Acea Ato 2 al TAR Lombardia avverso la Delibera n.643/2013/R/Idr (MTI) e la Delibera 664/2015/R/idr (MTI-2) e la Delibera 580/2019/R/idr (MTI-3).

Relativamente alla Delibera 643/2013, si segnala che l’8 maggio 2014 sono stati presentati dei motivi aggiunti per l’annullamento delle determinazioni ARERA n.2 e n.3 del 2014; in data 9 dicembre 2014 sono stati presentati dei secondi motivi aggiunti per l’annullamento della Delibera 463/2014/R/IDR; nelle more della fissazione dell’udienza, nel mese di aprile 2019 è pervenuto l’avviso di perenzione, (estinzione del processo amministrativo a causa dell’ inerzia della parte); a seguito di tale comunicazione,  il 20 giugno 2019 Acea Ato 2 ha presentato l’istanza di fissazione d’udienza unitamente alla nuova procura a firma del Presidente.  L’udienza è stata dunque fissata al 22 febbraio 2022. Si è oggi in attesa delle decisioni finali.

Per quanto riguarda la Delibera 664/2015, si precisa che nel febbraio 2018 Acea Ato 2 ha esteso l’impugnazione originariamente proposta, presentando ulteriori motivi aggiunti avverso la Delibera ARERA 918/2017/R/Idr (Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato) e avverso l’Allegato A della Delibera 664/2015, come modificato dalla citata delibera 918/2017. Alla data odierna si resta in attesa della fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito.

Nel mese di febbraio 2020, Acea Ato 2 ha proceduto ad impugnare anche la Delibera 580/2019/R/idr e che ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), ribadendo molti dei motivi dei precedenti ricorsi in materia tariffaria e introducendone di nuovi con riferimento a specifici aspetti introdotti per la prima volta con la nuova metodologia tariffaria. Tra le Società controllate e/o partecipate del Gruppo Acea che hanno impugnato il MTI-3 figurano anche le Società Acea Ato 5, Acea Molise e GESESA (che non hanno in precedenza impugnato le delibere relative al MTT, MTI e MTI-2). È stata inoltre oggetto di ricorso anche la Delibera 235/2020/R/idr per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19. Si è in attesa della fissazione dell’udienza.

L’attività normativa della Regione Lazio in tema di assetto territoriale e governance del Servizio Idrico Integrato

In relazione agli sviluppi in materia di ridefinizione degli ATOBI (Ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico), previsti dalla DGR Lazio 218/18, si attendono gli sviluppi connessi alla proposta di legge regionale di modifica dell’attuale governance, sottoposta alla Regione dal Comitato Tecnico Scientifico, a tal scopo istituito, nonché alla costituzione del Comitato di consultazione istituzionale partecipato dai delegati delle Assemblee dei Sindaci di tutti gli ATO.

Da segnalare in proposito la pubblicazione nel BURL n. 73 del 22 luglio 2021 della Deliberazione del Consiglio Regionale 14 luglio 2021, n. 10 recante "Modifiche degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 1 Lazio Nord - Viterbo e n. 2 Lazio Centrale - Roma, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)", che comporta il passaggio del Comune di Campagnano dall’Ato 1 all’Ato 2  Lazio Centrale – Roma.

Si evidenzia anche la pubblicazione (BUR Regione Lazio N. 33 del 1° aprile 2021) dell’Avviso di adozione dei progetti di Piano di Gestione Acque (PGDAC) e Rischio Alluvioni (PGRAAC) relativi al distretto idrografico dell'Appennino Centrale. Si tratta dei progetti di secondo aggiornamento del PGDAC e primo aggiornamento PGRAAC, resi disponibili sul sito web dell’Autorità di bacino per la consultazione e la proposizione di osservazioni, unitamente al calendario degli incontri informativi e delle iniziative relative alla consultazione ed alla diffusione dei progetti di Piano per l’acquisizione delle osservazioni da parte dei diversi attori coinvolti.

Inoltre, è stato pubblicato (BURL n. 56 del 10 giugno, Supplemento n. 2) il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), approvato dal Consiglio regionale il 24 aprile scorso. Il piano era già stato approvato nell’agosto 2019, ma non aveva, dopo il ricorso del Governo, superato l’esame della Corte costituzionale; la delibera era stata infatti bocciata in quanto non rispecchiava i requisiti previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. Codice Urbani), i quali richiedono che l’elaborazione del PTPR venga effettuata con il procedimento della co-pianificazione fra Regione e Ministero della cultura.

Si segnala inoltre l’approvazione da parte del CIPESS - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile – del Piano sviluppo e coesione di 18 Regioni e Province autonome, tra cui la Regione Lazio; la delibera 29 aprile 2021 relativa alla Regione Lazio, è stata pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021.

Infine, con la deliberazione di Giunta del 9 dicembre 2021, n. 905, pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 117 del 16 dicembre 2021, è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione e l’adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue per il triennio 2021-2023”. Le opere finanziate sono contenute nell’allegato “A” del provvedimento e suddivise per ATO; in particolare gli interventi previsti nell’ATO 2 sono 13, tra i quali anche il comune di Roma, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro. Il provvedimento prevede inoltre che, pena la decadenza dal finanziamento, il soggetto attuatore delle opere sia individuato nel soggetto gestore del SII di ciascun ATO e che, ove il comune dove debbano eseguirsi gli interventi sia ancora titolare del servizio idrico, si proceda al trasferimento del servizio stesso, in tutte le sue componenti, al gestore unico dell’ATO.

Si segnala infine che tra gli eventi successivi al periodo di osservazione l’ARERA ha pubblicato alcune delibere da evidenziare.

Deliberazione 18/2022/R/idr del 18 gennaio 2022: Proroga del termine per la conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato dal 31 dicembre 2021 al 15 marzo 2022. Con la deliberazione 373/2021/R/IDR, l’ARERA ha avviato un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza 5309/2021 del Consiglio di Stato in relazione alla rinnovazione dell’istruttoria – limitatamente ai profili sopra richiamati – sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR (Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015).

Deliberazione 69/2022/R/idr del 22 febbraio 2022: Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del SII la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2022.

Il procedimento si articola nelle seguenti due fasi:

fase a) identificazione delle gestioni per le quali è disponibile un corredo completo delle informazioni finalizzate alla definizione della graduatoria per lo Stadio III (classe A - obiettivo di mantenimento, livello di eccellenza), nonché dell’attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi. In particolare, nell’ambito di tale fase verranno attribuiti i fattori premiali solo se:

  • siano stati trasmessi dall’EGA gli atti di predisposizione tariffaria (comma 5.3 della delibera 580/2019/R/IDR) o, in caso di inerzia dell’EGA, il gestore abbia provveduto a trasmettere all'Autorità le comunicazioni di istanza di aggiornamento tariffario. In caso di assenza delle citate trasmissioni, ai fini del calcolo della penale di cui al comma 96.4 della RQSII, si assumerà: 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑄𝐶,𝑖 𝑎 = 0 e 𝑉𝑅𝐺𝑖 𝑎 = 0 per cui la penale risulterà pari solo all’incentivoQC (quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità relative agli stadi I e II) diviso il parametro N;
  • venga prodotta da parte dell’EGA la prevista relazione di validazione (resa secondo le modalità indicate nel Comunicato 1 febbraio 2022) da cui risulti che l’Ente medesimo abbia rilevato la corrispondenza delle informazioni e dei dati trasmessi dal gestore con ulteriori dati nella disponibilità del medesimo soggetto competente, e che siano state validate con esito positivo le informazioni e i dati contenuti nel “Riepilogo per Macro-indicatori” funzionali all'applicazione del meccanismo incentivante;
  • i gestori interessati abbiano proceduto a versare alla Csea la componente perequativa UI2.

fase b) attribuzione delle penalità associate agli Stadi I e II per tutte le gestioni che non abbiano inviato – nel rispetto dei termini fissati dall’Autorità – i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità contrattuale. Da evidenziare che per tali gestioni potranno essere valutati i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza ai provvedimenti ARERA con facoltà, in caso di reiterazione delle violazioni, di sospendere l'attività di impresa). L’Autorità precisa che il parametro N da applicare al denominatore per il calcolo della penale (formula di cui al comma 96.4 della RQSII) è il medesimo quantificato nella fase sub a) quindi pari al numero di gestori per i quali è disponibile un set completo di informazioni. Sono esclusi da questo punto i soggetti interessati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione con applicazione dello schema regolatorio di convergenza (art. 31 MTI-3).

È rimandata ad un ulteriore successivo provvedimento la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2020 e 2021anche tenuto conto dell’applicazione del meccanismo incentivante delle qualità tecnica di cui al Titolo VII della RQTI prevista per il medesimo biennio

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